Nel sistema giuridico italiano, i contratti si distinguono sulla base di diversi criteri, uno dei più rilevanti dei quali riguarda la presenza di prestazioni corrispettive. Il contratto con prestazioni corrispettive rappresenta la categoria più diffusa nella prassi negoziale e commerciale e costituisce l’architrave del diritto contrattuale, in quanto riguarda gran parte degli scambi economici, come la compravendita, l’appalto, la locazione, la permuta, la somministrazione e altri contratti tipici o atipici. Questa tipologia contrattuale si caratterizza per il fatto che l’obbligazione assunta da ciascuna parte trova la sua causa nella prestazione dovuta dall’altra: è la struttura tipica degli atti sinallagmatici, in cui le prestazioni sono tra loro reciprocamente condizionate.

FONDAMENTO NORMATIVO DEL CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

Il Codice Civile disciplina i contratti con prestazioni corrispettive in modo diffuso in molte disposizioni, ma le norme chiave sono:

  • Art. 1460 c.c. (Eccezione di inadempimento);
  • Art. 1463 c.c. (Impossibilità sopravvenuta totale);
  • Art. 1464 c.c. (Impossibilità sopravvenuta parziale);
  • Art. 1467 c.c. (Eccessiva onerosità sopravvenuta);
  • Art. 1498 c.c. (Obblighi del venditore e del compratore).

Queste disposizioni delineano i principi cardine del rapporto di corrispettività e le tutele connesse al rischio contrattuale.

DEFINIZIONE E CARATTERI ESSENZIALI DEL CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

DEFINIZIONE

Per contratto con prestazioni corrispettive si intende quel contratto in cui ciascuna parte si obbliga a una prestazione in favore dell’altra, la cui causa (cioè la giustificazione economico-giuridica) consiste proprio nella prestazione dell’altra parte. È il tipico schema del contratto a prestazioni reciproche o sinallagmatico, contrapposto ai contratti a titolo gratuito (es. donazione), nei quali una sola parte è obbligata.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

  • Sinallagma genetico: ciascuna obbligazione trova la propria causa nella prestazione dovuta dall’altra parte;
  • Dipendenza funzionale delle prestazioni: le obbligazioni sono reciprocamente collegate in modo tale che l’inadempimento di una giustifica l’inadempimento o la risoluzione dell’altra;
  • Ripartizione del rischio: gli effetti di eventi sopravvenuti (impossibilità, eccessiva onerosità) si valutano anche in relazione alla controprestazione.

SINALLAGMA GENETICO E FUNZIONALE

  • Il sinallagma genetico si riferisce alla causa del contratto: le prestazioni sorgono contemporaneamente come reciproco scambio;
  • Il sinallagma funzionale incide sull’esecuzione: l’inadempimento di una parte giustifica il rifiuto dell’altra di eseguire la propria prestazione (art. 1460 c.c.).

TIPOLOGIA DI CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

CONTRATTI TIPICI

  • Compravendita (art. 1470 c.c.): obbligo di trasferire la proprietà e obbligo di pagare il prezzo;
  • Appalto (art. 1655 c.c.): esecuzione dell’opera e corresponsione del corrispettivo;
  • Locazione (art. 1571 c.c.): godimento del bene e pagamento del canone;
  • Permuta (art. 1552 c.c.): scambio di beni;
  • Somministrazione (art. 1559 c.c.): fornitura periodica di beni o servizi e pagamento del prezzo.

CONTRATTI ATIPICI O MISTI

EFFETTI GIURIDICI DELLA CORRISPETTIVITÀ

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO (ART. 1460 C.C.)

In presenza di inadempimento (anche solo parziale) di una parte, l’altra può rifiutarsi di adempiere fino a quando non venga eseguita la controprestazione. Limiti: non si applica in caso di prestazioni indipendenti o già integralmente adempiute.

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA (ART. 1463-1464 C.C.)

Se la prestazione diventa impossibile:

  • Totale impossibilità: la controparte è liberata dalla propria obbligazione;
  • Parziale impossibilità: la controprestazione è ridotta proporzionalmente o il contratto può essere risolto se l’interesse residuo viene meno.

ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA (ART. 1467 C.C.)

Nei contratti a esecuzione continuata o differita, l’eccessiva onerosità giustifica la risoluzione, salvo che l’altra parte offra una modifica equa. Non si applica ai contratti aleatori (art. 1469 c.c.).

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE E PATTO COMMISSORIO

Nei contratti con prestazioni corrispettive sono spesso inserite:

  • Clausole risolutive espresse (art. 1456 c.c.);
  • Patto commissorio (vietato art. 2744 c.c. nei contratti di garanzia).

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L’inadempimento essenziale legittima la risoluzione ex art. 1453 c.c., con effetti restitutori e risarcitori.

RIPARTIZIONE DEL RISCHIO CONTRATTUALE NEL CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

Nei contratti con prestazioni corrispettive vige il principio del “periculum est emptoris”:

  • Se la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, si libera anche il creditore, ma sopporta la perdita del vantaggio sperato;
  • In alcuni contratti (es. vendita), la proprietà passa con il consenso, ma il rischio può passare con la consegna (patti contrari o norme speciali).

DIFFERENZE CON I CONTRATTI UNILATERALI

AspettoContratti con Prestazioni CorrispettiveContratti Unilaterali
Prestazioni reciprocheNo
SinallagmaEssenzialeAssente
Eccezione inadempimentoApplicabileNon applicabile
Impossibilità sopravvenutaRilevante ai fini della controprestazioneRilevante solo per il debitore
EsempiCompravendita, appalto, locazioneDonazione, fideiussione

CLAUSOLE PARTICOLARI NEL CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Sospende il trasferimento della proprietà sino al pagamento integrale (art. 1523 c.c.).

CONDIZIONE SOSPENSIVE

Le obbligazioni possono dipendere da eventi futuri o incerti, ritardando l’esecuzione.

“SOLVE ET REPETE”

Nei contratti pubblici si prevede talvolta l’obbligo di adempiere prima di contestare.

PROFILI PROCESSUALI

Nei contratti sinallagmatici:

  • È consentito opporre l’exceptio inadimpleti contractus;
  • Le azioni esperibili variano a seconda del tipo di inadempimento (azione di adempimento, risoluzione, risarcimento);
  • Il giudice valuta la gravità dell’inadempimento anche in base al sinallagma contrattuale.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE IN TEMA DI CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

  • Cass. Civ., Sez. Unite, n. 13533/2001: l’eccezione di inadempimento richiede una valutazione di proporzionalità tra le prestazioni;
  • Cass. Civ., Sez. II, n. 16859/2014: la risoluzione per impossibilità sopravvenuta deve valutare l’interesse residuo della parte;
  • Cass. Civ., Sez. III, n. 2553/2017: nei contratti d’appalto, la consegna di un’opera viziata può giustificare il rifiuto del pagamento.

DOTTRINA RELATIVA AL CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

La dottrina italiana ha ampiamente discusso il concetto di sinallagma:

  • Sinallagma genetico: identificato con la causa in concreto del contratto;
  • Sinallagma funzionale: fondamentale per giustificare l’eccezione d’inadempimento e la risoluzione;
  • Discussioni sulla portata dell’art. 1467 c.c. rispetto alla distribuzione del rischio.

CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

Il contratto con prestazioni corrispettive rappresenta il modello centrale del diritto delle obbligazioni e dei contratti. La sua struttura sinallagmatica consente di:

  • Garantire l’equilibrio delle prestazioni;
  • Gestire i rischi dell’inadempimento e delle sopravvenienze;
  • Offrire strumenti di tutela in caso di squilibri contrattuali.

L’analisi della corrispettività è dunque indispensabile in ogni valutazione giuridica dei contratti onerosi, sia in sede di redazione contrattuale, sia in sede contenziosa.

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