Nel diritto contrattuale, causa e oggetto del contratto rappresentano due elementi essenziali per la validità di ogni contratto, come sancito dall’articolo 1325 del Codice Civile italiano. Essi costituiscono il fondamento giuridico e materiale dell’accordo tra le parti, garantendo che il contratto abbia una funzione lecita e un contenuto determinato e possibile.

CAUSA DEL CONTRATTO

La causa è la funzione economico-sociale del contratto, ossia il motivo per cui le parti si obbligano reciprocamente. Non deve essere confusa con i motivi soggettivi che spingono i contraenti a stipulare un contratto, ma riguarda l’utilità che l’ordinamento riconosce alla tipologia contrattuale.

CARATTERISTICHE DELLA CAUSA DEL CONTRATTO

  1. Astrattezza: La causa è indipendente dalle motivazioni personali delle parti e si identifica nella tipologia contrattuale. Ad esempio, la causa di una compravendita è lo scambio di un bene contro un corrispettivo.
  2. Liceità: La causa deve essere lecita; un contratto con causa illecita è nullo (art. 1343 c.c.). Ad esempio, un contratto avente come scopo la commissione di un reato è nullo.
  3. Esistenza: La causa deve esistere. Un contratto privo di causa o con una causa fittizia è nullo (art. 1418 c.c.).

FUNZIONE DELLA CAUSA DEL CONTRATTO

  • Serve a giustificare l’esistenza del contratto nell’ordinamento giuridico.
  • Garantisce che il contratto persegua scopi conformi ai valori fondamentali della società.

CAUSA LICEITÀ E CONTRATTI ATIPICI

La causa gioca un ruolo particolarmente significativo nei contratti atipici, ossia quelli non espressamente regolati dal Codice Civile, come leasing o factoring. In tali contratti, la causa deve comunque rispondere a interessi meritevoli di tutela, come stabilito dall’articolo 1322 c.c..

OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto è il contenuto materiale del contratto, cioè i beni o le prestazioni su cui si fondano le obbligazioni delle parti. Secondo l’articolo 1346 c.c., l’oggetto deve possedere tre requisiti fondamentali:

  1. Possibilità: Deve essere materialmente e giuridicamente possibile. Un contratto che ha come oggetto un bene inesistente o una prestazione impossibile è nullo.
    • Impossibilità materiale: Esempio, vendere un bene già distrutto.
    • Impossibilità giuridica: Vendere un bene altrui senza il consenso del proprietario.
  2. Liceità: L’oggetto non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume (art. 1347 c.c.). Ad esempio, un contratto per la vendita di sostanze stupefacenti è nullo.
  3. Determinazione o determinabilità: L’oggetto deve essere individuato o almeno determinabile al momento della stipula. Ad esempio, un contratto di compravendita che prevede la vendita di una quantità “ragionevole” di merce senza ulteriori specifiche sarebbe nullo.

INTERAZIONE TRA CAUSA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Causa e oggetto sono strettamente collegati: la causa dà significato giuridico all’oggetto, mentre l’oggetto rende concreta e realizzabile la funzione economico-sociale del contratto. Un contratto è valido solo se entrambi gli elementi sono presenti e rispettano i requisiti di legge.

Esempio: In una compravendita immobiliare, la causa è lo scambio di denaro contro la proprietà di un bene, mentre l’oggetto è l’immobile stesso.

INVALIDITÀ DEL CONTRATTO PER VIZI DI CAUSA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Un contratto può essere dichiarato nullo se presenta vizi nella causa o nell’oggetto. Ecco alcune situazioni tipiche:

  1. Causa illecita: Se un contratto ha una causa contraria all’ordine pubblico o al buon costume, è nullo. Esempio: un accordo per occultare beni ai creditori.
  2. Oggetto impossibile: Un contratto per la vendita di un bene che non esiste o che non può essere ottenuto è nullo. Esempio: un contratto per l’acquisto di una macchina del tempo.
  3. Oggetto illecito: Un contratto avente come oggetto un’attività proibita dalla legge non è valido. Esempio: la vendita di beni rubati.

CAUSA E OGGETTO NEI CONTRATTI DIGITALI

Nel contesto moderno, causa e oggetto trovano nuove applicazioni nei contratti digitali. Ad esempio:

  • Contratti di e-commerce: La causa è lo scambio tra prezzo e bene/servizio acquistato, mentre l’oggetto è rappresentato dai prodotti venduti.
  • Smart contracts: La causa si concretizza nell’automazione delle prestazioni, mentre l’oggetto può essere rappresentato da beni digitali o servizi.

CAUSA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Causa e oggetto sono elementi fondamentali del contratto, che garantiscono la validità e la certezza delle obbligazioni tra le parti. Mentre la causa giustifica l’esistenza del contratto nell’ordinamento, l’oggetto ne realizza il contenuto materiale. La loro corretta individuazione e conformità alle norme rappresentano una garanzia essenziale per il rispetto dei diritti e degli obblighi contrattuali.

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Foto Agenzia Liverani