Il concetto di danno non patrimoniale ha assunto nel tempo una rilevanza sempre maggiore nel panorama del diritto civile italiano, evolvendosi da un’applicazione marginale e rigidamente tipizzata a una categoria più ampia e dinamica, capace di adattarsi alle nuove esigenze della società contemporanea. A differenza del danno patrimoniale, che si traduce in una lesione economicamente valutabile, il danno non patrimoniale attiene alla sfera morale, esistenziale, biologica, relazionale e alla dignità della persona. La sua definizione, delimitazione e risarcibilità sono state al centro di un’intensa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, culminata in importanti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

FONDAMENTO NORMATIVO

Il riferimento normativo principale è l’art. 2059 c.c., che recita: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.” Questa disposizione, apparentemente limitativa, ha rappresentato per decenni un ostacolo all’espansione della tutela del danno non patrimoniale, finché l’evoluzione giurisprudenziale e costituzionale ne ha reinterpretato il significato. Oggi, il danno non patrimoniale è ritenuto risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche ogniqualvolta si verifichi una lesione di un diritto inviolabile della persona ai sensi degli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione.

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

MODELLO TRADIZIONALE: DANNO MORALE SOGGETTIVO

Nel modello tradizionale, il danno non patrimoniale coincideva con il danno morale soggettivo derivante da fatto illecito costituente reato. Era ammesso solo nei limiti dell’art. 2059 c.c., dunque in presenza di un reato, e riguardava il dolore, la sofferenza interiore, lo stato d’ansia causato dal fatto lesivo.

SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Con la sentenza n. 233/2003, la Corte Costituzionale ha ampliato l’ambito applicativo dell’art. 2059 c.c., affermando che esso non esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale in assenza di reato, qualora siano lesi diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione.

LE SENTENZE DI SAN MARTINO (CASS. SS. UU.11 NOVEMBRE 2008, NN. 26972-26975)

Le Sezioni Unite, con le sentenze gemelle di San Martino, hanno ricondotto ad unità le diverse tipologie di danno non patrimoniale, superando la frammentazione (danno biologico, danno esistenziale, danno morale) e affermando che:

Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria, che può articolarsi in diversi aspetti, ma deve essere oggetto di valutazione complessiva, evitando duplicazioni risarcitorie.

STRUTTURA DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Alla luce della giurisprudenza consolidata, il danno non patrimoniale può articolarsi in tre componenti principali:

DANNO BIOLOGICO

È il danno alla salute psico-fisica, medicalmente accertabile, tutelato in base all’art. 32 Cost. e dall’art. 2043 c.c.

  • Riconosciuto anche in assenza di reato;
  • Quantificato secondo le tabelle medico-legali (es. Tabelle di Milano);
  • Può riguardare sia danni temporanei sia permanenti;
  • Valutabile indipendentemente dalla capacità lavorativa.

DANNO MORALE SOGGETTIVO

Consiste nella sofferenza interiore, nel turbamento d’animo, nel dolore soggettivo provato in conseguenza dell’illecito.

  • È personalizzabile secondo il caso concreto;
  • Non necessita di reato, se si lede un diritto fondamentale;
  • Può coesistere con il danno biologico.

DANNO ESISTENZIALE

È il pregiudizio alle attività quotidiane, relazionali, familiari o sociali, che si riflette nella sfera dinamico-relazionale della persona.

  • Non si tratta di mero disagio o fastidio;
  • Deve essere concreto e provato;
  • Non può ridursi a una duplicazione del danno morale o biologico;
  • Deve riguardare un peggioramento effettivo della qualità della vita.

REQUISITI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Perché un danno non patrimoniale sia risarcibile è necessario che:

  1. Vi sia un fatto illecito (ex art. 2043 c.c. o altra fonte di responsabilità);
  2. Il fatto abbia causato la lesione di un diritto inviolabile della persona;
  3. Il pregiudizio sia serio, concreto, non bagatellare;
  4. Sia possibile una prova anche presuntiva o per argomenti di fatto, eventualmente con personalizzazione del danno.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

La quantificazione è equitativa, ma non arbitraria. I giudici si avvalgono di:

  • Tabelle orientative (le più diffuse sono quelle del Tribunale di Milano);
  • Personalizzazione in base alle circostanze del caso concreto;
  • Parametri oggettivi (età, gravità delle lesioni, durata dell’invalidità, impatto sulla vita relazionale e lavorativa).

Le Tabelle di Milano forniscono un riferimento standardizzato, ma non vincolante, che può essere modificato in aumento o in diminuzione dal giudice.

DANNI NON PATRIMONIALI NELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Tradizionalmente, si riteneva che il danno non patrimoniale fosse risarcibile solo nella responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, l’orientamento più recente ha ammesso il risarcimento anche nella responsabilità contrattuale, se il comportamento lesivo:

  • Ha violato diritti inviolabili della persona (es. inadempimento del medico o della struttura sanitaria);
  • Ha causato un pregiudizio grave e dimostrabile.

Esempi:

  • Inadempimento di obblighi matrimoniali (Cass. civ. 18853/2011);
  • Ingiustificata cancellazione da un volo aereo o smarrimento bagaglio (se provoca gravi disagi personali);
  • Inadempimenti bancari lesivi della reputazione personale.

PROFILI COMPARATISTICI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

CEDU E DANNO NON PATRIMONIALE

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riconosce sistematicamente la risarcibilità dei danni morali per:

  • Detenzione illegittima;
  • Trattamenti inumani o degradanti;
  • Violazioni del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Le pronunce della CEDU hanno influenzato la giurisprudenza italiana, contribuendo all’interpretazione estensiva dell’art. 2059 c.c.

DIRITTO EUROPEO

Il danno non patrimoniale è riconosciuto in molte direttive europee, ad esempio nel settore della responsabilità per danno da prodotti difettosi o nella disciplina della responsabilità medica.

CASI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI

  • Cass. SS.UU. n. 26972/2008: afferma l’unitarietà del danno non patrimoniale;
  • Cass. civ. n. 233/2003: apre alla risarcibilità costituzionalmente orientata;
  • Cass. civ. n. 1361/2014: ribadisce che il danno morale non si presume, ma può essere dimostrato anche per presunzioni semplici;
  • Cass. civ. n. 8827/2003: danno esistenziale riconosciuto ai familiari della vittima;
  • Corte EDU, Caso Ciorap c. Moldova: riconoscimento del danno non patrimoniale per condizioni di detenzione lesive della dignità.

DANNO NON PATRIMONIALE NELLE AZIONI COLLETTIVE E DI CLASSE

Il danno non patrimoniale può assumere un ruolo importante anche nelle azioni collettive, soprattutto nei casi di:

Tuttavia, rimane necessario dimostrare la lesione individuale concreta, non bastando la mera adesione alla categoria danneggiata.

DANNO NON PATRIMONIALE

Il danno non patrimoniale, pur radicato nel nostro codice civile in una forma limitata, ha conosciuto un’evoluzione profonda, che lo ha reso uno degli strumenti più efficaci di tutela dei diritti della persona. Le aperture giurisprudenziali e costituzionali ne hanno esteso l’ambito di applicazione, riconoscendo la risarcibilità anche in assenza di reato e in ambiti contrattuali. La sfida attuale è quella di assicurare una quantificazione equilibrata, evitando il rischio di automatismi o duplicazioni, ma anche garantendo un risarcimento adeguato ai pregiudizi non economici che incidono profondamente sulla dignità, la salute e la qualità della vita delle persone.

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Foto Agenzia Liverani