La cessione del contratto è il negozio giuridico con il quale una delle parti di un contratto sostituisce a sé un terzo (il cessionario) nei rapporti derivanti dal contratto stesso, trasferendo quindi alla nuova figura sia i diritti sia gli obblighi collegati alla posizione contrattuale, ma solo se il contratto non è già stato eseguito e con il consenso dell’altra parte. Questa nozione è codificata e disciplinata in modo organico nel Codice civile.
Indice
QUADRO NORMATIVO
La disciplina primaria si trova nel Codice civile agli artt. 1406–1409 (Capo VIII, Titolo II, Libro IV). I passaggi essenziali sono:
- Art. 1406: definisce la possibilità di sostituzione di una parte con un terzo nei contratti a prestazioni corrispettive, purché l’altra parte consenta.
- Art. 1407: affronta la forma e la possibilità del consenso preventivo (ossia il concedere prima il permesso alla cessione, con effetti dalla notifica o accettazione).
- Art. 1408: disciplina i rapporti fra contraente ceduto e cedente: stabilisce che il cedente è liberato dalle obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei suoi confronti; rimane però la possibilità per il ceduto di agire contro il cedente se questi abbia dichiarato di non liberarlo o se il cessionario non adempia.
- Art. 1409: regola le eccezioni opponibili dal contraente ceduto al cessionario: il ceduto può opporre tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle basate su rapporti personali con il cedente, salvo riserva espressa al momento del consenso.
Questi articoli formano il nucleo normativo obbligatorio; la dottrina e la giurisprudenza sviluppano poi interpretazioni sui profili di efficacia, sulla natura trilaterale del negozio e sui limiti di opponibilità delle eccezioni.
NATURA GIURIDICA E SOGGETTI COINVOLTI
La cessione del contratto è un negozio giuridico trilaterale (o almeno plurilaterale): intervengono infatti cedente (la parte che si disimpegna), cessionario (colui che subentra) e contraente ceduto (la controparte originaria che deve accettare la sostituzione). L’accordo produce effetti obbligatori e traslativi solo con il consenso (espresso o preventivo) del ceduto, ragion per cui non è possibile unilateralmente imporre la sostituzione.
REQUISITI ESSENZIALI E LIMITE DI APPLICAZIONE
Sintetizzando i requisiti minimi perché la cessione del contratto sia valida:
- Contratto trasferibile: l’istituto si applica ordinariamente ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora eseguite; il contratto già eseguito perde il suo oggetto pratico per la cessione.
- Consenso del contraente ceduto: richiesto in via ordinaria; può però essere prestato in via preventiva (art.1407).
- Compatibilità contrattuale e normativa: non è sempre possibile cedere un contratto quando clausole contrattuali (es. divieto di cessione) o norme speciali lo vietino (controinteressi pubblici, norme sulla natura personale del rapporto, clausole di gradimento in contratti d’opera artistica, talune pattuizioni con la P.A.).
- Forma: salvo che la legge disponga diversamente, la cessione è negozio libero da forma; per ragioni probatorie si raccomanda forma scritta e notifiche documentate.
EFFETTI DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO: RAPPORTI FRA CEDENTE, CESSIONARIO E CONTRAENTE CEDUTO
Gli effetti più rilevanti sono:
- Sostituzione soggettiva: il cessionario assume la posizione giuridica del cedente (diritti e obblighi) nei confronti del contraente ceduto; ciò implica che il cessionario può esigere le prestazioni spettanti e deve eseguire le obbligazioni contrattuali.
- Liberazione del cedente: il cedente resta liberato delle obbligazioni verso il ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace, ma la legge contempla forme di tutela nel caso di dichiarazione di non liberazione o se il cessionario non adempie (art.1408).
- Opposizioni e eccezioni: il contraente ceduto può opporre al cessionario le eccezioni derivanti dal contratto (vizi, inesatto adempimento, compensazioni), ma non quelle fondate su rapporti esterni con il cedente, salvo riserva espressa (art.1409).
Quindi la cessione del contratto non è un semplice trasferimento “a monte”: chi subentra si assume concretamente il rischio dell’adempimento nei confronti della controparte, che conserva strumenti di difesa derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.
CONSENSO DEL CONTRAENTE CEDUTO: QUANDO È NECESSARIO E FORMA DEL CONSENSO
Il consenso del ceduto è in genere costitutivo dell’efficacia della cessione: la sostituzione non produce effetti se l’altra parte non vi ha acconsentito, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il consenso sia già stato prestato preventivamente (clausola generale nel contratto originario o atto separato). Il consenso può essere:
- Espresso e contestuale: dato al momento della cessione o successivamente (conseguente alla notifica).
- Preventivo (art. 1407): la legge permette che il ceduto autorizzi in via generale la sostituzione: in tal caso la sostituzione è efficace nei suoi confronti non appena notificata o accettata. Questo strumento è utile nelle pratiche commerciali dove si prevede che una parte possa farsi sostituire senza dovere negoziare ogni volta.
Prassi consigliata: sempre documentare il consenso in forma scritta, specificando date, eventuali riserve e condizioni; nel caso del consenso preventivo precisare le modalità di notifica che rendono efficace la sostituzione.
DISTINZIONI OPERATIVE
È fondamentale non confondere la cessione del contratto con altri istituti:
- Cessione del credito: trasferisce solamente il lato attivo (il credito) dal cedente al cessionario; il debitore non deve generalmente dare consenso e può opporre le eccezioni maturate nei confronti del cedente. La cessione del contratto, invece, trasferisce l’intera posizione (diritti e doveri) e richiede il consenso del ceduto.
- Accollo: è un patto con cui un terzo assume l’obbligazione del debitore verso il creditore; esiste accollo cumulativo (il debitore resta obbligato) e accollo liberatorio (debitore liberato se il creditore lo consente). Spesso, nella prassi, si combinano cessione del contratto e accollo per trasferire pienamente oneri e benefici.
- Cessione d’azienda: può produrre effetti anche sui rapporti contrattuali relativi all’azienda in quanto oggetto del trasferimento (si pensi ai contratti inerenti all’esercizio aziendale), ma obbedisce a disciplina specifica (artt. 2558 e ss. c.c.) e a obblighi informativi verso i dipendenti; pertanto il piano giuridico e operativo è diverso.
- Sostituzione processuale o surrogazione: istituti con finalità e presupposti distinti — attenzione a non confondere ambiti.
Una corretta qualificazione negoziale è essenziale: confondere la cessione del contratto con la cessione del credito o con semplici istituti obbligatori può creare rischi probatori e di responsabilità.
CESSIONE DEL CONTRATTO NEI SINGOLI TIPI CONTRATTUALI: CENNI
Alcune categorie richiedono attenzione particolare:
- Contratti di locazione: spesso il contratto contiene clausole sul divieto o sull’autorizzazione alla cessione; nella locazione abitativa e commerciale esistono norme speciali (es. disciplina sul trasferimento di azienda e subentro di conduttori) e strumenti di tutela per il locatore. Prudenza: verificare clausole e normativa specifica.
- Contratti di appalto e forniture: la P.A. e alcuni grandi committenti privati possono prevedere limiti o condizioni per la sostituzione; nei contratti d’opera personali (es. incarichi professionali) la cessione è spesso vietata o soggetta a gradimento.
- Contratti con la Pubblica Amministrazione: la cessione può essere soggetta a limiti e adempimenti particolari, soprattutto quando si tratta di appalti pubblici o contratti che interessano servizi pubblici essenziali. In questi casi occorre valutare anche la compatibilità con il Codice dei contratti pubblici.
- Contratti finanziari e bancari: vincoli contrattuali e normativa di settore (es. clausole di gradimento, norme antiriciclaggio) richiedono attenzioni aggiuntive.
In tutti i casi è indispensabile analizzare clausole contrattuali preesistenti e normativa speciale applicabile.
RISCHI, ECCEZIONI OPPONIBILI E RISERVE DA PORRE AL CONSENSO
Aspetti critici e consigli pratici:
- Eccezioni opponibili: il ceduto potrà opporre tutte le eccezioni nate dal rapporto contrattuale — questo include difetti di esecuzione, inadempimenti precedenti e questioni relative alla prestazione (art. 1409). Pertanto il cessionario deve valutare lo stato del rapporto prima di accettare la cessione.
- Riserve e pattuizioni nel consenso: il contraente ceduto può imporre riserve (es. preservazione di vizi noti, esclusione di eccezioni fondate su rapporti esterni con il cedente) al momento del consenso; consigliabile prevedere espressamente tali limiti.
- Clausole anti-cessione: la presenza di divieti contrattuali non vieta automaticamente la cessione: il divieto lega le parti fra le quali è pattuito ma non toglie la possibilità di ottenere comunque il consenso del ceduto o di utilizzare strumenti alternativi (es. accollo + cessione del credito). Attenzione però alle clausole che rendono la cessione nulla per ordine pubblico o norme inderogabili.
- Effetti del consenso preventivo: utilissimo per flussi ricorrenti (catene di servizi), ma va delimitato con chiarezza — ad es. indicando modalità di notifica e possibilità per il ceduto di riservare eccezioni.
- Rischio reputazionale e operativo: il cessionario subentra anche nei rapporti esterni collegati (fornitori, clienti) e potrebbe trovarsi a rispondere per eventi non causati da lui; prudentemente richiedere garanzie, documentazione e, se necessario, fideiussioni o clausole di indennizzo.
CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPICHE E FAC-SIMILE
FAC-SIMILE DI ACCORDO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Accordo di cessione — tra A S.r.l. (Cedente) e B S.r.l. (Cessionario), con consenso di C S.p.A. (Contraente ceduto) ai sensi artt. 1406–1409 c.c.
- Il Cedente cede al Cessionario, che accetta, il contratto del [data] avente ad oggetto [descrizione], alle pattuizioni e condizioni ivi previste (Allegato 1).
- Il Contraente ceduto dichiara di prestare il proprio consenso alla sostituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c. [eventuali riserve]. La sostituzione è efficace dal momento della notificazione di seguito indicata.
- Il Cessionario assume tutti gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto ceduto; il Cedente resta liberato, salvo quanto previsto dall’art. 1408 c.c. in caso di dichiarazione di non liberazione.
- Il Cessionario fornisce al Cedente e al Contraente ceduto le garanzie richieste (fideiussione n. …). [Clausole su notifiche, comunicazioni, foro competente].
CLAUSOLE RACCOMANDATE
- Clausola di efficacia: la cessione è efficace solo dopo la consegna della documentazione richiesta e l’avvenuta notifica al contraente ceduto.
- Clausola di manleva e garanzie: il cedente garantisce che non sussistono pendenze note non comunicate; il cessionario si obbliga a manlevare il cedente da eventuali responsabilità pregresse non dichiarate.
- Clausola di riserva eccezioni: il contraente ceduto si riserva espressamente la facoltà di opporre eccezioni riportate nell’elenco allegato al momento del consenso.
- Clausola di limitazione responsabilità: definire regole per i crediti e i debiti pre-cessione (es. esclusione di claim pre-istante superiori a X).
- Clausola di trattamento dati: adeguamento al GDPR per il trasferimento di dati personali connessi al rapporto.
PROFILI PROCESSUALI E TUTELA IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL CESSIONARIO
Se il cessionario non adempie, le vie di tutela sono:
- Azione diretta contro il cessionario per inadempimento (contrattuale).
- Azione contro il cedente: possibile se il contraente ceduto ha dichiarato di non liberare il cedente o se il cedente ha garantito la solvibilità e il cessionario risulta inadempiente (art. 1408).
- Eccezioni e difese: il cessionario potrà opporre le proprie eccezioni in base al contratto; il ceduto conserverà la possibilità di far valere le eccezioni previste dall’art. 1409.
Importante: la giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato la natura trilaterale dell’atto di cessione e la necessità di documentare la volontà delle parti per evitare contenziosi sulla efficacia e sul momento temporale di liberazione del cedente.
CHECK LIST PER REDAZIONE E NEGOZIAZIONE
Prima di accettare o proporre una cessione del contratto, verificare:
- Identificare il tipo di contratto e verificare divieti o limitazioni contrattuali.
- Verificare lo stato di esecuzione (prestazioni già svolte, claim pendenti, vizi noti).
- Ottenere documentazione completa: contratti, allegati tecnici, rendicontazioni, stato crediti/debiti.
- Richiedere consenso scritto del contraente ceduto; valutare possibilità e limiti per consenso preventivo.
- Inserire garanzie e manleve: fideiussioni, polizze, indennizzi, dichiarazioni di inesistenza di contenziosi rilevanti.
- Regolare la data di efficacia e le modalità di notifica.
- Precisare eccezioni opponibili e eventuali riserve del contraente ceduto.
- Valutare l’impatto fiscale e gli adempimenti amministrativi (se applicabili).
- Prevedere clausole per la soluzione delle controversie (mediazione obbligatoria, arbitrato, foro competente).
- Conservare tutte le comunicazioni e le prove della notifica.
CESSIONE DEL CONTRATTO
La cessione del contratto è uno strumento potente e flessibile per trasferire posizioni contrattuali, ma è anche un negozio che presenta rischi specifici legati all’efficacia (consenso del ceduto), alle eccezioni opponibili e alle garanzie richieste. Per ridurre il rischio di contenzioso:
- documentare sempre il consenso del contraente ceduto; considerare il consenso preventivo quando si prevede una possibile cessione futura.
- effettuare una due-diligence completa sul rapporto da cedere (stato crediti/debiti, contenziosi, condizioni tecniche/operative).
- prevedere garanzie adeguate (fideiussioni, indennizzi, ritenute) e pattuizioni che disciplinino l’opponibilità di eccezioni e le responsabilità residue (eventuale dichiarazione di non liberazione del cedente).
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Foto Agenzia Liverani