Nel diritto civile, le condizioni del contratto svolgono un ruolo fondamentale. Non si tratta semplicemente di clausole o di patti tra le parti, ma di elementi che subordinano l’efficacia o la risoluzione di un contratto a eventi futuri e incerti. La condizione incide direttamente sulla nascita, sulla persistenza o sulla cessazione degli effetti giuridici dell’accordo.

DEFINIZIONE: COSA SI INTENDE PER “CONDIZIONE”?

La condizione è un evento futuro e incerto da cui le parti fanno dipendere:

  • L’efficacia iniziale del contratto (condizione sospensiva), oppure
  • La cessazione degli effetti del contratto (condizione risolutiva).

La disciplina generale è contenuta negli articoli 1353 e seguenti del Codice Civile.

Art. 1353 c.c.:

“Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto a un avvenimento futuro e incerto.”

NATURA GIURIDICA DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO

La condizione è considerata:

  • Un elemento accidentale del contratto (cioè non essenziale, ma inseribile su volontà delle parti).
  • Un negozio accessorio che influenza il negozio principale.

Dal punto di vista funzionale, la condizione è uno strumento di gestione dell’incertezza: consente alle parti di collegare le sorti del contratto a circostanze ancora non verificate.

CARATTERI ESSENZIALI DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Per essere valida, la condizione deve essere:

  • Futura: l’evento deve accadere dopo la stipulazione del contratto.
  • Incerta: deve esserci incertezza sull’accadimento (non basta che sia incerto il quando; deve essere incerto anche il se accadrà).
  • Possibile: l’evento non deve essere impossibile (né fisicamente, né giuridicamente).
  • Lecita: la condizione non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

CLASSIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Le condizioni si dividono principalmente in:

CONDIZIONE SOSPENSIVA

Effetti: Il contratto esiste ma non produce effetti fino al verificarsi della condizione.

Esempio: “Ti venderò l’appartamento se otterrai il mutuo.”

  • Prima che il mutuo venga approvato: il contratto è sospeso.
  • Dopo l’approvazione: il contratto diventa efficace.

CONDIZIONE RISOLUTIVA

Effetti: Il contratto produce effetti immediatamente, ma essi cessano se si verifica l’evento.

Esempio: “Ti concedo in locazione l’immobile finché non sarà venduto.”

  • Se si vende l’immobile, il contratto si scioglie.

Altre classificazioni:

CriterioTipi di Condizione
SoggettivoCondizione potestativa, casuale, mista
LegittimitàLecita, illecita, impossibile
FormaEspressa, tacita
FunzioneCondizione meramente potestativa, condizione puramente potestativa

Vediamoli più nel dettaglio.

CONDIZIONE POTESTATIVA, CAUSALE E MISTA

CONDIZIONE POTESTATIVA

Dipende dalla volontà di una delle parti.

  • Se è una volontà semplice, va bene (es. “Ti pagherò se decido di farlo” è patologico).
  • Se dipende esclusivamente dall’arbitrio di una parte, il contratto è nullo (art. 1355 c.c.).

Esempio:

  • Lecita: “Ti compro la macchina se ottengo un finanziamento.”
  • Illecita: “Ti compro la macchina se mi va.”

CONDIZIONE CAUSALE

Dipende da un evento naturale o da un fatto indipendente dalla volontà delle parti.

Esempio: “Ti donerò il terreno se pioverà entro una settimana.”

CONDIZIONE MISTA

Dipende in parte dalla volontà di una parte e in parte da fattori esterni.

Esempio: “Ti venderò l’immobile se ottengo il permesso di costruzione e se decido di procedere.”

EFFETTI DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO: PENDENTE, AVVERATA E MANCATA

DURANTE LA PENDENZA DELLA CONDIZIONE

  • Il contratto è “inefficace” se sospensiva.
  • Il contratto è “efficace ma instabile” se risolutiva.

Le parti devono comportarsi secondo buona fede in questo periodo (art. 1358 c.c.).

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE

  • Se sospensiva: il contratto diventa efficace retroattivamente.
  • Se risolutiva: il contratto si scioglie, sempre con effetto retroattivo.

MANCANZA DELLA CONDIZIONE

  • Se sospensiva: il contratto non produce effetti.
  • Se risolutiva: il contratto continua a produrre effetti.

RETROATTIVITÀ DEGLI EFFETTI

In linea generale, l’avverarsi della condizione produce effetti retroattivi: si considera che il contratto sia stato efficace fin dalla sua stipulazione. Tuttavia, per alcuni contratti ad esecuzione continuata o periodica (es. locazione, fornitura), la retroattività può essere esclusa, per evitare effetti distorsivi.

CONDIZIONE ILLECITA E IMPOSSIBILE

Art. 1354 c.c. stabilisce che:

  • Se la condizione è illecita o impossibile, il contratto è nullo.
  • Se la condizione è illecita o impossibile ma sospensiva, annulla l’intero contratto.
  • Se è risolutiva, si considera non apposta (il contratto resta valido).

PRESUNZIONE DI AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE

Se una delle parti, con il suo comportamento doloso, impedisce il verificarsi della condizione, la legge presume che la condizione si sia avverata (art. 1359 c.c.). Allo stesso modo, se una parte favorisce fraudolentemente l’avveramento, si può considerare che la condizione non si sia avverata.

👉 Questa regola mira a evitare abusi di diritto e a tutelare la buona fede contrattuale.

CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA

Si parla di condizione meramente potestativa quando il verificarsi dell’evento dipende esclusivamente dalla volontà arbitraria di una sola parte.

Effetto: il contratto è nullo (art. 1355 c.c.), perché manca la serietà dell’obbligazione.

DIFFERENZE TRA CONDIZIONE, TERMINE E MODO

IstitutoDefinizioneEffetto
CondizioneEvento futuro e incertoFa nascere o cessare effetti
TermineEvento futuro e certoPosticipa o estingue effetti
ModoOnere imposto in atti a titolo gratuitoNon incide sulla validità, solo sull’obbligo

APPLICAZIONI DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Molte compravendite sono subordinate al rilascio del mutuo o al permesso edilizio.
Sono condizioni sospensive: senza mutuo o permesso, la vendita non si perfeziona.

CONTRATTI DI LAVORO

Spesso l’assunzione è subordinata a condizioni come il superamento di un periodo di prova o il rilascio di una certificazione professionale.

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Numerosi contratti prevedono condizioni risolutive automatiche, ad esempio il mancato pagamento del premio entro un certo termine.

PROBLEMATICHE E CRITICITÀ IN MERITO ALLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO

  • Ambiguità della clausola: se non è chiaro se la clausola sia condizionale o terminale, il giudice dovrà interpretare il contratto.
  • Condizioni occulte: condizioni non manifestate esplicitamente rischiano di generare contenziosi.
  • Condizioni illecite: possono portare alla nullità di contratti molto complessi (es. appalti pubblici).

CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Le condizioni contrattuali rappresentano strumenti di flessibilità e gestione del rischio, fondamentali soprattutto nei contratti di lunga durata o ad alto contenuto economico. Tuttavia, il loro utilizzo deve essere sempre attento e preciso, evitando formulazioni ambigue o eccessivamente potestative. Una corretta redazione contrattuale deve:

  • Distinguere tra condizione sospensiva e risolutiva.
  • Definire chiaramente l’evento condizionante.
  • Prevedere clausole sulla gestione della pendenza della condizione.
  • Tenere conto della buona fede e dei principi di correttezza.

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Foto Agenzia Liverani