Il consenso contrattuale rappresenta l’elemento essenziale e fondante di ogni contratto, ai sensi dell’art. 1321 c.c., secondo il quale il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L’accordo presuppone necessariamente il consenso libero e consapevole di tutte le parti coinvolte, quale manifestazione di volontà idonea a produrre effetti giuridici. La centralità del consenso è ribadita dall’art. 1325 c.c., che lo annovera tra gli elementi essenziali del contratto, insieme alla causa, all’oggetto e, nei casi previsti, alla forma.

CONCETTO DI CONSENSO CONTRATTUALE: PROFILI GENERALI

Il consenso contrattuale è definibile come la corrispondenza delle volontà delle parti contraenti, diretta alla costituzione di un rapporto giuridico. Esso si forma attraverso l’incontro di:

  • Proposta contrattuale (offerta);
  • Accettazione della proposta da parte dell’altra parte.

Questo schema è il modello generale, valido per i contratti bilaterali e plurilaterali, salvo i contratti unilaterali recettizi, nei quali il consenso della parte destinataria assume connotazioni particolari (es. donazione).

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ

Il consenso può manifestarsi:

  • Espressamente, mediante dichiarazioni scritte, orali o elettroniche;
  • Tacitamente, quando risulta da comportamenti concludenti incompatibili con una volontà contraria;
  • Per facta concludentia, ovvero attraverso azioni o omissioni significative e inequivoche.

SILENZIO

Il silenzio, di regola, non equivale ad accettazione, salvo:

  • Quando la legge o il contratto lo prevedano espressamente;
  • Quando sussista un dovere di dichiarare dissenso (es. art. 1333 c.c. per le proposte irrevocabili o offerte al pubblico);
  • Nelle situazioni in cui la buona fede imponga una reazione attiva.

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL CONSENSO CONTRATTUALE

PROPOSTA E ACCETTAZIONE

L’art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

  • Proposta: deve essere completa (indicazione degli elementi essenziali) e diretta a un soggetto determinato o indeterminato (offerta al pubblico).
  • Accettazione: deve essere conforme alla proposta; un’accettazione difforme equivale a nuova proposta.

MOMENTO E LUOGO DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO

  • Per i contratti tra assenti, il contratto si perfeziona nel luogo e nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione (art. 1326 c.c.);
  • Per i contratti tra presenti, il contratto si perfeziona con l’incontro fisico o telematico delle volontà.

REVOCA DELLA PROPOSTA O DELL’ACCETTAZIONE

  • La proposta può essere revocata fino a quando il contratto non si sia concluso;
  • L’accettazione può essere revocata se la revoca giunge prima o contemporaneamente alla proposta.

CONSENSO CONTRATTUALE E VIZI DELLA VOLONTÀ

Il consenso può essere viziato, con effetti di annullabilità del contratto. I vizi del consenso sono previsti dagli articoli 1427 ss. c.c.:

ERRORE (ARTT. 1428-1429 C.C.)

L’errore deve essere:

  • Essenziale (riguardante natura o oggetto del contratto, qualità essenziali della prestazione o dell’altra parte);
  • Riconoscibile dall’altra parte.

DOLO (ARTT. 1439-1440 C.C.)

Il dolo si verifica quando il consenso è stato carpito con artifici o raggiri determinanti. Può essere:

  • Determinante (dolus malus): causa di annullamento;
  • Incidente (dolus bonus): non vizia il contratto ma dà luogo a risarcimento.

VIOLENZA (ARTT. 1434-1438 C.C.)

La violenza, fisica o morale, deve essere tale da incutere timore di un male ingiusto e notevole. Deve rendere non libero il consenso prestato.

CONSENSO CONTRATTUALE PLURILATERALE

Nei contratti con una pluralità di parti (es. società, consorzi):

  • È necessario il consenso di tutti i partecipanti;
  • Mancando il consenso di una sola parte essenziale, il contratto non si perfeziona;
  • È possibile prevedere regole assembleari (voti di maggioranza) nei contratti collettivi.

CONSENSO E CONTRATTI PER ADESIONE

Nei contratti per adesione (artt. 1341-1342 c.c.):

CONSENSO CONTRATTUALE NEL DIRITTO DEI CONSUMATORI

Ai sensi del Codice del Consumo:

  • Il consenso deve essere preceduto da una adeguata informativa;
  • La conclusione a distanza o fuori dai locali commerciali richiede conferma scritta o telematica;
  • È previsto il diritto di recesso entro 14 giorni in determinati contratti.

CONSENSO E CONTRATTI TELEMATICI

Nei contratti elettronici:

  • Il consenso si manifesta mediante “point and click” o spunte digitali;
  • Ai sensi del D.Lgs. 70/2003, il contratto si considera concluso quando l’accettazione dell’offerente giunge al server proponente.

CONSENSO E CONTRATTI PUBBLICI

Nei contratti della pubblica amministrazione:

  • Il consenso si perfeziona con l’aggiudicazione definitiva e la stipula dell’accordo;
  • L’efficacia può essere subordinata al controllo preventivo di legittimità (es. Corte dei Conti).

INVALIDITÀ DEL CONSENSO: EFFETTI GIURIDICI

  • Il contratto affetto da vizio del consenso è annullabile;
  • L’annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è prevista;
  • Il termine di prescrizione per l’azione di annullamento è di 5 anni.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE IN TEMA DI CONSENSO CONTRATTUALE

  • Cass. Civ., Sez. III, n. 13883/2013: la divergenza tra dichiarazione e volontà non incide sulla validità del contratto se l’errore non è riconoscibile.
  • Cass. Civ., Sez. II, n. 840/1999: il silenzio può valere accettazione solo se vi è un obbligo legale di prendere posizione.
  • Cass. Civ., Sez. I, n. 5498/2018: nei contratti telematici l’accettazione si presume ricevuta quando raggiunge la sfera di controllo del proponente.

CONSENSO CONTRATTUALE E CLAUSOLE “REBUS SIC STANTIBUS”

Alcuni contratti prevedono clausole di revisione per mutamenti imprevedibili di circostanze (rebus sic stantibus), ma ciò riguarda l’esecuzione del contratto e non la validità del consenso iniziale.

CONSENSO E SMART CONTRACTS

Con l’avvento dei contratti intelligenti (smart contracts):

  • Il consenso viene automatizzato tramite software e blockchain;
  • Restano valide le regole generali sulla libertà e manifestazione della volontà negoziale;
  • Si aprono interrogativi giuridici sulla consapevolezza effettiva delle parti.

CONSENSO CONTRATTUALE E CONTRATTI DI LUNGA DURATA

Nei contratti a esecuzione continuativa o periodica (locazione, appalto):

  • Il consenso iniziale vincola per tutta la durata;
  • Eventuali modifiche richiedono nuovo consenso, salvo clausole di adeguamento automatico.

PROFILI COMPARATISTICI NEL CONSENSO CONTRATTUALE

  • Nei sistemi di common law, il consenso si concretizza nell’incontro di “offer” e “acceptance”;
  • In ambito internazionale (Convenzione di Vienna 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili), valgono regole specifiche sulla formazione dell’accordo.

CONSENSO CONTRATTUALE

Il consenso contrattuale rappresenta il fulcro di ogni relazione negoziale e garanzia della libertà contrattuale dei soggetti privati. La sua formazione richiede chiarezza, consapevolezza e volontà libera da vizi. Le nuove frontiere tecnologiche pongono sfide interpretative sulla genuinità del consenso, imponendo al giurista un continuo aggiornamento.

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Foto Agenzia Liverani