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Il danno emergente rappresenta una delle principali componenti del danno patrimoniale risarcibile nell’ordinamento italiano. In termini essenziali, consiste nella perdita economica concretamente subita dal danneggiato in conseguenza di un inadempimento contrattuale, di un ritardo nell’adempimento o di un fatto illecito. La nozione di danno emergente, tuttavia, è più ampia della semplice esistenza di una spesa o di una diminuzione immediata del patrimonio. Perché una determinata perdita possa essere risarcita è infatti necessario verificare diversi presupposti: l’esistenza effettiva del pregiudizio, il rapporto causale con la condotta del responsabile, la sua riconducibilità alle conseguenze giuridicamente risarcibili e, in linea generale, la prova della sua concreta entità. Il riferimento normativo fondamentale è rappresentato dall’art. 1223 del Codice civile, secondo cui il risarcimento conseguente all’inadempimento o al ritardo deve comprendere tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno, purché siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. La stessa disposizione viene richiamata dall’art. 2056 c.c. per la determinazione del danno derivante da fatto illecito. Il danno emergente costituisce quindi, insieme al lucro cessante, una delle due grandi categorie nelle quali tradizionalmente viene suddiviso il danno patrimoniale.

CHE COS’È IL DANNO EMERGENTE

Per comprendere il concetto di danno emergente occorre partire dalla distinzione tra la situazione patrimoniale che il soggetto avrebbe avuto in assenza dell’evento dannoso e quella che si è concretamente determinata dopo l’evento. Il danno emergente rappresenta, in questo senso, la perdita patrimoniale effettivamente verificatasi. Può consistere, ad esempio:

  • nella distruzione o nel danneggiamento di un bene;
  • nelle spese sostenute per riparare un bene danneggiato;
  • nelle spese necessarie per sostituire una prestazione non eseguita;
  • nei costi sostenuti per eliminare le conseguenze di un illecito;
  • nelle spese mediche e assistenziali conseguenti a una lesione;
  • nelle spese di trasporto rese necessarie dall’evento dannoso;
  • nei costi sostenuti per il recupero o il ripristino di una situazione patrimoniale;
  • nella diminuzione di valore di un bene o di un diritto;
  • in determinate circostanze, nei costi sostenuti per avvalersi dell’assistenza di terzi;
  • nelle perdite economiche direttamente riconducibili all’inadempimento o all’illecito.

La caratteristica comune è che il patrimonio del soggetto danneggiato risulta economicamente impoverito rispetto alla situazione nella quale si sarebbe trovato senza il fatto dannoso. L’art. 1223 c.c. distingue espressamente la “perdita subita” dal “mancato guadagno”: la prima corrisponde al danno emergente, mentre il secondo costituisce il lucro cessante. Questa distinzione è fondamentale anche sul piano processuale, perché non è sufficiente affermare genericamente di avere subito un “danno economico”: occorre individuare le singole conseguenze patrimoniali che si assumono derivate dall’evento.

DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE: QUAL È LA DIFFERENZA?

La distinzione tra danno emergente e lucro cessante è uno dei concetti fondamentali della responsabilità civile.

DANNO EMERGENTE

Il danno emergente è la perdita patrimoniale subita. Esempio: Un’automobile viene danneggiata in un incidente causato da un altro conducente. Il proprietario deve sostenere 8.000 euro per la riparazione. Gli 8.000 euro costituiscono, in linea di principio, una voce di danno emergente.

LUCRO CESSANTE

Il lucro cessante consiste invece nel guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito se l’evento dannoso non si fosse verificato. Riprendendo l’esempio dell’automobile, se il veicolo viene utilizzato professionalmente per svolgere un’attività e la sua indisponibilità determina la perdita di determinati ricavi, questa ulteriore conseguenza può integrare, ricorrendone i presupposti, una voce di lucro cessante. La distinzione può quindi essere sintetizzata così:

Danno emergenteLucro cessante
Perdita subitaGuadagno perduto
Diminuzione patrimonialeMancato incremento patrimoniale
Spesa o perdita economicamente verificatasiUtilità economica non conseguita
Esempio: costo di riparazioneEsempio: profitto non realizzato

L’art. 1223 c.c. ricomprende entrambe le componenti, a condizione che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. In materia extracontrattuale, l’art. 2056 c.c. richiama espressamente l’art. 1223 c.c. per la determinazione del risarcimento.

BASE NORMATIVA: ARTICOLO 1223 DEL CODICE CIVILE

Il principale riferimento normativo è l’art. 1223 c.c., rubricato “Risarcimento del danno”. La norma stabilisce che il risarcimento per l’inadempimento o il ritardo deve comprendere:

  1. la perdita subita dal creditore;
  2. il mancato guadagno;

purché tali conseguenze siano immediate e dirette rispetto all’inadempimento. L’articolo si colloca nella disciplina della responsabilità contrattuale, ma assume una rilevanza generale nella materia del risarcimento perché viene richiamato dall’art. 2056 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale. Ne deriva che la disciplina del danno emergente deve essere letta considerando congiuntamente almeno:

  • art. 1218 c.c., in materia di responsabilità del debitore;
  • art. 1223 c.c., sulla determinazione delle conseguenze risarcibili;
  • art. 1226 c.c., sulla valutazione equitativa;
  • art. 1227 c.c., sul concorso del fatto colposo del creditore e sul danno evitabile;
  • art. 2043 c.c., quale norma generale sulla responsabilità extracontrattuale;
  • art. 2056 c.c., sulla valutazione del danno da fatto illecito;
  • art. 2058 c.c., sul risarcimento in forma specifica.

L’art. 2056 c.c. prevede infatti che il risarcimento dovuto al danneggiato sia determinato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

DANNO EMERGENTE NELLA RSPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Il danno emergente può sorgere quando una parte non adempie correttamente alle obbligazioni assunte con un contratto. Si pensi, ad esempio, a:

  • un’impresa che non consegna una macchina acquistata;
  • un professionista che non esegue correttamente una prestazione;
  • un’impresa di costruzioni che realizza un’opera difettosa;
  • un fornitore che consegna merci danneggiate;
  • un contraente che ritarda ingiustificatamente una prestazione;
  • un locatore o conduttore che viola determinati obblighi contrattuali;
  • un istituto o intermediario che non esegue correttamente un’operazione.

In tali casi il creditore può subire una perdita economicamente valutabile.

ESEMPIO

Un’azienda acquista un macchinario del valore di 100.000 euro. Il venditore non effettua la consegna nei tempi concordati e l’acquirente deve rivolgersi a un altro fornitore, pagando 115.000 euro per ottenere tempestivamente un macchinario equivalente. La differenza di prezzo, ove ricorrano tutti i presupposti causali e giuridici, può costituire una voce di danno emergente. Non basta, tuttavia, dimostrare che il secondo macchinario sia costato di più. Occorre collegare tale esborso all’inadempimento e verificare che la scelta effettuata dal danneggiato fosse ragionevole e causalmente riconducibile alla condotta del debitore.

DANNO EMERGENTE NELLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Il danno emergente può derivare anche da un fatto illecito, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato. L’art. 2056 c.c. stabilisce che il risarcimento deve essere determinato secondo le regole degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. Sono quindi potenzialmente risarcibili, ad esempio:

  • i costi di riparazione di un bene danneggiato;
  • le spese mediche conseguenti a una lesione;
  • le spese assistenziali;
  • i costi necessari per ripristinare un immobile;
  • le spese di rimozione delle conseguenze dell’illecito;
  • la diminuzione patrimoniale conseguente alla perdita o al danneggiamento di un bene.

La Corte di Cassazione ha più volte applicato il principio secondo cui il danno patrimoniale deve essere ricostruito sulla base delle conseguenze concretamente prodotte dall’illecito, senza trasformare il risarcimento in un’indebita fonte di arricchimento.

QUALI SONO LE PRINCIPALI VOCI DI DANNO EMERGENTE?

Non esiste un elenco tassativo di tutte le possibili manifestazioni del danno emergente. La categoria è infatti costruita intorno alla nozione di perdita patrimoniale causalmente riconducibile all’evento dannoso, non intorno a un catalogo rigido di singole voci. Tra le ipotesi più frequenti si possono comunque individuare le seguenti.

SPESE DI RIPARAZIONE

Una delle ipotesi più intuitive è rappresentata dalle spese necessarie per riparare un bene danneggiato. Esempi:

  • riparazione di un’automobile;
  • riparazione di un macchinario industriale;
  • ripristino di un immobile;
  • sostituzione di componenti danneggiati;
  • riparazione di impianti.

Il danneggiato deve normalmente dimostrare sia l’esistenza del danno sia la necessità e congruità della spesa. Possono assumere rilevanza, a seconda del caso:

  • fatture;
  • preventivi;
  • ricevute;
  • perizie;
  • fotografie;
  • documentazione tecnica;
  • documentazione contabile.

SPESE MEDICHE E ASSISTENZIALI

Quando un illecito provoca una lesione alla persona, possono derivare costi economicamente quantificabili. Si pensi a:

  • visite specialistiche;
  • esami diagnostici;
  • farmaci;
  • fisioterapia;
  • riabilitazione;
  • dispositivi medici;
  • assistenza domiciliare;
  • trasporti necessari per le cure;
  • ulteriori prestazioni sanitarie.

La risarcibilità della singola spesa richiede comunque la verifica della sua effettiva riconducibilità all’evento dannoso. Non ogni spesa sostenuta dal danneggiato dopo un incidente è automaticamente risarcibile: occorre dimostrare il collegamento con le conseguenze dell’illecito.

SPESE SOSTENUTE PER EVITARE O RIDURRE LE CONSEGUENZE DEL DANNO

Il danneggiato può trovarsi nella necessità di sostenere costi proprio per impedire che il danno si aggravi. Questo profilo deve essere coordinato con il principio di cui all’art. 1227 c.c., che assume rilievo anche sotto il profilo dell’obbligo del danneggiato di non aggravare inutilmente le conseguenze dell’evento. In concreto, possono assumere rilevanza le spese ragionevolmente sostenute per:

  • mettere in sicurezza un immobile;
  • evitare ulteriori deterioramenti;
  • rimuovere materiali;
  • proteggere beni;
  • effettuare interventi urgenti;
  • adottare misure provvisorie necessarie.

DANNO EMERGENTE E PERDITA DI VALORE DI UN BENE

Il danno emergente non coincide necessariamente con una spesa materialmente sostenuta. Può infatti consistere anche nella diminuzione del valore economico di un bene o di un diritto. Ad esempio, un immobile può subire un deprezzamento a causa di un intervento illegittimo, oppure un bene può perdere parte del proprio valore commerciale in conseguenza di un danneggiamento. In questi casi la quantificazione può richiedere una valutazione tecnica. Può quindi assumere rilievo una consulenza:

  • estimativa;
  • ingegneristica;
  • contabile;
  • tecnica;
  • medico-legale, quando siano coinvolte conseguenze economiche derivanti da lesioni personali.

La prova del valore perduto deve essere comunque collegata alle circostanze specifiche del caso.

REQUISITO FONDAMENTALE DEL NESSO CAUSALE

Uno degli aspetti più importanti nella materia è il nesso causale. L’art. 1223 c.c. non riconosce infatti qualsiasi perdita economicamente riferibile, anche solo indirettamente, alla condotta del responsabile. Il danno deve essere una conseguenza giuridicamente riconducibile all’inadempimento o all’illecito. La disposizione costituisce quindi il riferimento normativo della cosiddetta causalità giuridica, distinta dalla causalità materiale relativa al rapporto tra condotta ed evento. In termini pratici, il giudice deve domandarsi:

La perdita patrimoniale che il danneggiato chiede di risarcire rappresenta una conseguenza riconducibile all’evento dannoso secondo i criteri previsti dall’ordinamento?

La risposta non può essere ricavata dalla sola successione cronologica degli eventi. Il fatto che una spesa sia stata sostenuta “dopo” l’illecito non significa automaticamente che sia stata causata dall’illecito.

ESEMPIO

Un’azienda subisce un danno a un impianto e, nei mesi successivi, effettua una serie di investimenti per rinnovare integralmente lo stabilimento. Non necessariamente l’intero investimento costituisce danno emergente. Occorre distinguere:

  • i costi necessari per ripristinare la situazione precedente;
  • gli interventi resi necessari dall’evento;
  • gli investimenti effettuati per scelta autonoma dell’impresa;
  • gli interventi che determinano un miglioramento strutturale del bene.

Il risarcimento deve compensare il pregiudizio, non finanziare un miglioramento patrimoniale che il danneggiato non avrebbe altrimenti conseguito.

DANNO EMERGENTE NON È UN DANNO “IN RE IPSA”

Un principio particolarmente importante nella pratica giudiziaria è che il danno non può essere semplicemente affermato come conseguenza automatica dell’illecito. L’esistenza dell’evento dannoso e l’esistenza del pregiudizio patrimoniale sono piani distinti. La giurisprudenza della Cassazione ha sottolineato, in diversi ambiti, la necessità di accertare le concrete conseguenze pregiudizievoli e il nesso causale richiesto dall’art. 1223 c.c. In altre parole: illecito ≠ automaticamente danno risarcibile. Occorre dimostrare:

  1. il fatto;
  2. il pregiudizio;
  3. il nesso causale;
  4. l’entità del pregiudizio, oppure gli elementi necessari per consentirne la liquidazione.

Questo è particolarmente importante quando si chiedono somme per spese o perdite patrimoniali che non risultano immediatamente documentate.

CHI DEVE PROVARE IL DANNO EMERGENTE?

Il principio generale dell’ordinamento è quello dell’onere della prova. Chi chiede il risarcimento deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, secondo le regole processuali applicabili. In concreto, il danneggiato deve quindi fornire elementi sufficienti per dimostrare:

  • l’evento dannoso;
  • la condotta del responsabile;
  • il collegamento causale;
  • l’esistenza della perdita;
  • la sua entità, quando determinabile.

Non è sufficiente produrre una fattura se non viene spiegato perché quella spesa sia causalmente collegata all’evento. Allo stesso modo, non è necessariamente sufficiente affermare che un bene abbia perso valore: occorre fornire elementi idonei a dimostrare la diminuzione patrimoniale. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito l’importanza dell’allegazione specifica delle conseguenze patrimoniali. In materia di perdita della disponibilità e del godimento di un immobile, ad esempio, la Cassazione ha evidenziato la necessità di allegare la concreta possibilità di godimento perduta quanto al danno emergente, ammettendo, a determinate condizioni, anche il ricorso alle presunzioni e alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

PROVA DOCUMENTALE DEL DANNO EMERGENTE

La prova documentale è spesso il principale strumento utilizzato per dimostrare l’ammontare del danno. A seconda del caso, possono essere utili:

  • fatture;
  • ricevute fiscali;
  • scontrini;
  • estratti conto;
  • bonifici;
  • preventivi;
  • contratti;
  • ordini di acquisto;
  • documentazione contabile;
  • dichiarazioni fiscali;
  • perizie;
  • relazioni tecniche;
  • documentazione sanitaria;
  • documentazione fotografica;
  • corrispondenza;
  • comunicazioni tra le parti.

È importante che la documentazione non venga considerata isolatamente. Una fattura, per esempio, può dimostrare l’avvenuto pagamento di una determinata somma, ma non necessariamente dimostra da sola che quella spesa fosse:

  • necessaria;
  • congrua;
  • causalmente collegata al danno;
  • integralmente risarcibile.

La documentazione deve quindi essere inserita nella ricostruzione complessiva del fatto.

PROVA PER PRESUNZIONI

Non sempre il danno emergente può essere dimostrato attraverso una prova documentale diretta. L’ordinamento ammette, ricorrendone i presupposti, il ricorso alle presunzioni. La Cassazione ha chiarito che, in determinati casi, anche il danno patrimoniale può essere provato attraverso elementi presuntivi e nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, purché siano stati adeguatamente allegati i fatti rilevanti. Questo non significa che il danneggiato sia esonerato dall’onere della prova. Significa piuttosto che la prova dell’entità del danno non deve necessariamente derivare, in ogni situazione, da un documento che riporti esattamente l’importo richiesto. Il giudice può valorizzare una pluralità di elementi:

  • comportamento delle parti;
  • natura del bene;
  • situazione precedente;
  • situazione successiva;
  • dati di mercato;
  • documentazione indiretta;
  • presunzioni;
  • informazioni tecniche;
  • elementi desumibili dalla comune esperienza.

LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO EMERGENTE

Un equivoco frequente riguarda la cosiddetta liquidazione equitativa. L’art. 1226 c.c. consente al giudice di determinare il danno con valutazione equitativa quando sia provata la sua esistenza ma non sia possibile determinarne con precisione l’ammontare. La liquidazione equitativa, quindi, non sostituisce la prova dell’esistenza del danno. La Cassazione ha chiarito che il ricorso all’equità giudiziale presuppone che siano già stati dimostrati il pregiudizio e gli elementi di fatto necessari per procedere alla sua quantificazione; l’equità serve a colmare una difficoltà nella precisa determinazione dell’importo, non a creare il danno dal nulla. Questo principio è essenziale.

IN SINTESI

Non è corretto:

“Non riesco a dimostrare quanto ho perso, quindi chiedo al giudice di decidere liberamente.”

È invece possibile:

“Ho dimostrato che la perdita si è verificata e ho fornito tutti gli elementi concretamente disponibili per quantificarla, ma non è possibile determinarne matematicamente l’esatto ammontare; chiedo quindi la liquidazione equitativa.”

La differenza è sostanziale.

COME SI CALCOLA IL DANNO EMERGENTE?

Non esiste un unico metodo di calcolo applicabile a tutte le ipotesi. La quantificazione dipende dalla natura della perdita.

CASO 1: SPESA DOCUMENTATA

Se il danneggiato ha sostenuto una spesa necessaria e causalmente collegata all’evento, la quantificazione può essere relativamente semplice. Esempio:

  • spesa di riparazione: € 5.000;
  • documentazione disponibile;
  • rapporto causale dimostrato.

Il danno emergente potrà essere parametrato alla spesa risarcibile, verificando naturalmente la sua effettiva necessità e congruità.

CASO 2: PERDITA DI VALORE

Se il bene valeva 200.000 euro prima dell’evento e, a causa del danno, vale 160.000 euro, la diminuzione di valore può costituire una componente del pregiudizio patrimoniale. La valutazione richiederà tuttavia un’analisi tecnica delle condizioni del bene e delle cause della diminuzione.

CASO 3: SPESE FUTURE

Il danno può riguardare anche costi che, pur non essendosi ancora completamente verificati, risultino sufficientemente certi e causalmente collegati all’evento. La giurisprudenza ammette, in presenza dei necessari presupposti, anche la considerazione del danno futuro, purché la sua esistenza e il suo sviluppo siano adeguatamente fondati su elementi concreti.

DANNO EMERGENTE FUTURO

Particolarmente delicata è la situazione in cui il danno non sia ancora completamente materializzato al momento della decisione. Si pensi, ad esempio, a una lesione che renda necessarie future spese assistenziali oppure a un danno a un bene che richiederà interventi di manutenzione o sostituzione già prevedibili. Il carattere futuro della spesa non esclude automaticamente la risarcibilità. È tuttavia necessario dimostrare, con un adeguato grado di certezza o probabilità secondo la natura della situazione, che il pregiudizio rappresenti lo sviluppo concreto dell’evento già verificatosi. La dottrina e la giurisprudenza distinguono, infatti, tra una mera possibilità astratta e una conseguenza futura sufficientemente fondata su fatti già accertati.

PRINCIPIO DI INTEGRALE RIPARAZIONE DEL DANNO

Il risarcimento deve tendere, per quanto possibile, a ricostituire la situazione patrimoniale che il danneggiato avrebbe avuto senza l’evento dannoso. Questo principio viene spesso indicato come principio della integrale riparazione del danno. Integrale, però, non significa illimitato. Il risarcimento non deve:

  • attribuire al danneggiato somme non collegate al pregiudizio;
  • duplicare la stessa perdita;
  • produrre un arricchimento ingiustificato;
  • comprendere conseguenze non causalmente riconducibili al fatto;
  • compensare spese non necessarie o non dimostrate.

La Corte di Cassazione ha, ad esempio, evidenziato il divieto di duplicazione del ristoro quando due criteri di liquidazione si riferiscano, sostanzialmente, alla medesima perdita patrimoniale. In materia di contraffazione brevettuale, la Cassazione ha escluso la cumulabilità, per il medesimo arco temporale e pregiudizio, di determinate forme di ristoro del danno emergente e del lucro cessante quando ciò comporti una duplicazione del risarcimento.

DANNO EMERGENTE E DIVIETO DI DUPLICAZIONE

Il divieto di duplicazione del risarcimento rappresenta un principio particolarmente importante. Un medesimo pregiudizio economico non può essere risarcito due volte semplicemente utilizzando denominazioni differenti. Occorre quindi verificare attentamente la natura delle singole voci.

ESEMPIO

Un bene perde 50.000 euro di valore a causa di un illecito. Il danneggiato non può necessariamente chiedere:

  • 50.000 euro come perdita di valore;
  • ulteriori 50.000 euro come danno emergente;

se entrambe le voci rappresentano la stessa identica perdita. La qualificazione giuridica della voce non è sufficiente a creare un nuovo danno.

DANNO EMERGENTE E COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

Nella quantificazione del danno può assumere rilievo anche l’eventuale vantaggio patrimoniale ottenuto dal danneggiato in conseguenza del medesimo fatto. La questione è complessa e deve essere valutata sulla base della specifica relazione causale tra danno e vantaggio. La funzione del risarcimento è infatti quella di compensare il pregiudizio effettivamente subito, non di determinare un arricchimento. Per questa ragione, nella quantificazione concreta è necessario verificare l’intero quadro patrimoniale prodotto dall’evento, evitando sia una sottocompensazione sia una sovracompensazione.

DANNO EMERGENTE E CONCORSO DEL DANNEGGIATO

L’art. 1227 c.c. disciplina il concorso del fatto colposo del creditore. La norma può incidere sull’ammontare del risarcimento quando il comportamento del danneggiato abbia contribuito alla produzione del danno. Un ulteriore principio riguarda i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l’ordinaria diligenza. La disciplina deve essere valutata attentamente nel singolo caso. Ad esempio, se una persona subisce un danno iniziale e successivamente sostiene costi ulteriori che avrebbe potuto ragionevolmente evitare, la responsabilità del danneggiante potrebbe non estendersi automaticamente a tutte le conseguenze economiche successive. Il tema è strettamente collegato alla causalità giuridica e alla condotta del danneggiato.

DANNO EMERGENTE E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

La responsabilità professionale offre numerosi esempi di danno emergente. Si pensi a:

  • errore dell’avvocato;
  • errore del commercialista;
  • responsabilità del medico;
  • errore del consulente;
  • inadempimento dell’architetto;
  • errore dell’ingegnere;
  • responsabilità del notaio.

In tali casi il danno emergente può essere rappresentato dalle spese o perdite patrimoniali direttamente determinate dall’errore professionale.

ESEMPIO

Un professionista commette un errore che costringe il cliente a sostenere 20.000 euro per rimediare alle conseguenze dell’errore. I 20.000 euro possono rappresentare una voce di danno emergente, ma sarà necessario dimostrare:

  1. l’errore professionale;
  2. la responsabilità;
  3. la necessità dell’intervento correttivo;
  4. il nesso causale;
  5. l’effettiva spesa;
  6. la sua congruità.

Se, inoltre, l’errore ha determinato la perdita di un guadagno futuro, quest’ultima conseguenza potrebbe appartenere alla diversa categoria del lucro cessante.

DANNO EMERGENTE NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA

In ambito sanitario il danno emergente può assumere particolare rilevanza. Una lesione causata da responsabilità sanitaria può comportare:

  • spese mediche;
  • costi di riabilitazione;
  • spese per visite specialistiche;
  • farmaci;
  • assistenza;
  • adattamento dell’abitazione;
  • ausili;
  • trasporti;
  • assistenza personale;
  • ulteriori costi futuri.

Queste voci devono essere tenute distinte dal danno non patrimoniale, che riguarda una diversa dimensione del pregiudizio. Non è quindi corretto considerare ogni conseguenza di una lesione come “danno emergente”. Una stessa vicenda può infatti generare contemporaneamente:

  • danno biologico;
  • danno morale, nei limiti riconosciuti dall’ordinamento;
  • ulteriori conseguenze non patrimoniali;
  • danno emergente;
  • lucro cessante.

La corretta qualificazione delle singole conseguenze è essenziale per evitare sovrapposizioni.

DANNO EMERGENTE E DANNO BIOLOGICO: ATTENZIONE ALLA DISTINZIONE

Il danno biologico e il danno emergente appartengono a categorie concettualmente diverse. Il danno biologico riguarda una lesione dell’integrità psicofisica della persona e rientra nell’area del danno non patrimoniale. Il danno emergente riguarda invece una perdita patrimoniale economicamente valutabile. Una lesione fisica può tuttavia generare entrambe le categorie.

ESEMPIO

Una persona subisce una frattura a seguito di un incidente. Potranno astrattamente emergere:

  • conseguenze sulla salute → danno biologico;
  • sofferenza interiore, se riconosciuta secondo i presupposti → danno non patrimoniale;
  • costi per fisioterapia → danno emergente;
  • costi per assistenza → danno emergente;
  • perdita di reddito → possibile lucro cessante.

La corretta separazione delle voci consente di evitare duplicazioni e di formulare una domanda risarcitoria coerente.

DANNO EMERGENTE E PERDITA DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA

La perdita o riduzione della capacità lavorativa può generare conseguenze di natura patrimoniale. Occorre però distinguere tra la perdita di guadagni, normalmente riconducibile al lucro cessante, e le spese effettivamente sostenute dal danneggiato, che possono invece costituire danno emergente. Per esempio:

  • spese di riqualificazione necessarie a seguito della menomazione → potenziale danno emergente;
  • perdita di reddito derivante dall’impossibilità di lavorare → potenziale lucro cessante.

La distinzione deve essere effettuata sulla base della concreta natura della conseguenza economica.

DANNO EMERGENTE E ATTIVITÀ DOMESTICA

Anche l’attività domestica può avere una rilevanza economicamente valutabile. La Corte di Cassazione ha riconosciuto, in una fattispecie relativa a una persona impegnata nelle attività domestiche, che il pregiudizio economico derivante dalla compromissione della capacità di svolgere tali attività può essere valutato come danno emergente. La Corte ha ammesso una liquidazione anche equitativa, considerando le specificità del caso concreto. Il principio è particolarmente significativo perché dimostra che il danno emergente non coincide necessariamente con una fattura o con un pagamento già effettuato. La perdita economicamente valutabile può derivare anche dalla necessità di sostituire, con attività di terzi, prestazioni che prima venivano svolte direttamente dal danneggiato.

DANNO EMERGENTE E IMMOBILI

Nel settore immobiliare il danno emergente può assumere numerose forme. Tra le principali:

  • costi di ripristino;
  • spese per eliminare infiltrazioni;
  • riparazioni strutturali;
  • costi per ripristinare impianti;
  • spese tecniche;
  • costi di messa in sicurezza;
  • perdita di valore dell’immobile;
  • costi conseguenti all’indisponibilità del bene, ove configurabili come perdita patrimoniale.

Particolarmente importante è la distinzione tra danno emergente e lucro cessante. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, hanno affrontato il tema dell’occupazione senza titolo di un immobile, chiarendo la necessità di allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio relativo alla perdita di occasioni di vendere o locare il bene a determinate condizioni. La pronuncia è importante perché evidenzia come la domanda risarcitoria debba essere costruita sulla base della concreta conseguenza patrimoniale lamentata, e non sulla semplice affermazione dell’esistenza dell’illecito.

DANNO EMERGENTE E CONTRATTI DI FORNITURA

Nei rapporti commerciali, il danno emergente può derivare da diversi tipi di inadempimento. Ad esempio:

  • mancata consegna;
  • consegna tardiva;
  • consegna di prodotti difettosi;
  • consegna di prodotti non conformi;
  • interruzione illegittima della fornitura;
  • mancata esecuzione di servizi.

Il danneggiato potrebbe dover:

  • acquistare beni sostitutivi;
  • sostenere costi di trasporto straordinari;
  • incaricare un diverso fornitore;
  • effettuare riparazioni;
  • sostenere costi urgenti.

Questi esborsi possono assumere rilievo come danno emergente quando risultino causalmente collegati all’inadempimento e adeguatamente dimostrati.

DANNO EMERGENTE E IMPRESE

Per un’impresa il danno emergente può avere una struttura particolarmente complessa. L’evento dannoso può produrre contemporaneamente:

COSTI IMMEDIATI

  • riparazioni;
  • sostituzioni;
  • consulenze;
  • trasporti;
  • interventi tecnici;
  • spese legali stragiudiziali, ove risarcibili secondo i presupposti applicabili.

COSTI SUCCESSIVI

  • riorganizzazione;
  • interventi di ripristino;
  • acquisto di beni sostitutivi;
  • costi straordinari di produzione.

PERDITE PATRIMONIALI

  • diminuzione del valore di beni;
  • perdita di investimenti;
  • svalutazione di attività;
  • perdita di determinati diritti economicamente valutabili.

Per le imprese diventa quindi fondamentale una ricostruzione contabile analitica del danno.

COME DIMOSTRARE IL DANNO EMERGENTE IN GIUDIZIO

Una domanda risarcitoria efficace dovrebbe evitare formulazioni generiche. È preferibile costruire una vera e propria mappa del danno, indicando per ogni voce:

VoceCosa dimostrareDocumentazione utile
RiparazioneNecessità e costoFattura, preventivo, perizia
Spese medicheCollegamento con l’eventoFatture, prescrizioni, documentazione sanitaria
Sostituzione di un beneNecessità e congruitàContratto, fattura, preventivi
Perdita di valoreValore prima/dopoPerizia, comparabili, documentazione tecnica
AssistenzaNecessità e durataDocumentazione sanitaria, contratti, ricevute
Costi futuriProbabilità e necessitàPerizia, documentazione tecnica
Danno all’impresaEffettiva perditaScritture contabili, fatture, perizia

Questa impostazione consente di rendere più chiara la domanda e di agevolare la successiva attività di valutazione.

IMPORTANZA DELLE PERIZIE

In molti casi il danno emergente non può essere quantificato adeguatamente senza un supporto tecnico. La perizia può essere utile, ad esempio, per:

  • stimare il valore di un bene;
  • determinare il costo di ripristino;
  • individuare la causa di un danno;
  • distinguere danni preesistenti e danni successivi;
  • determinare la necessità di determinati interventi;
  • stimare costi futuri;
  • ricostruire una situazione patrimoniale.

La perizia, tuttavia, non sostituisce automaticamente la prova dei fatti. È uno strumento tecnico che deve essere inserito nella complessiva ricostruzione probatoria.

DANNO EMERGENTE E CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

Nel processo civile il giudice può ricorrere, nei casi previsti, alla consulenza tecnica d’ufficio. La CTU può essere particolarmente utile quando la quantificazione del danno richiede competenze specialistiche. È tuttavia importante ricordare che la consulenza tecnica non dovrebbe trasformarsi in uno strumento attraverso il quale il danneggiato viene completamente esonerato dall’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della propria domanda. Il principio generale resta quello secondo cui il giudice deve poter disporre di una base fattuale sufficientemente allegata e provata.

DANNO EMERGENTE NELLE CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Nella pratica forense, una delle principali difficoltà consiste nel distinguere tre momenti:

ALLEGAZIONE

Il danneggiato deve spiegare quale perdita ha subito.

PROVA

Deve fornire gli elementi che dimostrano che quella perdita si è verificata e che è collegata all’evento.

QUANTIFICAZIONE

Deve indicare quanto vale economicamente quella perdita, oppure fornire gli elementi che consentano al giudice di determinarne il valore.

Confondere questi tre piani può indebolire sensibilmente una domanda risarcitoria.

LIQUIDAZIONE EQUITATIVA NON È UNA SCORCIATOIA PROBATORIA

Come visto, l’art. 1226 c.c. consente la liquidazione equitativa quando l’ammontare del danno non possa essere provato nel suo preciso importo. Ma la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la liquidazione equitativa presuppone la dimostrazione dell’esistenza del pregiudizio e non esonera la parte dal fornire tutti gli elementi e i dati di fatto ragionevolmente disponibili. Quindi: la liquidazione equitativa colma una difficoltà di quantificazione, non una totale assenza di prova. Questo principio deve essere tenuto presente soprattutto quando si tratta di danni economicamente complessi.

DANNO EMERGENTE E DANNO FUTURO: QUALI DIFFERENZE?

Il danno emergente può essere:

  • attuale, quando la perdita si è già verificata;
  • futuro, quando la conseguenza patrimoniale non si è ancora integralmente verificata ma risulta sufficientemente fondata.

DANNO ATTUALE

Esempio: Il danneggiato ha già pagato 10.000 euro per la riparazione.

DANNO FUTURO

Esempio: Una relazione tecnica dimostra che, a causa del danno già verificatosi, sarà necessario sostenere in futuro un determinato intervento, il cui costo è ragionevolmente prevedibile. La prova del danno futuro presenta naturalmente difficoltà maggiori, perché richiede una valutazione prospettica. La giurisprudenza ammette comunque il risarcimento quando il futuro pregiudizio sia sufficientemente certo nella sua esistenza e causalmente collegato alla fonte del danno.

DANNO EMERGENTE E CAUSALITÀ GIURIDICA

Il requisito della causalità giuridica costituisce il filtro attraverso il quale si stabilisce quali conseguenze dell’evento siano risarcibili. L’art. 1223 c.c. parla di conseguenza “immediata e diretta”; la giurisprudenza interpreta tale formula secondo criteri che consentono di ricomprendere le conseguenze che risultino normalmente riconducibili al fatto secondo un giudizio di regolarità causale. Questo evita due estremi: Primo estremo: risarcire soltanto la conseguenza materialmente immediata. Secondo estremo: attribuire al responsabile tutte le conseguenze economicamente collegate, anche quando siano troppo remote o dipendano da fattori autonomi. La causalità giuridica serve proprio a delimitare l’area del danno risarcibile.

ESEMPIO COMPLETO

Si immagini il seguente caso. Un’impresa incarica una società di installare un impianto industriale. L’installazione viene eseguita in modo errato e l’impianto deve essere fermato. L’impresa sostiene:

  • € 25.000 per riparare l’impianto;
  • € 8.000 per un intervento tecnico urgente;
  • € 4.000 per il trasporto di componenti sostitutivi;
  • € 12.000 per acquistare temporaneamente un macchinario sostitutivo;
  • € 40.000 di mancato profitto durante il periodo di fermo.

Le prime quattro voci potrebbero, in astratto e previa verifica dei relativi presupposti, configurare danno emergente. I 40.000 euro di mancato profitto appartengono invece, in linea generale, alla diversa categoria del lucro cessante. Ma non è sufficiente sommare automaticamente tutti gli importi. Bisognerà verificare:

  1. se l’errore sia imputabile al fornitore;
  2. se l’errore abbia causato il fermo;
  3. se ogni singola spesa sia stata necessaria;
  4. se i costi siano congrui;
  5. se alcune spese si sovrappongano;
  6. se siano stati adottati comportamenti ragionevoli per limitare il danno;
  7. se il mancato profitto sia dimostrabile;
  8. se esistano vantaggi o risparmi da considerare;
  9. se vi siano danni ulteriori ma distinti;
  10. se il risarcimento richiesto comporti una duplicazione.

Questo esempio dimostra perché la quantificazione del danno sia spesso più complessa della semplice somma delle fatture.

DANNO EMERGENTE E “COSTO DEL RIPRISTINO”

Un problema frequente riguarda la scelta tra:

  • costo necessario per ripristinare il bene;
  • diminuzione di valore del bene.

Le due grandezze non sono necessariamente coincidenti. In determinati casi il costo di ripristino può essere superiore alla diminuzione del valore commerciale; in altri, il ripristino può essere tecnicamente impossibile o non sufficiente. La quantificazione deve quindi essere calibrata sul pregiudizio effettivamente subito, considerando le caratteristiche concrete del bene e la funzione del risarcimento. Una perizia tecnica può essere fondamentale per stabilire quale criterio sia maggiormente rappresentativo della perdita patrimoniale.

DANNO EMERGENTE E SPESE NON ANCORA PAGATE

La circostanza che una spesa non sia stata ancora materialmente pagata non significa necessariamente che non possa assumere rilevanza. Ciò che conta è stabilire se esista un’obbligazione patrimoniale effettiva e causalmente riconducibile all’evento, oppure una necessità futura sufficientemente certa. La questione deve essere valutata sulla base della specifica fattispecie e della documentazione disponibile. In ogni caso, la domanda deve evitare di confondere una semplice stima ipotetica con un’obbligazione o una spesa effettivamente configurabile.

DANNO EMERGENTE E SPESE LEGALI

Le spese legali costituiscono una questione specifica e devono essere distinte dalle ordinarie voci di danno emergente. Nel processo civile, le spese di lite seguono infatti le regole processuali sulla loro liquidazione e sulla soccombenza. Diversa è la questione delle spese sostenute stragiudizialmente prima o indipendentemente dal giudizio, la cui eventuale risarcibilità deve essere valutata alla luce della natura della prestazione, della sua necessità, della causalità e delle regole applicabili alla fattispecie. Non è quindi corretto affermare in termini assoluti che qualsiasi parcella professionale costituisca automaticamente danno emergente risarcibile.

DANNO EMERGENTE E INTERESSI

Gli interessi possono assumere rilievo nella ricostruzione del pregiudizio economico, ma devono essere distinti dal capitale rappresentato dal danno emergente. La decorrenza e la natura degli interessi dipendono dal tipo di responsabilità, dalla natura del credito e dalle specifiche circostanze della controversia. Nelle controversie risarcitorie può inoltre assumere rilievo il problema della perdita finanziaria derivante dal ritardato conseguimento dell’equivalente monetario del danno. Si tratta tuttavia di un profilo distinto dalla semplice individuazione della perdita patrimoniale originaria.

RAPPORTO TRA DANNO EMERGENTE E RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

L’art. 2058 c.c. consente, in determinati casi, il risarcimento in forma specifica. Anziché corrispondere una somma equivalente al danno, può quindi essere possibile ripristinare materialmente la situazione precedente all’illecito, quando ne ricorrano i presupposti. Esempio: Un bene viene danneggiato. Invece di corrispondere una somma equivalente, può essere possibile procedere alla sua riparazione. La differenza tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente non elimina la necessità di individuare correttamente il pregiudizio: cambia piuttosto la modalità attraverso la quale viene assicurata la reintegrazione.

DANNO EMERGENTE: ERRORI FREQUENTI NELLE RICHIESTE RISARCITORIE

Nella pratica si riscontrano alcuni errori ricorrenti.

ERRORE 1: CHIEDERE UN SOMMA SENZA SPIEGARE DA DOVE DERIVA

Una richiesta generica di “€ 50.000 per danno patrimoniale” è molto meno efficace di una ricostruzione analitica.

ERRORE 2: CONFONDERE DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

Una spesa sostenuta e un guadagno perduto sono fenomeni patrimoniali diversi.

ERRORE 3: CONSIDERARE RISARCIBILE QUALSIASI SPESA SUCCESSIVA

La successione temporale non dimostra automaticamente la causalità.

ERRORE 4: AFFIDARSI ESCLUSIVAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA

L’equità non sostituisce la prova dell’esistenza del danno.

ERRORE 5: DUPLICARE LE VOCI

Una stessa perdita non può essere conteggiata due volte sotto denominazioni diverse.

ERRORE 6: NON CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE

Preventivi, fatture, ricevute, fotografie, email, relazioni tecniche e documentazione contabile possono diventare determinanti.

COME PREPARARE LA PROVA DEL DANNO EMERGENTE

Chi ritiene di avere subito un danno patrimoniale dovrebbe, fin dall’inizio, procedere a una raccolta ordinata della documentazione. È utile creare un prospetto contenente:

DataEventoSpesa/PerditaImportoDocumentoCollegamento con il danno
10/01DannoRiparazione€ 5.000FatturaRipristino
15/01DannoPerizia€ 800FatturaAccertamento tecnico
20/01DannoSostituzione€ 2.500RicevutaNecessità temporanea

Una simile ricostruzione può facilitare sia la fase stragiudiziale sia l’eventuale successiva fase giudiziale.

RUOLO DELL’AVVOCATO NELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La quantificazione del danno emergente non consiste soltanto nell’indicare un importo. Il professionista deve normalmente verificare:

  • titolo della responsabilità;
  • condotta del responsabile;
  • nesso causale;
  • natura delle conseguenze;
  • documentazione disponibile;
  • prova dell’esistenza del danno;
  • prova dell’entità;
  • eventuale danno futuro;
  • eventuale concorso del danneggiato;
  • eventuali vantaggi compensativi rilevanti;
  • possibile sovrapposizione tra voci;
  • criteri di liquidazione applicabili.

Nei casi più complessi è spesso opportuno affiancare alla valutazione giuridica una valutazione:

  • contabile;
  • tecnica;
  • estimativa;
  • medico-legale.

DANNO EMERGENTE: CATEGORIA AMPIA MA NON ILLIMITATA

La nozione di danno emergente deve essere interpretata in modo sufficientemente ampio da comprendere le diverse forme di perdita patrimoniale, ma non al punto da trasformarsi in una categoria residuale capace di ricomprendere qualsiasi conseguenza negativa. Il punto di equilibrio è rappresentato da alcuni principi fondamentali:

1. Effettività: il danno deve essere reale e non meramente ipotetico.

2. Causalità: la perdita deve essere riconducibile all’evento secondo i criteri giuridici applicabili.

3. Prova: il danneggiato deve fornire gli elementi necessari per dimostrare il pregiudizio.

4. Integralità: il risarcimento deve tendere a compensare integralmente il danno effettivo.

5. No duplicazione; la medesima perdita non può essere risarcita più volte.

6. Evitabilità: assume rilievo il comportamento del danneggiato e la possibilità di evitare o ridurre il danno secondo l’art. 1227 c.c.

7. Quantificazione: quando l’esatto ammontare non sia determinabile, può ricorrere, nei presupposti previsti, la liquidazione equitativa.

DANNO EMERGENTE: COSA DEVE CONTENERE UNA DOMANDA RISARCITORIA

Una domanda risarcitoria ben strutturata dovrebbe indicare, per ciascuna voce:

FATTO GENERATORE

Che cosa è accaduto?

CONSEGUENZA

Quale perdita patrimoniale ne è derivata?

NESSO CAUSALE

Perché quella perdita deriva proprio da quell’evento?

PROVA

Quali documenti o altri elementi dimostrano la perdita?

QUANTIFICAZIONE

Come è stato determinato l’importo?

EVENTUALE COMPONENTE FUTURA

Esistono ulteriori costi che si manifesteranno successivamente?

ASSENZA DI DUPLICAZIONI

La voce richiesta è distinta dalle altre?

Questo schema consente di trasformare una generica richiesta di risarcimento in una vera e propria ricostruzione analitica del danno.

DOMANDE FREQUENTI SUL DANNO EMERGENTE – FAQ

CHE COSA SI INTENDE PER DANNO EMERGENTE?

Il danno emergente è la perdita patrimoniale effettivamente subita da una persona o da un’impresa in conseguenza di un inadempimento contrattuale, di un ritardo nell’adempimento o di un fatto illecito. Rientrano, ad esempio, le spese sostenute per riparare un bene danneggiato, le spese mediche conseguenti a una lesione o altri costi direttamente riconducibili all’evento dannoso.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE?

Il danno emergente consiste nella perdita subita, mentre il lucro cessante consiste nel mancato guadagno. Ad esempio, se un’automobile viene danneggiata in un incidente, il costo della riparazione può rappresentare danno emergente. Se l’automobile viene utilizzata per un’attività lavorativa e la sua indisponibilità determina la perdita di determinati guadagni, tale ulteriore pregiudizio può configurare, se ne ricorrono i presupposti, lucro cessante.

QUAL È LA NORMA CHE DISCIPLINA IL DANNO EMERGENTE?

Il principale riferimento è l’art. 1223 del Codice civile, secondo il quale il risarcimento deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’art. 2056 c.c. richiama l’art. 1223 c.c. per la determinazione del danno.

IL DANNO EMERGENTE È SEMPRE RISARCIBILE?

No. Per essere risarcibile, la perdita deve soddisfare i requisiti previsti dalla disciplina applicabile. In particolare, occorre verificare l’esistenza del danno, il rapporto causale con l’inadempimento o l’illecito e, secondo il caso concreto, la sua effettiva entità. Una spesa sostenuta dopo un evento dannoso, ad esempio, non diventa automaticamente risarcibile soltanto perché è cronologicamente successiva all’evento.

CHI DEVE PROVARE IL DANNO EMERGENTE?

In linea generale, chi chiede il risarcimento deve allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria domanda. È quindi necessario fornire elementi che consentano di dimostrare l’esistenza della perdita, il suo collegamento con l’evento dannoso e, per quanto possibile, il relativo ammontare.

COME SI PUÒ PROVARE IL DANNO EMERGENTE?

La prova può dipendere dalla natura del danno. Possono essere utilizzati, tra gli altri:

  • fatture;
  • ricevute;
  • bonifici;
  • estratti conto;
  • preventivi;
  • contratti;
  • documentazione contabile;
  • fotografie;
  • perizie;
  • documentazione sanitaria;
  • relazioni tecniche;
  • altri documenti idonei a dimostrare la perdita.

In determinate circostanze possono assumere rilievo anche le presunzioni e altri elementi di prova.

UNA FATTURA DIMOSTRA AUTOMATICAMENTE IL DANNO EMERGENTE?

No. La fattura può dimostrare che una determinata spesa è stata sostenuta o richiesta, ma non necessariamente dimostra, da sola, che la spesa sia stata necessaria, congrua e causalmente collegata all’evento dannoso. È quindi importante documentare anche il motivo per cui quella spesa si è resa necessaria.

IL DANNO EMERGENTE PUÒ ESSERE DIMOSTRATO ATTRAVERSO PRESUNZIONI?

Sì, in presenza dei relativi presupposti. La prova del danno patrimoniale non deve necessariamente derivare in ogni caso da un documento che riporti esattamente l’importo della perdita. Il giudice può valutare una pluralità di elementi, comprese presunzioni che consentano di ricostruire il pregiudizio concretamente subito.

CHE COSA SIGNIFICA “NESSO CAUSALE” NEL DANNO EMERGENTE?

Il nesso causale è il rapporto che collega l’evento dannoso alla perdita patrimoniale lamentata. Occorre cioè dimostrare che la perdita rappresenti una conseguenza dell’inadempimento o dell’illecito secondo i criteri previsti dall’ordinamento. Il semplice fatto che una spesa sia stata sostenuta dopo l’evento non è sufficiente, da solo, a dimostrare il nesso causale.

IL DANNO EMERGENTE PUÒ COMPRENDERE LE SPESE DI RIPARAZIONE?

Sì, quando le spese di riparazione siano effettivamente riconducibili al danno, necessarie o comunque giustificate e adeguatamente documentate. Il giudice può inoltre dover valutare se il costo di riparazione sia congruo rispetto alla natura e all’entità del danno.

IL DANNO EMERGENTE PUÒ CONSISTERE NELLA PERDITA DI VALORE DI UN BENE?

Sì. In determinate situazioni la perdita patrimoniale può consistere nella diminuzione del valore economico di un bene. La quantificazione può richiedere una valutazione tecnica, soprattutto quando il valore del bene prima e dopo l’evento non sia facilmente determinabile.

IL DANNO EMERGENTE PUÒ RIGUARDARE UN IMMOBILE?

Sì. Nel caso di un immobile possono assumere rilievo, a seconda delle circostanze:

  • costi di ripristino;
  • spese per riparazioni;
  • interventi di messa in sicurezza;
  • costi tecnici;
  • diminuzione del valore dell’immobile;
  • altre perdite patrimoniali causalmente riconducibili all’evento.

Ogni singola voce deve essere valutata sulla base delle caratteristiche concrete del caso.

IL DANNO EMERGENTE PUÒ RIGUARDARE SPESE MEDICHE?

Sì. Le spese mediche, riabilitative e assistenziali possono costituire una componente di danno emergente quando siano causalmente collegate all’evento dannoso e risultino adeguatamente documentate. Devono essere distinte dalle componenti di danno non patrimoniale, come il danno biologico.

LE SPESE FUTURE POSSONO COSTITUIRE DANNO EMERGENTE?

Sì, quando il futuro esborso risulti sufficientemente fondato e sia riconducibile all’evento dannoso. È tuttavia necessario distinguere una spesa futura ragionevolmente prevedibile da una conseguenza meramente ipotetica. Quanto più la spesa è lontana o incerta, tanto più rilevante diventa la necessità di fornire elementi tecnici e documentali che ne dimostrino la concreta probabilità.

È POSSIBILE OTTENERE IL RISARCIMENTO DI UN DANNO EMERGENTE FUTURO?

Sì, in presenza dei necessari presupposti. Il fatto che la perdita non si sia ancora integralmente verificata non esclude automaticamente la sua risarcibilità. Occorre però che il danno futuro sia sufficientemente determinabile e che la sua derivazione dall’evento già verificatosi sia adeguatamente dimostrata.

CHE COS’È LA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO?

La liquidazione equitativa è il meccanismo attraverso il quale il giudice può determinare l’ammontare del danno quando la sua esistenza sia stata provata ma sia particolarmente difficile stabilirne con precisione l’importo. Non significa che il giudice possa riconoscere una somma in assenza di prova dell’esistenza del danno.

LA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA SOSTITUISCE LA PROVA DEL DANNO?

No. Questo è un punto fondamentale. L’art. 1226 c.c. consente di determinare equitativamente l’ammontare del danno quando non sia possibile provarlo nel suo preciso importo, ma presuppone che l’esistenza del pregiudizio sia stata dimostrata. L’equità riguarda quindi principalmente la quantificazione, non la creazione del danno.

IL DANNO EMERGENTE PUÒ ESSERE CHIESTO INSIEME AL LUCRO CESSANTE?

Sì. Un medesimo evento può produrre sia una perdita patrimoniale sia un mancato guadagno. Ad esempio, un’impresa può sostenere costi per riparare un macchinario e, contemporaneamente, perdere determinati profitti a causa del fermo della produzione. Le due componenti devono però essere distinte, specificamente allegate e adeguatamente provate.

IL DANNO EMERGENTE PUÒ ESSERE CHIESTO INSIEME AL DANNO NON PATRIMONIALE?

Sì, quando il medesimo fatto produca conseguenze sia patrimoniali sia non patrimoniali. Ad esempio, un incidente può determinare contemporaneamente:

  • spese mediche, riconducibili al danno patrimoniale;
  • lesioni all’integrità psicofisica, rilevanti sul piano del danno non patrimoniale;
  • eventuale perdita di reddito, riconducibile al danno patrimoniale secondo i relativi presupposti.

È comunque necessario evitare sovrapposizioni o duplicazioni.

È POSSIBILE OTTENERE DUE VOLTE IL RISARCIMENTO PER LA STESSA PERDITA?

No. Il risarcimento deve compensare il danno effettivamente subito e non può comportare una duplicazione del ristoro per la medesima conseguenza patrimoniale. La denominazione diversa attribuita a una stessa perdita non consente di ottenere automaticamente due distinti risarcimenti.

IL DANNEGGIATO DEVE CERCARE DI LIMITARE IL DANNO?

Sì. L’art. 1227 c.c. disciplina il concorso del fatto colposo del creditore e stabilisce, tra l’altro, che il risarcimento non comprende i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Il comportamento del danneggiato può quindi assumere rilievo nella determinazione dell’ammontare effettivamente risarcibile.

IL DANNO EMERGENTE PUÒ DERIVARE DA UN INADEMPIMENTO CONTRATTUALE?

Sì. Un contratto non correttamente eseguito può determinare costi e perdite patrimoniali per la parte adempiente. Possono rientrare, a seconda dei casi, le spese sostenute per procurarsi una prestazione sostitutiva, i costi di riparazione o altri esborsi causalmente collegati all’inadempimento.

IL DANNO EMERGENTE PUÒ DERIVARE DA UN FATTO ILLECITO?

Sì. L’art. 2043 c.c. costituisce la norma generale sulla responsabilità da fatto illecito, mentre l’art. 2056 c.c. disciplina i criteri per la determinazione del danno, richiamando gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

IL DANNO EMERGENTE PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO A UN’IMPRESA?

Sì. Un’impresa può subire numerose forme di danno emergente, tra cui:

  • costi di riparazione;
  • acquisto di beni sostitutivi;
  • costi tecnici;
  • spese straordinarie;
  • perdita di valore di beni aziendali;
  • ulteriori esborsi direttamente collegati all’evento dannoso.

È particolarmente importante, in questi casi, una ricostruzione contabile dettagliata.

QUALI DOCUMENTI È OPPORTUNO CONSERVARE DOPO UN DANNO?

È consigliabile conservare tutta la documentazione relativa all’evento e alle sue conseguenze, tra cui:

  • fotografie;
  • preventivi;
  • fatture;
  • ricevute;
  • bonifici;
  • email e comunicazioni;
  • contratti;
  • documentazione tecnica;
  • perizie;
  • documentazione sanitaria;
  • documentazione contabile.

È inoltre opportuno conservare la documentazione che consenta di dimostrare il collegamento tra ciascuna spesa e l’evento dannoso.

QUANTO TEMPO SI HA PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO EMERGENTE?

Non esiste un unico termine valido per ogni situazione. Il termine di prescrizione dipende dalla natura della responsabilità, dal rapporto giuridico coinvolto e dalla specifica fattispecie. Per questo motivo, prima di agire, è opportuno verificare quale termine di prescrizione sia applicabile al singolo caso.

È NECESSARIO RIVOLGERSI A UN AVVOCATO PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO EMERGENTE?

Non in ogni caso è obbligatorio, ma nelle controversie di una certa complessità l’assistenza di un avvocato può essere importante per individuare correttamente le voci di danno, valutare la documentazione, verificare la prescrizione, ricostruire il nesso causale e formulare correttamente la domanda risarcitoria. Nei casi tecnicamente complessi può essere inoltre opportuno acquisire una perizia o una consulenza specialistica.

COME SI CALCOLA CONCRETAMENTE IL DANNO EMERGENTE?

Non esiste una formula unica. Il metodo dipende dalla natura del pregiudizio. In presenza di una spesa documentata, si potrà partire dal relativo esborso, verificandone necessità e congruità. In caso di perdita di valore sarà invece necessario confrontare il valore del bene prima e dopo l’evento. Per danni più complessi può essere necessaria una valutazione contabile o tecnica.

IL DANNO EMERGENTE DEVE ESSERE SEMPRE ESATTAMENTE QUANTIFICATO DAL DANNEGGIATO?

Il danneggiato deve fornire gli elementi disponibili per consentire la quantificazione del pregiudizio. Se, nonostante la prova dell’esistenza del danno, l’esatto ammontare non sia determinabile, possono ricorrere i presupposti per una liquidazione equitativa. È comunque importante fornire al giudice una base concreta sulla quale effettuare la valutazione.

QUAL È LA COSA PIÙ IMPORTANTE DA DIMOSTRARE IN UNA CAUSA PER DANNO EMERGENTE?

Occorre dimostrare soprattutto quale concreta perdita patrimoniale sia stata subita, perché sia stata provocata dall’evento dannoso e quale sia il suo valore economico. Una domanda risarcitoria generica, priva di una chiara ricostruzione delle singole voci e della relativa documentazione, può risultare più difficile da sostenere rispetto a una domanda analitica e adeguatamente documentata.

DANNO EMERGENTE: QUALI SONO GLI ERRORI PIÙ COMUNI?

Gli errori più frequenti sono:

  1. confondere danno emergente e lucro cessante;
  2. chiedere una somma senza indicare come è stata calcolata;
  3. considerare automaticamente risarcibile qualsiasi spesa successiva all’evento;
  4. non documentare adeguatamente le singole voci;
  5. non dimostrare il nesso causale;
  6. chiedere due volte il ristoro della stessa perdita;
  7. fare affidamento sulla liquidazione equitativa senza avere prima dimostrato l’esistenza del danno;
  8. trascurare il possibile concorso del danneggiato nella produzione o nell’aggravamento del pregiudizio.

IN SINTESI, QUANDO UN DANNO PUÒ ESSERE DEFINITO “DANNO EMERGENTE”?

Si parla di danno emergente quando l’evento dannoso determina una concreta perdita o diminuzione patrimoniale a carico del danneggiato. La perdita deve essere valutata alla luce delle regole sulla causalità e sul risarcimento e deve essere adeguatamente allegata e provata. La corretta individuazione del danno emergente richiede quindi di distinguere la perdita effettivamente subita dal mancato guadagno, documentare le singole voci e verificare che il risarcimento richiesto non comprenda conseguenze non dimostrate o già compensate attraverso altre voci.

DANNO EMERGENTE

Il danno emergente rappresenta la componente del danno patrimoniale costituita dalla perdita economicamente subita dal danneggiato. Il suo fondamento principale si trova nell’art. 1223 c.c., che affianca la perdita subita al mancato guadagno, e nell’art. 2056 c.c., che richiama tale disciplina per la responsabilità extracontrattuale. La sua individuazione richiede però un’analisi concreta. Non è sufficiente dimostrare che si è verificato un illecito o un inadempimento. Occorre individuare le conseguenze patrimoniali effettivamente prodotte, verificare il nesso causale e fornire elementi adeguati per dimostrarne l’esistenza e, per quanto possibile, la misura. Il danno emergente può assumere forme molto diverse: dalla semplice spesa di riparazione alla perdita di valore di un bene, dai costi sanitari alle spese necessarie per eliminare le conseguenze di un illecito, fino a forme più complesse di pregiudizio patrimoniale. La giurisprudenza mostra inoltre come la prova debba essere costruita sulla base delle concrete conseguenze economiche dell’evento. Anche quando è possibile ricorrere a presunzioni o alla liquidazione equitativa, ciò non significa che il danneggiato sia esonerato dall’allegazione e dalla prova del pregiudizio. In definitiva, per ottenere il risarcimento del danno emergente è fondamentale rispondere con precisione a quattro domande:

Quale perdita è stata subita?

Da quale evento è stata provocata?

Come può essere dimostrata?

Quanto vale economicamente?

La corretta risposta a queste quattro domande costituisce la base di una domanda risarcitoria solida e adeguatamente documentata.

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Foto Agenzia Liverani