La sicurezza stradale è un pilastro fondamentale del vivere civile e dell’ordinamento giuridico. Tra le condotte più gravi e socialmente riprovevoli in occasione di un sinistro stradale vi è quella del conducente che si dà alla fuga e, peggio ancora, omette di prestare soccorso ai feriti. Il legislatore ha disciplinato tali comportamenti con severità crescente, culminando in un complesso sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 189 del Codice della Strada (C.d.S.). Le ipotesi di fuga e omissione di soccorso rientrano tra le violazioni più gravi in ambito stradale, in quanto minano la solidarietà umana e il dovere di responsabilità civile e penale.

DOVERE DI FERMARSI E PRESTARE SOCCORSO

L’art. 189 C.d.S. impone al conducente coinvolto in un incidente:

  1. L’obbligo di fermarsi (comma 1 e comma 6),
  2. L’obbligo di prestare assistenza a coloro che potrebbero aver subito danni alla persona (comma 7).

Questi obblighi non sono condizionati dalla colpa o responsabilità del conducente per l’incidente. Si tratta di doveri assoluti e inderogabili, che sussistono anche se l’automobilista non ha colpa nella produzione dell’evento.

STRUTTURA DELL’ARTICOLO 189 C.D.S.

OBBLIGHI GENERALI (COMMI 1-5)

I primi commi disciplinano l’obbligo per tutti i conducenti coinvolti in un sinistro di:

  • fermarsi,
  • fornire i propri dati,
  • collaborare all’accertamento dei fatti.

Anche in caso di danni a cose, il conducente deve fermarsi e lasciare le proprie generalità.

FUGA ( COMMA 6)

“Il conducente di un veicolo coinvolto in un incidente con danno alle persone, che non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la sospensione della patente da uno a tre anni.”

Il comportamento punito qui è la fuga, ossia il mancato arresto del veicolo dopo un sinistro con danno a persona, a prescindere dal prestare soccorso.

OMISSIONE DI SOCCORSO (COMMA 7)

“Il conducente, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, che non presta l’assistenza occorrente a persone ferite, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la sospensione della patente da uno a tre anni.”

Questa norma punisce la mancata assistenza, distinta dalla semplice fuga, e si applica anche a chi si ferma ma non soccorre.

DIFFERENZE TRA FUGA E OMISSIONE DI SOCCORSO

ElementoFuga (art. 189, co. 6)Omissione di soccorso (art. 189, co. 7)
CondottaNon fermarsi dopo un sinistroNon prestare assistenza ai feriti
Oggetto del reatoIl dovere di fermarsiIl dovere di soccorrere
SanzioneReclusione 6 mesi – 3 anniReclusione 1 – 3 anni
PatenteSospensione 1 – 3 anniSospensione 1 – 3 anni
NaturaReato formaleReato di pericolo concreto
PresuppostoDanno a personeComportamento collegato all’incidente con feriti

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI REATI DI FUGA E OMISSIONE DI SOCCORSO

SOGGETTO ATTIVO

È qualsiasi conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro. Il concorso è possibile anche con conducenti di mezzi non a motore (es. biciclette, monopattini elettrici).

ELEMENTO SOGGETTIVO

Entrambi i reati richiedono il dolo generico:

  • la consapevolezza del sinistro,
  • la volontà di non fermarsi o di non prestare soccorso.

L’agente non deve necessariamente essere cosciente della gravità delle lesioni, ma è sufficiente che sappia di aver causato un evento potenzialmente dannoso.

ELEMENTO OGGETTIVO: L’INCIDENTE

L’incidente deve essere rilevante ai fini dell’obbligo di fermarsi:

  • con danno a persone (comma 6),
  • con lesioni che necessitano soccorso (comma 7).

ASPETTI SANZIONATORI ACCESSORI

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE

La sospensione della patente è:

  • obbligatoria in caso di condanna,
  • può essere disposta in via cautelare durante le indagini (art. 222 C.d.S.),
  • revoca obbligatoria in caso di recidiva o aggravanti (es. alcol o droga).

RADDOPPIO DELLA PENA

L’art. 189, comma 8, prevede l’aggravante del raddoppio delle pene se il conducente è:

  • in stato di ebbrezza grave (>1,5 g/l),
  • sotto l’effetto di stupefacenti o psicotropi.

PROCEDIBILITÀ E RITI ALTERNATIVI

PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO

Entrambe le ipotesi (fuga e omissione) sono procedibili d’ufficio, anche senza querela della persona offesa.

RITI ALTERNATIVI E CAUSE ESTINTIVE

Sono ammesse forme di:

  • patteggiamento,
  • rito abbreviato,
  • messa alla prova (in casi lievi o per soggetti incensurati).

Tuttavia, la riparazione del danno non estingue automaticamente il reato, trattandosi di delitti contro l’incolumità pubblica e l’ordine stradale.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE IN MERITO A FUGA E OMISSIONE DI SOCCORSO

CASS. PEN. SEZ. IV, N. 20878/2019

“La fuga dopo un sinistro con feriti è punibile anche se il conducente credeva di non aver colpa.”
Conferma che il reato è di pericolo, indipendente dalla responsabilità materiale dell’incidente.

CASS. PEN. SEZ. IV N. 42895/2015

“L’omissione di soccorso si consuma anche se l’intervento di terzi o dei sanitari sopraggiunge dopo.”
Il reato è consumato con il solo mancato intervento personale.

CASS. PEN. SEZ. IV, N. 31653/2022

“Non è fuga il mero allontanamento per richiedere soccorsi.”
La Cassazione ha riconosciuto la non punibilità se l’allontanamento è funzionale a prestare aiuto.

PROFILI COMPARATISTICI

FRANCIA

Il Codice Penale punisce severamente l’omissione di soccorso anche al di fuori del contesto stradale, con reclusione fino a 5 anni.

GERMANIA

La StVO (Straßenverkehrsordnung) distingue nettamente la fuga dall’Abschleppenpflicht (obbligo di garantire sicurezza e segnalazione).

STATI UNITI

Molti stati prevedono il reato di hit and run, punibile con il carcere anche in assenza di lesioni, soprattutto se l’autore non si identifica.

DOTTRINA E CRITICITÀ

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA

Alcuni autori criticano la presunzione di dolo nel reato di fuga, temendo una deriva verso la responsabilità oggettiva.

NATURA DEL REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO

Parte della dottrina considera l’art. 189, co. 7 come reato commissivo proprio (a condotta omissiva), con rilevanza anche etico-sociale.

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ CONCRETA

Sorgono problemi interpretativi sulla sufficienza del pericolo presunto o sulla necessità di un effettivo bisogno di soccorso (per esempio in caso di lesioni lievissime).

FUGA E OMISSIONE DI SOCCORSO

L’articolo 189 del Codice della Strada rappresenta uno degli strumenti più significativi di repressione dei comportamenti antisociali legati alla circolazione. Le ipotesi di fuga e omissione di soccorso sanzionano non tanto l’incidente in sé, quanto la negazione del dovere di responsabilità, solidarietà e legalità. La giurisprudenza ha contribuito a definire in modo puntuale l’ambito applicativo delle disposizioni, evitando derive punitive sproporzionate e valorizzando la personalizzazione della pena. L’efficacia della norma si misura non solo in termini repressivi, ma anche nel suo potere deterrente, educativo e culturale. In un sistema moderno e democratico, la sicurezza stradale non può prescindere dalla responsabilità individuale e dal rispetto del prossimo, soprattutto nei momenti critici che seguono un incidente.

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Foto Agenzia Liverani