Il concetto di “danno patrimoniale” costituisce uno dei cardini fondamentali del sistema della responsabilità civile. In un ordinamento giuridico improntato alla tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, il danno patrimoniale rappresenta la lesione economicamente valutabile subita da un soggetto in conseguenza di un fatto illecito o, in alcuni casi, di un comportamento lecito ma ingiusto. L’art. 2043 del Codice Civile italiano stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, configurando il principio generale della responsabilità extracontrattuale.
Indice
DEFINIZIONE DI DANNO PATRIMONIALE
Il danno patrimoniale è una lesione di un interesse economicamente valutabile. Si tratta di una diminuzione o mancato incremento del patrimonio di un soggetto, direttamente ricollegabile a un fatto illecito altrui. In sostanza, è la perdita subita o il mancato guadagno (lucro cessante) che si verifica nel patrimonio di un individuo a causa dell’altrui comportamento illecito, sia esso doloso o colposo. Il danno patrimoniale è quindi un danno “quantificabile”, suscettibile di una stima monetaria e risarcibile mediante il pagamento di una somma di denaro.
FONDAMENTO NORMATIVO
ART. 2043 C.C.
Come accennato, l’articolo 2043 c.c. è la norma cardine della responsabilità civile extracontrattuale. Il danno patrimoniale, in questo contesto, è quello che origina da un fatto illecito che ha leso un diritto patrimoniale del soggetto danneggiato.
ART. 1223 C.C.
Nel contesto della responsabilità contrattuale, la norma di riferimento è l’art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere “sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo”.
TIPOLOGIE DI DANNO PATRIMONIALE
DANNO EMERGENTE
Il danno emergente consiste nella perdita effettiva subita dal patrimonio del danneggiato. Si tratta di un’uscita economica, di un esborso che il soggetto ha dovuto affrontare in conseguenza del fatto lesivo. Esempi:
- Spese mediche sostenute per curare le lesioni causate da un incidente.
- Costi di riparazione di un bene danneggiato.
- Perdita di beni materiali a causa di un fatto illecito.
LUCRO CESSANTE
Il lucro cessante rappresenta il mancato guadagno che il soggetto avrebbe potuto conseguire se l’evento dannoso non si fosse verificato. Si fonda su una valutazione ipotetica e probabilistica. Esempi:
- Il mancato incasso da parte di un libero professionista a seguito di un infortunio che gli impedisce di esercitare la propria attività.
- Il reddito non percepito da un imprenditore per il blocco dell’attività produttiva causato da un incendio doloso.
CRITERI DI VALUTAZIONE E PROVA
La prova del danno patrimoniale spetta a chi lo invoca (onus probandi). Tuttavia, il giudice può ricorrere a presunzioni semplici, criteri equitativi o valutazioni probabilistiche per determinarne l’entità.
PROVA DEL DANNO EMERGENTE
È generalmente più semplice da dimostrare, potendo essere documentata mediante fatture, scontrini, ricevute, contratti.
PROVA DEL LUCRO CESSANTE
È più complessa, richiedendo la dimostrazione di una perdita di guadagno futuro. Spesso viene valutato mediante:
- Proiezioni reddituali.
- Dati fiscali (dichiarazioni dei redditi, bilanci).
- Perizie tecniche.
Il giudice può procedere anche con una liquidazione equitativa, come previsto dagli artt. 1226 e 2056 c.c., quando è impossibile o molto difficile determinare l’entità precisa del danno.
DANNO PATRIMONIALE E DANNO NON PATRIMONIALE
Il danno patrimoniale si distingue dal danno non patrimoniale, che riguarda la lesione di beni immateriali (es. integrità fisica, onore, reputazione, affetti, ecc.).
Danno Patrimoniale | Danno Non Patrimoniale |
---|---|
Lesione di un bene economicamente valutabile | Lesione di diritti inviolabili della persona |
Comporta un impoverimento monetario | Comporta una sofferenza morale o fisica |
È sempre risarcibile | È risarcibile solo nei casi previsti dalla legge |
Prova oggettiva più agevole (documentale) | Prova più soggettiva, anche mediante testimonianze o presunzioni |
AMBITI APPLICATIVI
RESPONSABILITÀ CIVILE DA SINISTRO STRADALE
È uno degli ambiti più ricorrenti in cui si configura un danno patrimoniale. La vittima di un incidente può chiedere il risarcimento per:
- Spese sanitarie.
- Riparazione del veicolo.
- Perdita lavorativa.
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Nella responsabilità contrattuale, il danno patrimoniale è risarcibile nei limiti della conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento (art. 1223 c.c.). Esempio: un venditore che non consegna la merce danneggia il compratore, che perde un’occasione di rivendita.
RESPONSABILITÀ MEDICA
Il danno patrimoniale si verifica quando un errore medico comporta, ad esempio, la necessità di cure aggiuntive o la perdita della capacità lavorativa.
DANNO DA ILLECITO PENALE
Un reato può provocare danni patrimoniali risarcibili anche in sede civile (es. furto, truffa, danneggiamento).
LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE
La liquidazione del danno patrimoniale avviene in base a criteri:
- Analitici: quando è possibile determinare esattamente i costi sostenuti o i guadagni mancati.
- Equitativi: quando la quantificazione analitica è difficile o impossibile.
Il giudice può ricorrere a tabelle di riferimento, soprattutto in ambito lavorativo o medico-legale, per stimare la perdita reddituale o la diminuzione della capacità lavorativa.
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti in tema di danno patrimoniale, in particolare:
- Ha ribadito il principio secondo cui il danno deve essere “conseguenza immediata e diretta” del fatto illecito.
- Ha ammesso forme di risarcimento anche per danni futuri, purché ragionevolmente prevedibili.
- Ha riconosciuto l’autonoma risarcibilità del danno da perdita della capacità lavorativa generica.
DANNO PATRIMONIALE FUTURO
La dottrina e la giurisprudenza riconoscono che anche un danno futuro, se sufficientemente prevedibile, può essere risarcito. È il caso, ad esempio, di un giovane studente gravemente infortunato che, a causa dell’incidente, non potrà mai entrare nel mondo del lavoro.
CONCORSO TRA DANNI
Spesso il danno patrimoniale si accompagna al danno non patrimoniale. La vittima ha diritto al risarcimento integrale del danno, comprensivo di tutte le voci patrimoniali e non patrimoniali, senza duplicazioni.
DANNO PATRIMONIALE
Il danno patrimoniale rappresenta un istituto di fondamentale rilevanza nella responsabilità civile, volto a garantire il reintegro del patrimonio leso a causa di un comportamento illecito. La sua rilevanza è trasversale, toccando ambiti civilistici, contrattuali, lavoristici e penali. L’obiettivo principale resta la piena reintegrazione del danneggiato, secondo i principi di effettività, congruità e integrità del risarcimento. In un contesto socio-economico sempre più articolato, la corretta qualificazione, prova e liquidazione del danno patrimoniale rappresentano una sfida interpretativa e applicativa per avvocati, giudici e operatori del diritto, nella prospettiva di garantire una tutela effettiva e giusta dei diritti lesi.
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Foto Agenzia Liverani