Il contratto a favore di terzi rappresenta una figura giuridica di grande rilevanza nel diritto civile, in quanto consente a un soggetto estraneo al rapporto contrattuale di acquistare un diritto grazie a un accordo stipulato da altri. La sua applicazione pratica è estremamente ampia: assicurazioni sulla vita, fideiussioni, convenzioni bancarie, contratti di trasporto e molte altre fattispecie fanno uso di questo meccanismo.
Indice
DEFINIZIONE E FONDAMENTO NORMATIVO DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
Nel sistema italiano, il contratto a favore di terzi trova disciplina espressa negli articoli 1411–1413 del Codice Civile. Secondo l’art. 1411 c.c., “È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.” Le figure coinvolte sono tre:
- Promittente – colui che si obbliga a eseguire una prestazione.
- Stipulante – colui che conclude il contratto con il promittente affinché la prestazione sia eseguita a favore di un terzo.
- Terzo beneficiario – colui che riceve l’utilità derivante dalla prestazione nonostante non partecipi alla stipulazione contrattuale.
Questa struttura trilaterale costituisce un’eccezione al principio generale di relatività del contratto (art. 1372 c.c.), secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti. Il contratto a favore di terzi rappresenta pertanto una deroga normativamente ammessa.
NATURA GIURIDICA: DIRITTO IMMEDIATO O EVENTUALE?
Uno dei profili teorici più discussi è la natura del diritto del terzo. L’art. 1411 c.c. prevede che il terzo acquisti un diritto proprio derivante dal contratto, ma tale diritto:
- sorge immediatamente al momento della conclusione del contratto, anche se non ancora accettato;
- rimane instabile e rinunciabile fino a quando il terzo non manifesta la propria accettazione.
Il diritto del terzo non deriva dallo stipulante, bensì direttamente dal contratto: si tratta infatti di un acquisto “iure proprio”.
RUOLO DELL’ACCETTAZIONE DEL TERZO
L’accettazione del terzo riveste un ruolo fondamentale perché:
- consolida definitivamente il diritto acquisito,
- rende irrevocabile la stipulazione a favore del terzo,
- impedisce allo stipulante di revocare o modificare la clausola in suo favore,
- consente al promittente di opporre al terzo le eccezioni derivanti dal contratto.
MODALITÀ DELL’ACCETTAZIONE
L’accettazione può essere:
- esplicita (dichiarazione diretta del terzo),
- tacita (comportamento concludente, es. l’utilizzo del diritto riconosciuto),
- implicita in determinati casi, come nei contratti tipici che prevedono benefici a terzi (ad esempio, l’assicurazione sulla vita).
REVOCA DELLA STIPULAZIONE E RIFIUTO DEL TERZO
Finché il terzo non ha dichiarato di volerne profittare, lo stipulante mantiene il potere di revocare o modificare la stipulazione. La revoca può avvenire:
- per atto unilaterale dello stipulante,
- per nuovo accordo con il promittente,
- nei casi previsti dal contratto stesso.
Il terzo, da parte sua, può rifiutare il beneficio. In tal caso, la prestazione rimane dovuta allo stipulante se ciò risulta dal contratto o dalla natura del rapporto.
INTERESSE DELLO STIPULANTE
La legge richiede che lo stipulante abbia un interesse nella stipulazione a favore del terzo. L’interesse non deve essere necessariamente patrimoniale o diretto: può essere anche morale, affettivo, di liberalità, o connesso a obblighi preesistenti. L’interesse costituisce il limite oltre il quale la stipulazione sarebbe nulla, evitando la creazione di diritti a favore di terzi in contesti ingiustificati.
LIMITI ED ECCEZIONI OPPONIBILI AL TERZO
Il promittente può:
- opporre al terzo le eccezioni derivanti dal contratto, purché non personali dello stipulante;
- rifiutare l’adempimento se lo stipulante non ha adempiuto alle proprie obbligazioni (ad esempio, pagamento del corrispettivo).
Il terzo, una volta che ha accettato, è assimilato a un creditore a tutti gli effetti, ma solo nei limiti della prestazione dovuta.
TIPOLOGIE E APPLICAZIONI
Il contratto a favore di terzi trova ampia applicazione nella prassi commerciale, bancaria e civile. Tra gli esempi più ricorrenti:
ASSICURAZIONE SULLA VITA
L’assicurazione sulla vita con beneficiario terzo è forse la più nota applicazione. Il terzo beneficiario acquisisce un diritto diretto nei confronti dell’assicuratore al verificarsi dell’evento assicurato.
CONTRATTO DI TRASPORTO
Il destinatario del trasporto, benché non partecipi al contratto tra mittente e vettore, acquista il diritto alla consegna della merce.
FIDEIUSSIONE E GARANZIE BANCARIE
Alcune forme di fideiussione prevedono il pagamento diretto al creditore quale terzo beneficiario.
MANDATO CON RAPPRESENTANZA INDIRETTA A FAVORE DI TERZO
Il mandante può incaricare un mandatario di concludere un contratto i cui effetti benefici ricadranno su un altro soggetto.
CONVENZIONI TRA IMPRESE E SERVIZI AZIENDALI
Molte convenzioni prevedono vantaggi per dipendenti o clienti, che possono essere considerati terzi beneficiari.
DIFFERENZE CON ISTITUTI AFFINI
Il contratto a favore di terzi va distinto da altre figure simili che spesso generano confusione.
CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE
In questo caso il terzo subentra come parte contrattuale, mentre nella stipulazione a favore di terzi è solo beneficiario.
CESSIONE DEL CONTRATTO
La cessione produce effetti nei confronti di un terzo solo dopo l’accettazione del ceduto, mentre nel contratto a favore di terzi il diritto nasce ex lege.
DELEGAZIONE ATTIVA E PASSIVA
Pur trattando di rapporti trilaterali, nelle delegazioni vi è un trasferimento dell’obbligazione, che non coincide con la mera attribuzione di un vantaggio al terzo.
VANTAGGI
- flessibilità contrattuale,
- possibilità di creare benefici diretti per terzi,
- utilità in ambito commerciale e bancario,
- efficienza nei rapporti complessi.
CRITICITÀ
- ambiguità sulla volontà del terzo,
- necessità di verificare l’effettivo interesse dello stipulante,
- rischi di revoca fino all’accettazione,
- possibili conflitti tra promittente e terzo.
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
Il contratto a favore di terzi rappresenta una figura fondamentale nel diritto delle obbligazioni, offrendo un meccanismo efficace per attribuire vantaggi a soggetti estranei al rapporto contrattuale. La sua disciplina, pur basata su principi relativamente semplici, richiede un’attenta analisi di elementi quali l’interesse dello stipulante, l’accettazione del terzo e la natura delle obbligazioni coinvolte. La versatilità dell’istituto ne consente l’uso in molteplici contesti: assicurazioni, trasporti, garanzie bancarie e contratti commerciali complessi. Comprendere a fondo la sua struttura è essenziale per professionisti, imprese e privati che intendano stipulare contratti che includano benefici a favore di terzi.
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Foto Agenzia Liverani