L’articolo 1669 del Codice Civile italiano è una delle norme più rilevanti per quanto riguarda la responsabilità dell’appaltatore nel settore delle costruzioni. Questo articolo riguarda la responsabilità decennale dell’appaltatore nei confronti del committente (e di eventuali terzi) per difetti gravi nell’opera, che possano comprometterne la solidità o la funzionalità.

TESTO DELL’ARTICOLO 1669 DEL CODICE CIVILE

L’articolo 1669 recita:

“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta.”

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1669

L’articolo 1669 si applica ai lavori di costruzione di edifici e altre opere immobili che, per loro natura, devono durare a lungo. Non si applica ai piccoli interventi o alle opere di breve durata. Tra le tipologie di opere soggette a questa norma rientrano:

  • Edifici (abitazioni, uffici, fabbriche, ecc.).
  • Strutture immobiliari di vario genere (ponti, dighe, infrastrutture).

TIPOLOGIE DI DIFETTI E RESPONSABILITÀ NELL’ARTICOLO 1669

L’articolo 1669 prevede la responsabilità dell’appaltatore per tre tipologie principali di difetti:

  • Rovina totale: l’edificio o l’opera crolla completamente, rendendola inagibile o inutilizzabile.
  • Rovina parziale: crolli o danneggiamenti che interessano solo una parte dell’edificio o dell’opera.
  • Evidente pericolo di rovina o gravi difetti: situazioni in cui l’edificio, pur non essendo ancora crollato, presenta gravi difetti strutturali che ne minano la stabilità o la sicurezza. Questo può comprendere crepe significative, cedimenti del terreno, gravi infiltrazioni, problemi di isolamento termico o acustico e difetti di impermeabilizzazione che compromettono la funzionalità dell’edificio.

Non sono coperti dall’articolo 1669 difetti estetici o difetti che non compromettono la solidità o l’utilizzo dell’edificio, come piccoli problemi di rifinitura.

CHI PUÒ ESSERE RESPONABILE SECONDO L’ATICOLO 1669

Secondo l’articolo 1669, la responsabilità è attribuita in primo luogo all’appaltatore, ma può estendersi ad altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera, come:

  • Progettisti: se i difetti derivano da errori di progettazione.
  • Direttore dei lavori: se non ha adeguatamente vigilato sull’esecuzione dell’opera.
  • Subappaltatori: se specifiche parti del lavoro sono state affidate a terzi che hanno commesso errori o omissioni.

Tuttavia, la responsabilità primaria ricade sempre sull’appaltatore, che può poi rivalersi su altre parti coinvolte se necessario.

DURATA DELLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità prevista dall’articolo 1669 è decennale, ovvero:

  • L’appaltatore è responsabile per i difetti che emergono entro dieci anni dalla conclusione dell’opera.
  • Il committente o gli aventi causa devono denunciare i difetti entro un anno dalla scoperta.

Questo significa che, anche se un difetto si manifesta, ad esempio, al nono anno dall’ultimazione dell’opera, il committente ha un anno di tempo per denunciare il problema e richiedere una soluzione, anche se l’azione viene intrapresa dopo la scadenza dei dieci anni.

DENUNCIA E PRESCRIZIONE SECONDO L’ARTICOLO 1669

Perché si possa agire sulla base dell’articolo 1669, è necessario che il committente o i suoi aventi causa denuncino i difetti all’appaltatore entro un anno dalla scoperta. La denuncia è un atto formale con cui si comunica all’appaltatore la presenza di un difetto grave nell’opera. Dopo la denuncia, il committente ha un anno di tempo per avviare un’azione legale. Se il committente non denuncia il difetto entro l’anno, perde il diritto di agire nei confronti dell’appaltatore.

CHI PUÒ AGIRE IN GIUDIZIO?

Oltre al committente originario, anche gli aventi causa, cioè i successivi proprietari dell’immobile o coloro che ne hanno acquisito la disponibilità (ad esempio, inquilini o usufruttuari), possono far valere la responsabilità decennale. Questo significa che chi compra un immobile costruito da meno di dieci anni può agire contro l’appaltatore in caso di gravi difetti strutturali o di pericolo di rovina.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Una particolarità dell’articolo 1669 è che la responsabilità dell’appaltatore viene considerata extracontrattuale. Ciò significa che, sebbene l’appaltatore sia legato da un contratto con il committente, questa responsabilità viene trattata come derivante da una fatto illecito (ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile). Questo permette non solo al committente, ma anche a terzi (come futuri proprietari o vicini di casa danneggiati dal difetto) di agire contro l’appaltatore per i danni subiti.

DIFETTI E VIZIO DEL SUOLO

L’articolo 1669 prevede che l’appaltatore sia responsabile anche in caso di rovina o difetti dovuti a vizi del suolo. Ad esempio, se l’opera crolla o subisce gravi danni a causa di un terreno instabile o non adeguatamente consolidato, l’appaltatore può essere ritenuto responsabile, soprattutto se non ha eseguito le opportune indagini o misure preventive.

RISARCIMENTO DEI DANNI

Se un’opera presenta gravi difetti che rientrano nell’ambito dell’articolo 1669, il committente ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni. Questo può includere:

  • Riparazione o rifacimento dell’opera.
  • Risarcimento dei danni subiti, inclusi quelli a terzi (ad esempio, vicini danneggiati da un crollo o da infiltrazioni).
  • Danni economici legati all’inutilizzabilità o alla ridotta funzionalità dell’edificio.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 1669 può essere esclusa in alcune circostanze, come:

  • Caso fortuito o forza maggiore: ad esempio, terremoti o eventi naturali straordinari che non potevano essere previsti o prevenuti.
  • Interventi del committente: se i difetti derivano da interventi successivi del committente o di terzi non autorizzati.
  • Vizi preesistenti non imputabili all’appaltatore: ad esempio, se il difetto deriva da condizioni del suolo non segnalate e non rilevabili dall’appaltatore.

DIFFERENZA TRA ARTICOLO 1669 E ARTICOLO 1667 DEL CODICE CIVILE

È importante distinguere tra la responsabilità decennale ex articolo 1669 e la garanzia per difformità e vizi disciplinata dall’articolo 1667 del Codice Civile. L’articolo 1667 si applica a qualsiasi difetto dell’opera, anche di minore entità, e la sua durata è molto più breve: due anni dalla consegna dell’opera, con denuncia del difetto entro 60 giorni dalla scoperta. L’articolo 1669, invece, si applica solo a difetti gravi che compromettono la solidità o la funzionalità dell’opera, con una durata molto più lunga (dieci anni).

ARTICOLO 1669 CODICE CIVILE

L’articolo 1669 del Codice Civile è una norma fondamentale che tutela il committente (e i successivi proprietari) da difetti gravi che possano compromettere la stabilità e la sicurezza di un edificio o di altre opere immobili. La sua applicazione garantisce una responsabilità decennale da parte dell’appaltatore, che ha l’obbligo di realizzare opere sicure e conformi agli standard tecnici, riducendo così il rischio di gravi problemi strutturali.Lo Studio Legale LBMG è esperto in materia.

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Foto Agenzia Liverani