Viviamo in un mondo dove i prodotti di consumo – alimentari, elettronici, meccanici, cosmetici o farmaceutici – sono parte integrante della nostra quotidianità. Tuttavia, nonostante gli standard di qualità e sicurezza, può accadere che un prodotto presenti difetti tali da causare danni a persone o cose. In questi casi entra in gioco un importante strumento di tutela giuridica: il risarcimento per prodotti difettosi.

COSA SI INTENDE PER PRODOTTO DIFETTOSO?

Un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di:

  • La presentazione del prodotto (es. etichettatura, istruzioni, avvertenze);
  • L’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato;
  • Il momento in cui il prodotto è stato messo in commercio.

È importante sottolineare che non è necessario che il prodotto sia completamente inutilizzabile o danneggiato: è sufficiente che presenti una pericolosità non prevedibile o non comunicata adeguatamente al consumatore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL RISARCIMENTO PER PRODOTTI DIFETTOSI

In Italia, la materia è regolata principalmente dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), in particolare agli articoli 114–127, che recepiscono la Direttiva europea 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

CHI È RESPONSABILE?

Il soggetto tenuto al risarcimento può essere:

  • Il produttore del bene finito, di una sua parte o della materia prima;
  • L’importatore nell’Unione Europea;
  • Il fornitore, se non comunica entro 3 mesi l’identità del produttore o dell’importatore.

In alcuni casi, anche il venditore può essere coinvolto, soprattutto se ha omesso di informare correttamente il cliente o ha continuato a commercializzare il prodotto nonostante i difetti noti.

CHE TIPO DI DANNI POSSONO ESSERE RISARCITI?

Il risarcimento riguarda:

  • Danni alla persona: lesioni fisiche o danni alla salute causati dal prodotto;
  • Danni a cose: distruzione o deterioramento di beni mobili, purché diversi dal prodotto stesso, con una franchigia di €387,00.

Non sono risarcibili i danni puramente economici (es. perdita di guadagno per impossibilità d’uso), salvo che non vi sia anche un danno materiale o personale.

REQUISITI PER OTTENERE IL RISARCIMENTO PER PRODOTTI DIFETTOSI

Il danneggiato deve dimostrare:

  1. Il danno subito (es. attraverso certificati medici, foto, fatture, testimonianze);
  2. Il difetto del prodotto (es. tramite perizie, prove documentali);
  3. Il nesso causale tra il difetto e il danno.

Non è necessario dimostrare la colpa del produttore: si tratta infatti di una responsabilità oggettiva.

ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

Il produttore può evitare la responsabilità solo in specifici casi, tra cui:

  • Il difetto non esisteva al momento della messa in commercio;
  • Il difetto non era prevedibile secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento;
  • Il danno è causato da un uso improprio non ragionevolmente prevedibile.

PRESCRIZIONE E DECADENZA PER IL RISARCIMENTO PER PRODOTTI DIFETTOSI

Due termini fondamentali da ricordare:

  • Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dalla data in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile;
  • L’azione non può comunque essere esercitata oltre 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato messo in commercio.

COME AGIRE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO PER PRODOTTI DIFETTOSI

PASSAGGI CONSIGLIATI

  1. Conservare il prodotto e la documentazione: scontrini, manuali, etichette, foto del danno, certificati medici.
  2. Inviare una diffida formale al produttore o venditore: meglio se a mezzo PEC o raccomandata A/R.
  3. Richiedere una perizia tecnica: può essere utile per provare il difetto.
  4. Tentare la conciliazione: possibile tramite associazioni di consumatori o organismi di mediazione.
  5. Agire in giudizio: se non si raggiunge un accordo, è possibile rivolgersi al tribunale competente.

ESEMPI

  • Batteria esplosiva di uno smartphone: danni fisici e psicologici → risarcimento completo.
  • Alimento contaminato: intossicazione → risarcimento per spese mediche, giorni di malattia e danno biologico.
  • Frullatore difettoso che rompe un dente → danni alla persona + danni estetici → risarcimento danni patrimoniali e morali.
  • Giocattolo con parti non a norma: rischio per minori → ritiro dal mercato + possibili azioni civili.

DIFFERENZA TRA PRODOTTO DIFETTOSO E GARANZIA

Non bisogna confondere la responsabilità per prodotto difettoso con le garanzie legali o commerciali:

  • La garanzia legale (2 anni) copre i difetti di conformità (es. malfunzionamenti).
  • La responsabilità per prodotto difettoso copre i danni causati da pericolosità non prevedibili, anche oltre il periodo di garanzia.

RUOLO DEL LEGALE NEL RISARCIMENTO PER PRODOTTI DIFETTOSI

Un avvocato specializzato in diritto civile o diritto del consumo può:

  • Valutare la fondatezza della richiesta;
  • Assistere nella redazione della diffida;
  • Avviare una mediazione o causa legale;
  • Quantificare correttamente il danno (biologico, morale, patrimoniale).

RISARCIMENTO PER PRODOTTI DIFETTOSI

Il risarcimento per prodotti difettosi rappresenta una tutela essenziale per il consumatore, che non deve pagare il prezzo dell’inosservanza degli standard di sicurezza da parte di produttori o distributori. Conoscere i propri diritti, agire tempestivamente e con il supporto di un professionista legale può fare la differenza.

****

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa ai risarcimenti

Foto Agenzia Liverani