L’omicidio stradale è una delle fattispecie penali introdotte nel nostro ordinamento per rispondere al crescente allarme sociale legato alla mortalità sulle strade. I dati statistici relativi agli incidenti stradali mortali, spesso causati da comportamenti gravemente imprudenti come l’eccesso di velocità o la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, hanno spinto il legislatore a introdurre una norma specifica che punisse in maniera più severa tali condotte. L’art. 589-bis del Codice Penale, introdotto con la Legge 23 marzo 2016, n. 41, rappresenta una delle innovazioni più significative nel campo del diritto penale degli ultimi anni. Con tale disposizione è stata creata una figura autonoma di reato, separata dall’omicidio colposo tradizionale, con pene fortemente aggravate in presenza di determinate circostanze.
Indice
EVOLUZIONE NORMATIVA: DALLA COLPA GENERICA ALL’AUTONOMA FATTISPECIE PENALE
Prima dell’introduzione dell’art. 589-bis, la morte causata da un incidente stradale era trattata come un caso di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., con la contestuale applicazione di aggravanti previste dal Codice della Strada (art. 186 e 187 per guida in stato di alterazione psico-fisica). Tuttavia, questa impostazione era giudicata insufficiente a garantire la certezza della pena e a sanzionare adeguatamente le condotte più gravi. Il sentimento di insoddisfazione della società, soprattutto delle vittime e dei loro familiari, ha determinato un intervento legislativo strutturato. La Legge n. 41/2016 ha quindi introdotto:
- l’art. 589-bis c.p. (omicidio stradale),
- l’art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime),
- modifiche procedurali e sanzionatorie nel Codice della Strada.
STRTTURA DELL’ART 589-BIS C.P.
TESTO DELLA NORMA
“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.”
(comma 1, art. 589-bis c.p.)
AUMENTO DELLA PENA IN CASI DI AGGRAVATI
Il legislatore ha previsto delle fattispecie aggravate, che comportano pene molto più severe:
- Guida in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di stupefacenti → pena da 8 a 12 anni.
- Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o in violazione di norme fondamentali (es. eccesso di velocità, passaggio con semaforo rosso, guida contromano) → pena da 5 a 10 anni.
- Se il fatto è commesso da conducenti professionali (es. camionisti, tassisti) in stato di alterazione → pena da 8 a 12 anni.
CIRCOSTANZE ATTENUANTI
La pena può essere diminuita in presenza di una responsabilità concorrente della vittima, oppure se il conducente ha compiuto un’azione colposa meno grave.
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO DI OMICIDIO STRADALE
ELEMENTO OGGETTIVO
L’elemento oggettivo del reato si configura nella causazione della morte di una persona, in violazione delle norme del Codice della Strada, e con condotta colposa da parte dell’autore. Non si tratta, quindi, di un reato doloso, bensì colposo, anche se con sanzioni più severe. Le condotte tipiche possono includere:
- mancato rispetto della precedenza,
- guida distratta,
- superamento dei limiti di velocità,
- guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
ELEMENTO SOGGETTIVO
Il reato richiede il dolo nella condotta ma non nell’evento: ciò significa che l’autore non vuole la morte della vittima, ma assume consapevolmente un comportamento pericoloso (colpa cosciente o incosciente).
RAPPORTO CON ALTRE NORME PENALI
L’art. 589-bis è strettamente connesso:
- all’art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali),
- all’art. 589 c.p. (omicidio colposo),
- all’art. 186 e 187 del Codice della Strada (guida in stato di alterazione),
- alla legge sull’omicidio volontario, quando vi siano elementi che dimostrino la volontarietà dell’evento (es. dolo eventuale).
La giurisprudenza tende a mantenere netta la distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione, anche nei casi più gravi (es. corse clandestine), applicando l’art. 589-bis salvo specifiche circostanze.
ASPETTI PROCEDURALI
PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO
Il reato è procedibile d’ufficio, quindi le autorità possono procedere indipendentemente dalla querela della vittima.
ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA
In presenza delle aggravanti più gravi, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, misura volta a contrastare l’impunità.
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE
La condanna per omicidio stradale comporta:
- revoca della patente (con divieto di conseguirla per almeno 15 anni),
- interdizione temporanea dalla guida di veicoli.
Il giudice può ridurre il termine di revoca in caso di risarcimento integrale del danno e buona condotta dell’imputato.
PROFILI CRITICI E DIBATTITO DOTTRINALE
L’introduzione dell’omicidio stradale ha suscitato ampio dibattito.
CRITICHE
- Disparità sanzionatoria: in alcuni casi, la pena per omicidio stradale può essere superiore a quella prevista per l’omicidio volontario in presenza di attenuanti.
- Rischio di automatismo punitivo, con pene elevate anche in assenza di una colpa grave.
- Difficoltà nella valutazione della colpa, soprattutto in incidenti complessi o con concorso di responsabilità.
POSIZIONI FAVOREVOLI
- La norma ha una forte funzione deterrente, dissuadendo comportamenti pericolosi.
- È un segnale chiaro di attenzione alle vittime della strada.
- Garantisce maggiore certezza della pena rispetto al passato.
GIURISPRUDENZA RILEVANTE
La giurisprudenza ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione dei contorni applicativi dell’art. 589-bis:
- Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 4971/2020: ha stabilito che la guida sotto effetto di droga determina automaticamente l’applicazione della fattispecie aggravata, anche se non vi è uno stato di alterazione visibile.
- Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 22274/2021: ha chiarito che la presenza di colpa della vittima non esclude il reato ma può portare alla diminuzione della pena.
- Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 38343/2018: ha escluso la possibilità di qualificare come omicidio volontario la condotta di un soggetto che partecipa a una gara clandestina finita in tragedia, se non ci sono elementi sufficienti di dolo.
OMICIDIO STRADALE (ART. 589-BIS C.P.)
L’art. 589-bis del Codice Penale rappresenta una risposta forte e simbolica del legislatore a una problematica sociale molto sentita: la morte sulle strade causata da comportamenti irresponsabili. La norma ha modificato radicalmente il quadro repressivo degli incidenti stradali, segnando un punto di svolta nella tutela della sicurezza pubblica. Tuttavia, come ogni norma penale di impatto, essa deve essere applicata con equilibrio, valutando caso per caso la reale gravità della colpa, per evitare automatismi punitivi che possano entrare in conflitto con i principi costituzionali di proporzionalità e personalizzazione della pena. Il bilanciamento tra esigenze punitive, deterrenti e rieducative sarà affidato all’interpretazione giurisprudenziale e alla sensibilità degli operatori del diritto, chiamati a rendere giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti coinvolte.
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Foto Agenzia Liverani