Il tema del risarcimento per danni morali e psicologici rappresenta uno dei settori più delicati e complessi del diritto civile italiano, in particolare nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. La progressiva evoluzione giurisprudenziale ha portato a una crescente attenzione verso le sofferenze interiori del soggetto leso, che oggi trovano tutela non solo sotto il profilo patrimoniale, ma anche nella dimensione non patrimoniale.
Indice
INQUADRAMENTO NORMATIVO
ART. 2059 C.C.
La norma di riferimento in materia è l’art. 2059 del codice civile, il quale stabilisce che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Si tratta di una disposizione che, per lungo tempo, ha limitato la risarcibilità del danno morale alle ipotesi espressamente previste dal legislatore (es. reato ex art. 185 c.p.). Tuttavia, l’interpretazione giurisprudenziale ha progressivamente esteso l’ambito applicativo della norma, anche in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
DANNO MORALE E PSICOLOGICO COME DANNO NON PATRIMONIALE
Il danno morale e quello psicologico rientrano nella categoria più ampia del danno non patrimoniale, che comprende:
- Il danno morale soggettivo (sofferenza psichica e interiore);
- Il danno biologico (lesione dell’integrità psico-fisica accertata medicalmente);
- Il danno esistenziale (compromissione delle abitudini di vita e relazionali).
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
SENTENZA DI SAN MARTINO DEL 2008
Con le sentenze gemelle del 2008 (Cass. civ., SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975), la Corte di Cassazione ha ricondotto tutte le voci di danno non patrimoniale all’interno dell’art. 2059 c.c., precisando che la risarcibilità è subordinata alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, N. 901/2018
Un’altra tappa fondamentale è la sentenza n. 901 del 2018, che ha ribadito la distinzione tra:
- Danno morale (sofferenza soggettiva transeunte);
- Danno biologico (lesione psico-fisica);
- Danno dinamico-relazionale (alterazione della vita quotidiana).
RECENTI PRONUNCE
Le sentenze più recenti (es. Cass. civ. n. 23315/2022) confermano la necessità di una prova rigorosa anche per i danni non patrimoniali, attraverso allegazioni concrete e riscontri obiettivi, anche mediante presunzioni.
DANNO MORALE E PSICOLOGICO: DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
DANNO MORALE
È la sofferenza psichica, turbamento dell’animo, dolore, vergogna, umiliazione, ansia, patema d’animo, causato da un fatto illecito. È tipico delle fattispecie penali (es. lesioni personali, diffamazione, omicidio colposo, violenza sessuale).
DANNO PSICOLOGICO
Si configura come danno alla salute mentale, eventualmente anche permanente, e deve essere accertato con perizia medico-legale (es. disturbi post-traumatici da stress, depressione, ansia cronica). Può configurarsi anche come danno biologico psichico.
PROVA DEL DANNO PER IL RISARCIMENTO PER DANNI MORALI E PSICOLOGICI
ONERE DELLA PROVA
Il danneggiato ha l’onere di provare:
- L’esistenza del fatto illecito;
- Il nesso causale tra fatto e danno;
- L’esistenza del danno, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
MEZZI DI PROVA
- Testimonianze (amici, parenti, colleghi);
- Documentazione medica (referti, perizie psichiatriche);
- Diari, lettere, messaggi;
- Relazioni di psicologi o psicoterapeuti.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO NEL RISARCIMENTO PER DANNI MORALI E PSICOLOGICI
CRITERI DI LIQUIDAZIONE
La liquidazione avviene:
- In via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- Secondo tabelle di riferimento (es. Tribunale di Milano);
- Considerando l’età della vittima, la gravità del fatto, l’intensità della sofferenza.
TABELLE DI MILANO
Le tabelle milanesi sono lo strumento più diffuso per la quantificazione del danno non patrimoniale, includendo:
- Danno biologico temporaneo e permanente;
- Personalizzazione in caso di particolare intensità della sofferenza morale.
CASI TIPICI DI DANNO MORALE E PSICOLOGICO RISARCIBILE
INCIDENTI STRADALI
Oltre al danno biologico, è risarcibile il turbamento psichico, la paura e l’angoscia subite.
MORTE DI UN CONGIUNTO
I familiari possono richiedere il risarcimento per il dolore morale derivante dalla perdita.
MOBBING E STALKING
I comportamenti vessatori o persecutori sul lavoro o nella vita privata possono causare danni psicologici documentabili.
VIOLENZA DOMESTICA E SESSUALE
Sono tra le ipotesi più gravi, con risarcimenti anche elevati in base alla sofferenza patita e alla durata degli effetti.
DIFFAMAZIONE E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY
Il danno all’onore, alla reputazione e alla riservatezza può generare turbamento interiore significativo.
RAPPORTI CON IL DANNO ESISTENZIALE
Il danno esistenziale è storicamente distinto da quello morale, ma oggi viene considerato come una componente del danno non patrimoniale unitario. Esso riguarda la modifica delle abitudini di vita e delle relazioni affettive e sociali (es. isolamento, rinunce).
RILEVANZA DEL DANNO MORALE NEI RAPPORTI CONTRATTUALI
Anche nella responsabilità contrattuale il danno morale può essere risarcito se vi è lesione di diritti fondamentali della persona (es. gravi disservizi sanitari, violazioni della dignità nel rapporto di lavoro).
DANNO PSICOLOGICO NEI MINORI E NEI SOGGETTI VULNERABILI
Il danno psicologico nei minori richiede particolare attenzione e può derivare da:
La prova può essere fornita attraverso CTU psicodiagnostiche e osservazioni comportamentali.
DANNO MORALE E ASSICURAZIONI
Le compagnie assicurative spesso riconoscono una quota del danno morale, specie nei sinistri stradali. La liquidazione è soggetta alle tabelle di riferimento e alla valutazione caso per caso.
RISARCIMENTO PER DANNI MORALI E PSICOLOGICI
Il risarcimento del danno morale e psicologico è oggi una realtà consolidata, ma resta un terreno in evoluzione, caratterizzato da un forte potere valutativo del giudice. La tutela della persona richiede un delicato equilibrio tra esigenze di certezza giuridica e necessità di riconoscere il dolore e la sofferenza psichica come dimensioni degne di protezione giuridica. Il danneggiato deve predisporre un impianto probatorio solido, mentre il giudice è chiamato a un esercizio di equità attento e motivato, anche alla luce dei parametri giurisprudenziali. Il risarcimento non ha solo una funzione compensativa, ma anche simbolica, restituendo dignità a chi ha subito un’offesa alla propria integrità interiore.
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Foto Agenzia Liverani