Il concetto di danno esistenziale rappresenta uno degli sviluppi più significativi della giurisprudenza italiana in materia di responsabilità civile. Nato come categoria distinta all’interno del danno non patrimoniale, il danno esistenziale ha sollevato – e continua a sollevare – un ampio dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza, per i suoi profili definitori, per i criteri di prova e per le modalità di quantificazione.
Indice
COS’È IL DANNO ESISTENZIALE
Il danno esistenziale può essere definito come la lesione a un interesse non patrimoniale che si traduce in una modificazione peggiorativa delle abitudini di vita quotidiana, delle relazioni familiari e sociali, o dell’equilibrio personale, in conseguenza di un fatto illecito altrui. Si tratta, quindi, di un danno che colpisce la sfera dinamico-relazionale della persona, incidendo sulla qualità della vita, sull’autodeterminazione e sulla realizzazione dell’identità individuale. Esempi tipici di danno esistenziale possono essere:
- la perdita della possibilità di dedicarsi a un hobby o attività sportiva;
- il drastico mutamento delle abitudini familiari a seguito di un incidente o lutto;
- la compromissione della vita sociale in seguito a un grave evento lesivo;
- l’impossibilità di affrontare con serenità la vita lavorativa a causa di un trauma.
FONDAMENTO NORMATIVO DEL DANNO ESISTENZIALE
Il danno esistenziale si colloca all’interno del danno non patrimoniale, il cui riconoscimento trova base nell’art. 2059 c.c., che prevede il risarcimento del danno non patrimoniale “solo nei casi determinati dalla legge”. Tradizionalmente, l’articolo è stato letto in senso restrittivo, limitando il risarcimento al danno morale soggettivo derivante da reato. Tuttavia, a partire dagli anni ’90, la giurisprudenza ha iniziato a superare questa visione, valorizzando l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in relazione agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
AFFERMAZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE
La categoria del danno esistenziale si è affermata nella prassi a partire dalla fine degli anni ’90, soprattutto grazie a pronunce della giurisprudenza di merito che, in assenza di un danno biologico o morale, ritenevano risarcibile l’alterazione delle abitudini di vita causata da un fatto illecito. Una tappa fondamentale è rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Monza del 1986, relativa al caso delle “sentinelle in piedi”, in cui fu risarcito il danno derivante dalla violazione della privacy e della tranquillità domestica.
RICONOSCIMENTO DELLE SEZIONI UNITE (CASS. SS. UU. N. 26972/2008)
Un punto di svolta è rappresentato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la storica sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008. In quella pronuncia, la Corte ha compiuto un’importante opera di sistematizzazione del danno non patrimoniale, stabilendo quanto segue:
- Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria, risarcibile nei casi previsti dalla legge o derivanti dalla violazione di diritti inviolabili della persona.
- Tale danno può manifestarsi in diverse forme: danno morale, danno biologico e danno esistenziale.
- Non esistono “voci autonome e distinte” di danno, ma diverse manifestazioni di un pregiudizio unitario, che deve essere integralmente valutato e risarcito.
- Il giudice deve evitare duplicazioni risarcitorie e, allo stesso tempo, garantire la completezza della tutela.
GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA
Dopo le SS.UU. del 2008, la giurisprudenza ha mantenuto il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale, riconoscendo tuttavia l’importanza di descrivere e documentare analiticamente i diversi profili della lesione subita, al fine di pervenire a una quantificazione equa e proporzionata. Tra le pronunce più rilevanti:
- Cass. civ. sez. III, 20/06/2013, n. 15367: il danno esistenziale deve essere provato anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Cass. civ. sez. III, 22/01/2014, n. 1361: si ribadisce che la perdita del progetto di vita familiare a seguito della morte di un congiunto costituisce una manifestazione del danno esistenziale.
DANNO ESISTENZIALE VS DANNO BIOLOGICO VS DANNO MORALE
Spesso si fa confusione tra queste tre categorie. Ecco una sintesi delle principali differenze:
Tipo di danno | Oggetto della lesione | Prova richiesta | Liquidazione |
---|---|---|---|
Danno biologico | Integrità psicofisica (medico-legale) | Certificazione medica | Tabelle INAIL o Tribunali |
Danno morale | Sofferenza interiore, dolore, angoscia | Presunzioni, testimonianze | Valutazione equitativa |
Danno esistenziale | Alterazione delle abitudini di vita, relazioni | Prova concreta (documenti, testimoni, diari, ecc.) | Valutazione equitativa |
Il danno esistenziale è, quindi, oggettivabile e concreto, in quanto incide sulla dimensione attiva dell’esistenza e non solo su quella emotiva o psicofisica.
PROVA DEL DANNO ESISTENZIALE
Una delle principali criticità legate al risarcimento del danno esistenziale riguarda l’onere della prova. La Cassazione ha più volte chiarito che:
- il danno esistenziale non è in re ipsa (non si presume);
- deve essere dimostrato nel caso concreto, anche attraverso elementi indiziari, testimonianze, documentazione, comportamenti abituali;
- può essere provato anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, in base alla natura del fatto lesivo e alle sue conseguenze.
Esempi di prova possono essere:
- testimonianze di familiari o colleghi;
- documenti che attestano la rinuncia ad attività sportive, culturali, ricreative;
- diari personali, fotografie, video, email;
- referti psicologici.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE
La quantificazione del danno esistenziale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, secondo i criteri dell’art. 1226 c.c. (valutazione equitativa). La liquidazione può avvenire:
- In via autonoma, se il danno esistenziale è l’unico pregiudizio non patrimoniale riscontrabile;
- In via complementare, rispetto al danno biologico e/o morale, con un incremento percentuale che tenga conto della compromissione della qualità di vita;
- Seguendo le tabelle dei Tribunali (es. Milano, Roma), che prevedono fasce risarcitorie adattabili in base al caso concreto.
È fondamentale che il giudice motivi adeguatamente la liquidazione, evidenziando i criteri utilizzati e i fatti accertati.
DANNO ESISTENZIALE
Il danno esistenziale rappresenta oggi un pilastro della responsabilità civile moderna, quale strumento di tutela della dignità, libertà e identità della persona. Pur non essendo una “voce autonoma” nel senso tecnico-giuridico, è un profilo riconoscibile e risarcibile all’interno del danno non patrimoniale. Il percorso giurisprudenziale ne ha consolidato la legittimità, imponendo però al danneggiato l’onere di fornire una prova concreta delle modificazioni peggiorative della propria esistenza. Al contempo, ai giudici è richiesto di evitare automatismi e duplicazioni, operando un’analisi attenta e calibrata di ciascun caso.
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Foto Agenzia Liverani