Con l’evoluzione delle tecnologie digitali e la diffusione del commercio elettronico, il contratto a distanza è divenuto una delle forme contrattuali più diffuse nella pratica quotidiana. Dall’acquisto di un bene su un sito di e-commerce alla sottoscrizione online di servizi digitali, milioni di operazioni giuridiche vengono concluse ogni giorno senza che le parti si trovino fisicamente nello stesso luogo. Questa modalità contrattuale, sebbene semplifichi e velocizzi gli scambi, pone anche particolari questioni di tutela per il consumatore, che spesso si trova in una posizione di svantaggio informativo rispetto al professionista. Per questo motivo, la normativa italiana ed europea ha previsto una disciplina dettagliata a garanzia della trasparenza, della consapevolezza e della libertà contrattuale del consumatore.

DEFINIZIONE DI CONTRATTO A DISTANZA

La definizione normativa del contratto a distanza è contenuta nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), in particolare all’art. 45, comma 1, lettera g), che lo descrive come:

“Qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto.”

In altre parole, il contratto a distanza si caratterizza per:

  • assenza di contatto fisico tra le parti;
  • utilizzo esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza (internet, telefono, e-mail, televisione interattiva, fax, ecc.);
  • organizzazione preventiva da parte del professionista di un sistema per la vendita a distanza.

FONTI NORMATIVE

La disciplina del contratto a distanza deriva principalmente dal diritto europeo, e in particolare dalla:

  • Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori;
  • Regolamento (UE) 524/2013 sulla risoluzione online delle controversie dei consumatori (ODR).

In Italia, tali norme sono state recepite nel Codice del Consumo (artt. 45–67), integrato da altre disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti (artt. 1321 ss. c.c.).

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO A DISTANZA

FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto a distanza non richiede una forma particolare, salvo i casi in cui la legge imponga la forma scritta (ad esempio, contratti bancari o assicurativi). Tuttavia, per finalità probatorie, la conclusione avviene spesso per iscritto in formato elettronico, tramite e-mail di conferma o accettazione digitale.

MEZZI DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

I mezzi di comunicazione utilizzabili includono:

  • Internet (siti web, app, piattaforme e-commerce);
  • Telefono;
  • E-mail o posta elettronica certificata (PEC);
  • Fax;
  • Televisione interattiva o altri strumenti telematici.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

Il professionista ha il dovere di fornire al consumatore informazioni chiare, comprensibili e complete prima della conclusione del contratto. L’art. 49 del Codice del Consumo elenca le principali informazioni obbligatorie, tra cui:

  • Identità e dati di contatto del professionista;
  • Caratteristiche principali del bene o del servizio;
  • Prezzo totale comprensivo di imposte e spese aggiuntive;
  • Modalità di pagamento, consegna ed esecuzione;
  • Esistenza e condizioni del diritto di recesso;
  • Durata del contratto e condizioni di risoluzione;
  • Eventuali garanzie legali o commerciali.

L’omissione o la non chiarezza di tali informazioni può determinare l’invalidità del contratto o sanzioni a carico del professionista.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA

Il contratto a distanza si considera concluso nel momento in cui il consumatore riceve la conferma dell’ordine o accetta l’offerta tramite il mezzo di comunicazione utilizzato. Nel caso di acquisti online, la procedura tipica prevede:

  1. Selezione del prodotto o servizio sul sito web;
  2. Compilazione del modulo d’ordine e accettazione delle condizioni generali di contratto;
  3. Invio dell’ordine da parte del consumatore;
  4. Ricezione della conferma d’ordine da parte del professionista (che costituisce accettazione).

È fondamentale che il professionista metta a disposizione del consumatore strumenti tecnici per correggere eventuali errori prima dell’invio dell’ordine.

DIRITTO DI RECESSO NEL CONTRATTO A DISTANZA

NATURA E FINALITÀ

Il diritto di recesso rappresenta una delle principali tutele riconosciute al consumatore nei contratti a distanza. Esso consente di sciogliere il vincolo contrattuale senza penalità e senza dover fornire motivazioni, entro un termine stabilito dalla legge.

TERMINI E MODALITÀ

Ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo, il consumatore dispone di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso, decorrenti:

  • dal giorno della consegna del bene, nei contratti di vendita;
  • dal giorno della conclusione del contratto, nei contratti di servizi.

Il recesso può essere esercitato mediante comunicazione scritta (ad esempio via PEC o raccomandata A/R), oppure utilizzando il modulo tipo previsto dall’allegato I, parte B del Codice del Consumo.

EFFETTI DEL RECESSO

Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore tutte le somme versate, comprese le spese di consegna, entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il consumatore, dal canto suo, deve restituire i beni ricevuti senza ritardo e comunque entro 14 giorni.

ECCEZIONI AL DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso non si applica in alcune ipotesi, tra cui:

  • beni personalizzati o confezionati su misura;
  • beni deperibili o con scadenza ravvicinata;
  • prodotti sigillati non restituibili per motivi igienici se aperti;
  • contenuti digitali forniti mediante download con consenso espresso all’esecuzione immediata.

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA E RESPONSABILITÀ

Il professionista deve garantire che l’intero processo contrattuale rispetti le norme sulla trasparenza, la chiarezza e la correttezza commerciale. In caso di inadempimento, il consumatore può:

  • chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;
  • agire per il risarcimento dei danni;
  • segnalare comportamenti scorretti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), competente per sanzionare le pratiche commerciali scorrette.

CONTRATTI A DISTANZA TRA PROFESSIONISTI (B2B)

Sebbene la disciplina del Codice del Consumo si applichi solo ai rapporti professionista–consumatore (B2C), anche nei rapporti tra imprese (B2B) la contrattazione a distanza è frequente. In tali casi, valgono le regole generali del Codice Civile in materia di contratti e obbligazioni, senza però le tutele specifiche previste per il consumatore (es. diritto di recesso).

CONTRATTI A DISTANZA NEL COMMERCIO ELETTRONICO

Nel contesto del commercio elettronico (e-commerce), il contratto a distanza assume particolare rilievo.
Il D.Lgs. 70/2003, di attuazione della Direttiva 2000/31/CE, impone obblighi specifici per i prestatori di servizi online, tra cui:

  • l’obbligo di identificare chiaramente il prestatore (ragione sociale, sede, P.IVA);
  • l’indicazione chiara delle fasi tecniche per la conclusione del contratto;
  • la possibilità per il consumatore di accedere e correggere i dati prima dell’invio dell’ordine.

STRUMENTI DI TUTELA E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il consumatore che ritenga lesi i propri diritti può ricorrere a:

  • Reclamo diretto al professionista;
  • Risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o piattaforme ODR online;
  • Azione giudiziaria davanti al giudice competente, generalmente del luogo di residenza del consumatore.

CONTRATTO A DISTANZA

Il contratto a distanza rappresenta oggi una realtà imprescindibile del commercio moderno, fondata sull’efficienza delle tecnologie digitali ma anche sulla necessità di garantire trasparenza e fiducia nei rapporti economici. La normativa vigente, di matrice europea, mira a riequilibrare il rapporto tra professionista e consumatore, assicurando un elevato livello di protezione e informazione. Per professionisti e imprese, ciò implica un’attenta compliance normativa, indispensabile per evitare sanzioni e controversie; per i consumatori, invece, è fondamentale conoscere i propri diritti per effettuare acquisti consapevoli e sicuri.

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Foto Agenzia Liverani