La trasformazione dei rapporti familiari e affettivi ha reso necessario un adeguamento del quadro normativo italiano per garantire tutela giuridica anche alle unioni non matrimoniali. In quest’ottica si inserisce la Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta Legge Cirinnà), che ha introdotto, accanto alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, anche la disciplina delle convivenze di fatto, riconoscendo alle coppie conviventi (eterosessuali o omosessuali) il diritto di regolamentare i propri rapporti patrimoniali attraverso il contratto di convivenza.

CONVIVENZA DI FATTO: DEFINIZIONE GIURIDICA

L’art. 1, comma 36 della Legge n. 76/2016 definisce i conviventi di fatto come: “due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Dunque, la convivenza di fatto è una relazione affettiva stabile, caratterizzata dalla coabitazione e da un progetto di vita comune, che può esistere tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso, purché non siano legate da altri vincoli giuridici familiari o matrimoniali.

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA CONVIVENZA

Per accedere ai diritti riconosciuti dalla legge e poter stipulare un contratto di convivenza, è necessario che la coppia:

  • Sia registrata come convivenza anagrafica presso l’ufficio anagrafe del Comune (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
  • Risulti coabitante in modo stabile;
  • Sia priva di altri vincoli giuridici (matrimonio o unione civile).

L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente comporta l’annotazione della famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi e consente di accedere a tutele giuridiche previste dalla legge, incluso il contratto di convivenza.

CONTRATTO DI CONVIVENZA: NOZIONE E FINALITÀ

Il contratto di convivenza è lo strumento giuridico che consente ai conviventi di fatto di disciplinare, in modo pattizio e personalizzato, i loro rapporti patrimoniali e organizzativi durante la convivenza.

È previsto dall’art. 1, commi 50-65 della Legge n. 76/2016 e rappresenta:

  • Un atto di autonomia privata;
  • Un contratto atipico, ma con contenuto tipico nei limiti indicati dalla legge;
  • Uno strumento di tutela e di regolamentazione dei rapporti nella coppia.

REQUISITI E FORMA DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto di convivenza può essere stipulato solo da:

  • Due persone maggiorenni;
  • Non unite in matrimonio o unione civile tra loro o con altri;
  • Conviventi di fatto, ossia coabitanti stabilmente e iscritti all’anagrafe come tali.

FORMA E MODALITÀ DI STIPULA

Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, e può essere stipulato:

  • Con atto pubblico ricevuto da notaio;
  • Con scrittura privata autenticata da avvocato o notaio.

Il professionista ha l’obbligo di:

  • Verificare la legalità delle clausole;
  • Certificare l’autenticità delle firme;
  • Verificare l’effettiva capacità di agire delle parti;
  • Trasmettere copia del contratto all’ufficio anagrafe per l’annotazione nei registri.

La forma scritta e l’intervento di un professionista sono obbligatori, in quanto la legge attribuisce rilevanza solo ai contratti formalizzati legalmente.

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto può contenere esclusivamente pattuizioni di natura patrimoniale e di organizzazione della vita comune. In particolare, può prevedere:

RESIDENZA E DOMICILIO

Le parti possono indicare:

  • Il luogo di residenza comune;
  • Il domicilio di ciascuno;
  • La possibilità di modificare successivamente tali dati.

CONTRIBUTO ALLE NECESSITÀ COMUNI

I conviventi possono stabilire:

  • In che misura ciascuno contribuirà alle spese della vita comune;
  • Le modalità di riparto dei costi (es. in proporzione al reddito o in parti uguali);
  • La gestione dei beni comuni.

REGIME PATRIMONIALE

È possibile adottare il regime della comunione dei beni, analogamente al regime previsto per i coniugi. In mancanza, si applica il regime della separazione dei beni. Il regime scelto può essere modificato in ogni momento con le medesime formalità previste per il contratto originario.

CLAUSOLE ULTERIORI (LIMITI)

Si possono inserire clausole che regolano:

  • L’uso dell’abitazione comune;
  • Il mantenimento in caso di cessazione della convivenza;
  • Il destino dei beni mobili e immobili acquistati durante la convivenza;
  • La designazione del partner come tutore o amministratore di sostegno, ai sensi della L. 6/2004.

Tuttavia, sono vietate le clausole che regolano diritti successori o obblighi non patrimoniali, come la fedeltà o l’obbligo di assistenza morale (non imposti dalla legge ai conviventi di fatto).

MODIFICA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto può essere:

  • Modificato in qualsiasi momento per volontà comune, con le stesse formalità dell’atto originario;
  • Risolto:
    • Per recesso unilaterale di una delle parti;
    • Per accordo tra le parti;
    • Per matrimonio o unione civile tra i conviventi;
    • Per morte di uno dei conviventi.

In caso di recesso unilaterale, il recedente deve comunicarlo per iscritto all’altro convivente e il contratto si scioglie decorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo diversa pattuizione.

EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto produce effetti esclusivamente tra le parti, senza implicazioni per i terzi. Tuttavia, può avere rilevanza in diversi ambiti:

OBBLIGHI PATRIMONIALI

Il contratto può prevedere un contributo economico o un mantenimento in caso di cessazione della convivenza, pur in assenza di un obbligo legale generale.

CASA FAMILIARE

Il convivente che non è proprietario della casa familiare può, in caso di separazione, ottenere un diritto di uso temporaneo se vi sono figli minori.

DESIGNAZIONI E DELEGHE

È possibile:

  • Designare il partner come amministratore di sostegno;
  • Conferire procure speciali per la gestione del patrimonio;
  • Prevedere disposizioni in caso di malattia o incapacità.

DIFFERENZE TRA CONTRATTO DI CONVIVENZA E MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

AspettoMatrimonio/Unione civileConvivenza di fatto
Natura del vincoloGiuridico, riconosciuto dallo StatoFattuale, ma con alcuni effetti giuridici
Obblighi reciprociObblighi di fedeltà, assistenza, coabitazioneNessun obbligo legale, salvo quelli contrattuali
Regime patrimonialeComunione/separazione legaleSolo se previsto dal contratto
SuccessioneSì (diritti ereditari)No, salvo disposizioni testamentarie
ScioglimentoCon divorzio/unione civileCon recesso o cessazione di fatto

VANTAGGI DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

  • Offre certezza e tutela nei rapporti patrimoniali tra conviventi;
  • È uno strumento flessibile e personalizzabile;
  • Ha costi contenuti rispetto al matrimonio;
  • Permette di regolare aspetti delicati come la casa, i beni comuni e il mantenimento.

CRITICITÀ DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

  • Nessun automatismo successorio;
  • È efficace solo tra le parti, non verso i terzi (salvo specifiche procure o designazioni);
  • Richiede l’intervento di un notaio o avvocato, con relativi costi professionali;
  • Non garantisce gli stessi diritti del matrimonio, soprattutto in ambito fiscale e previdenziale.

CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto di convivenza rappresenta un importante strumento di autonomia privata e di tutela per le coppie non sposate. Consente ai conviventi di regolare con chiarezza i propri rapporti patrimoniali e organizzativi, prevenendo conflitti e incertezze in caso di separazione o difficoltà personali. Pur non equiparabile al matrimonio o all’unione civile in termini di tutele complessive, il contratto di convivenza risponde all’evoluzione sociale dei rapporti affettivi, offrendo una cornice giuridica minima ma significativa per le famiglie di fatto. Per la sua redazione è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista, che possa fornire consulenza, garantire la validità legale delle clausole e personalizzare il contratto alle esigenze della coppia.

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Foto Agenzia Liverani