Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, emanato in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act), ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di tutele nei licenziamenti significativamente innovativo rispetto alla disciplina precedente, rappresentata in primis dall’articolo 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Il decreto, infatti, ha sostituito gran parte dell’impianto sanzionatorio tradizionale, delineando un nuovo regime di protezione contro i licenziamenti illegittimi per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi (c.d. contratto a tutele crescenti), con conseguenze rilevanti sia sul piano della reintegrazione che su quello delle indennità risarcitorie.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il d.lgs. 23/2015 si applica a:

  • i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato concluso a partire dal 7 marzo 2015;
  • le ipotesi di conversione successiva di contratti a termine o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, purché avvenga dopo l’entrata in vigore del decreto.

Ne restano invece esclusi, tra gli altri, i dirigenti e i rapporti di lavoro pubblico.

NUOVO REGIME SANZIONATORIO: PRINCIPI GENERALI

Il decreto sostituisce il tradizionale diritto alla reintegrazione obbligatoria nel posto di lavoro con un sistema basato principalmente su indennità risarcitorie proporzionali all’anzianità di servizio.

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI: GENERALE MECCANISMO RISARCITORIO

In caso di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, il lavoratore ha diritto a un indennizzo economico commisurato all’anzianità di servizio, secondo criteri certi e specifici:

  • Due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio;
  • Minimo di 4 mesi di retribuzione;
  • Massimo di 24 mensilità di retribuzione.

Questa disposizione si applica in tutti i casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, oggettivo o giusta causa, tranne che per i casi residuali in cui permane la tutela reale (reintegrazione), come vedremo infra.

TUTELA REINTEGRATORIA: ECCEZIONI ALLA REGOLA RISARCITORIA

Il nuovo regime non elimina del tutto la possibilità di reintegro, ma ne limita fortemente l’applicazione rispetto al passato. L’articolato prevede la reintegrazione obbligatoria del lavoratore solo in casi specifici, quali:

  • il licenziamento discriminatorio;
  • il licenziamento nullo per violazione dei diritti fondamentali o libertà sindacali;
  • il licenziamento disciplinare fondato su un fatto materiale che non sussiste.

In tutte le altre ipotesi di illegittimità la tutela è solo economica.

PICCOLE IMPRESE E REGIME ATTENUATO (ART. 9)

Una delle previsioni più dibattute del d.lgs. 23/2015 è quella dell’articolo 9, comma 1, il quale riconosceva un regime attenuato per i datori di lavoro di dimensioni limitate, cioè imprese che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (generalmente fino a 15 dipendenti per stabilimento o 60 complessivi).

PROFILO STORICO E CRITICHE

Secondo tale norma, per i licenziamenti illegittimi dei lavoratori delle piccole imprese si applicava:

  • una indennità dimezzata rispetto al regime ordinario;
  • un limite massimo invariabile di 6 mensilità di retribuzione.

Questa disciplina era stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza perché percepita come un elemento di disparità di trattamento eccessiva, con una tutela economica “standardizzata” e potenzialmente insufficiente rispetto al danno subito dal lavoratore.

INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL 2025

Con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte dell’art. 9, comma 1, che prevedeva che l’indennità per piccoli datori “non possa in alcun caso superare il limite di sei mensilità di retribuzione”. Secondo la Corte, il limite fisso risultava incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto non consentiva di adeguare la tutela al caso concreto e determinava una disparità non giustificata rispetto ai lavoratori delle imprese di maggiori dimensioni. Pertanto, allo stato attuale:

  • resta applicabile il regime attenuato (indennità ridotta) per le piccole imprese;
  • non è più operativo il tetto fisso di sei mensilità: il giudice può quantificare la prestazione entro il range previsto (generalmente da 3 a 18 mensilità).

È quindi aumentata l’incertezza applicativa in attesa di un intervento legislativo che disciplini organicamente la questione, ferma restando l’attuale discrezionalità giurisdizionale.

LICENZIAMENTO COLLETIVO E REGIME SANZIONATORIO

Il d.lgs. 23/2015 disciplina anche i licenziamenti collettivi, prevedendo che:

  • la violazione della forma scritta o la mancata osservanza delle procedure attiva il regime sanzionatorio del decreto;
  • la violazione dei criteri di scelta può comportare l’applicazione delle indennità risarcitorie (in luogo di reintegrazione).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 7/2024, ha confermato la legittimità del regime sanzionatorio previsto dal Jobs Act per le violazioni dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, mantenendo quindi l’orientamento volto a privilegiare sanzioni economiche rispetto alla reintegrazione in tali ipotesi.

PROCEDURA DI IMPUGNAZIONE E CONCILIAZIONE

Il decreto prevede una disciplina specifica per l’impugnazione del licenziamento:

  • il termine per impugnare è fissato di norma in 60 giorni dalla comunicazione, con successivo deposito in tribunale entro 180 giorni;
  • è possibile presentare richiesta di conciliazione o arbitrato per evitare il giudizio.

In caso di revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro entro 15 giorni dalla contestazione, il rapporto si considera ripristinato senza applicazione delle sanzioni previste dal decreto.

CRITICITÀ APPLICATIVE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La riforma del 2015 ha suscitato critiche dottrinali, in particolare per la riduzione delle tutele reali e l’eccessiva rigidità del regime risarcitorio rispetto alle esigenze di adeguata compensazione del danno. La giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di chiarire profili specifici, ad esempio confermando che nelle ipotesi di licenziamento disciplinare fondato su fatti materialmente inesistenti la tutela reintegratoria è dovuta, anche se si rientra nel regime delle tutele crescenti.

REGIME SANZIONATORIO DEI LICENZIAMENTI NEL D.LGS 23/2015

Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel d.lgs. 23/2015 rappresenta una delle riforme più significative del diritto del lavoro italiano degli ultimi decenni, con un impatto rilevante sulla tutela dei lavoratori e sulle strategie di gestione delle risorse umane. Pur avendo introdotto certezze normative e limiti alle responsabilità datoriali, il sistema si caratterizza per una riduzione delle tutele reali (reinserimento nel posto di lavoro) e un potenziamento delle indennità economiche come risposta principale all’illegittimità del licenziamento. Decisioni recenti della Corte Costituzionale hanno, in parte, modificato alcune delle previsioni più controverse, richiedendo un bilanciamento più conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e proporzionalità. In attesa di ulteriori interventi legislativi o interpretativi, il regime delineato dal d.lgs. 23/2015 continua a essere il quadro di riferimento principale per i rapporti di lavoro instaurati dopo il 7 marzo 2015.

****

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

Per conoscere i servizi che si offrono, di seguito il link alla pagina relativa alla materia contrattuale e al diritto del lavoro e previdenza sociale.

Foto Agenzia Liverani