Il danno morale rappresenta una delle voci più complesse e discusse all’interno del panorama della responsabilità civile italiana. Per comprenderne pienamente la portata, è necessario analizzarne le origini, l’evoluzione giurisprudenziale, la distinzione rispetto ad altri danni non patrimoniali e i criteri per il risarcimento.
Indice
DEFINIZIONE DI DANNO MORALE
Il danno morale è una sofferenza interiore, dolore dell’animo, angoscia o turbamento psichico che un soggetto patisce a seguito di un fatto illecito altrui. Si tratta, dunque, di un pregiudizio di natura non patrimoniale, non legato alla perdita di un reddito o di un bene economico, ma al semplice vivere un’esperienza profondamente lesiva dell’equilibrio emotivo e psicologico della persona. Nel linguaggio comune, con “danno morale” si fa spesso riferimento al “male dell’anima”, al senso di dolore, umiliazione, vergogna, rabbia, impotenza che può derivare da episodi quali:
- la morte di un congiunto in un incidente stradale;
- un’aggressione fisica;
- un reato come una diffamazione o una calunnia;
- la detenzione ingiusta;
- la violazione della privacy.
INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL DANNO MORALE
Il danno morale non trova una definizione esplicita nel codice civile, ma è tradizionalmente ricondotto all’art. 2059 c.c., che prevede: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”
Questa disposizione, per lungo tempo, è stata interpretata in senso restrittivo, limitando il risarcimento del danno morale ai soli casi in cui un reato penale fosse accertato, secondo la previsione dell’art. 185 c.p., che stabilisce: “Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento.” Tale interpretazione è rimasta dominante fino alla fine del Novecento. Tuttavia, a partire dagli anni 2000, la giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale e di legittimità, ha ampliato i confini del danno morale, ricollegandolo alla violazione dei diritti fondamentali della persona, anche in assenza di reato.
DANNO MORALE, DANNO BIOLOGICO E DANNO ESISTENZIALE: DISTINZIONI
Negli ultimi decenni, il concetto di danno morale è stato spesso confuso o sovrapposto con altre figure di danno non patrimoniale. È utile quindi distinguerle:
DANNO BIOLOGICO
È il danno all’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, che incide sulle attività quotidiane e sulla capacità di relazione. È riconosciuto e risarcibile anche in assenza di reato, secondo quanto previsto dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private.
DANNO ESISTENZIALE
È il pregiudizio che incide sulle abitudini di vita e sull’assetto relazionale della vittima. Non si traduce in una sofferenza interiore pura (come il danno morale), ma in un cambiamento negativo della vita quotidiana (es. rinuncia ad attività sociali, hobby, relazioni).
DANNO MORALE
È, come detto, una sofferenza interiore non accertabile clinicamente, ma desumibile da presunzioni gravi, precise e concordanti, e spesso presunta in caso di eventi gravi, come la morte di un familiare.
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE: DAL DANNO MORALE CLASSICO AL DANNO NON PATRIMONIALE UNITARIO
L’elaborazione giurisprudenziale ha profondamente trasformato il modo in cui il danno morale è inquadrato. Un momento cruciale è rappresentato dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione del 2008 (Cass. SS.UU. n. 26972 e seguenti), le quali hanno statuito che:
- Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria che può comprendere diverse voci descrittive (morale, esistenziale, biologico);
- Ogni voce ha una funzione solo descrittiva e serve a meglio definire il pregiudizio subito;
- Il danno morale, in quanto sofferenza soggettiva, è risarcibile anche in assenza di reato, se è leso un diritto costituzionalmente garantito.
Da quel momento, si è superata la visione frammentaria del danno non patrimoniale, evitando duplicazioni risarcitorie e favorendo una valutazione unitaria e più equa.
PROVA DEL DANNO MORALE
Il danno morale, per la sua natura soggettiva e immateriale, non è direttamente quantificabile e non sempre è suscettibile di prova diretta. La giurisprudenza ha dunque ammesso che:
- Può essere provato anche per presunzioni, soprattutto nei casi di gravissime lesioni o morte di un prossimo congiunto;
- Può essere presunto in caso di fatti di particolare gravità, anche se l’onere della prova rimane, in linea di principio, a carico della vittima;
- È spesso valutato equitativamente dal giudice, tenendo conto della gravità del fatto, dell’intensità della sofferenza, del legame con la vittima e delle condizioni soggettive del danneggiato.
RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE
Il danno morale viene liquidato equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 c.c., ma nel tempo si sono sviluppati criteri tabellari, soprattutto nelle grandi Corti (Milano, Roma, Napoli), per garantire uniformità e prevedibilità.
Le tabelle del Tribunale di Milano sono le più autorevoli e utilizzate a livello nazionale. Esse prevedono:
- Un valore base per ciascuna voce (es. danno da perdita del congiunto);
- Un range di valori per tener conto della relazione (genitore, figlio, coniuge, fratello…);
- Un meccanismo di personalizzazione in aumento o in diminuzione.
ESEMPIO
Nel caso di morte di un congiunto (es. figlio), il danno morale per ciascun genitore può variare da 168.250 a oltre 336.500 euro, in funzione delle specifiche circostanze.
DANNO MORALE NEL PROCESSO PENALE E CIVILE
In sede penale, la costituzione di parte civile consente alla vittima del reato di chiedere il risarcimento del danno morale ai sensi dell’art. 185 c.p. In sede civile, il danno morale può essere richiesto:
- In presenza di reato;
- In assenza di reato, se vi è lesione di un diritto inviolabile (es. art. 2, 3, 29, 30, 32 Cost.).
Nel caso in cui si proceda solo civilmente, sarà fondamentale allegare e dimostrare adeguatamente la sofferenza patita.
CRITICITÀ E TEMI ATTUALI
Il tema del danno morale continua a generare dibattito, anche alla luce di nuove sensibilità giuridiche. Tra le principali questioni aperte:
- La prova del danno: come distinguere una mera afflizione dalla vera lesione di un diritto costituzionale?
- Il rischio di duplicazione: come evitare che lo stesso fatto venga risarcito più volte sotto voci diverse?
- Il risarcimento per soggetti “secondari”: quale risarcimento spetta a nonni, zii, nipoti?
- Danno morale da mobbing, stalking, revenge porn: la crescente giurisprudenza in materia di danni relazionali e di genere.
DANNO MORALE
Il danno morale rappresenta una delle espressioni più elevate del diritto alla dignità, all’integrità e alla serenità dell’essere umano. Esso non mira a compensare una perdita economica, ma a riconoscere il valore della sofferenza e il rispetto della persona. Sebbene la sua valutazione non possa mai essere oggettiva al pari di un danno patrimoniale, la giurisprudenza italiana si è mossa verso un equilibrio tra certezza del diritto e personalizzazione della giustizia. Resta essenziale un approccio casistico, umano e costituzionalmente orientato.
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Foto Agenzia Liverani