Il contratto di lavoro subordinato è uno dei principali strumenti giuridici attraverso cui viene regolato il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Questo tipo di contratto prevede che il lavoratore metta a disposizione le proprie energie lavorative sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, in cambio di una retribuzione. Si distingue dagli altri tipi di contratti lavorativi per la sua caratteristica di subordinazione, ovvero la dipendenza gerarchica e funzionale del lavoratore rispetto all’imprenditore.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

Le peculiarità che contraddistinguono il contratto di lavoro subordinato sono:

  1. Subordinazione: il lavoratore si impegna a svolgere la propria attività seguendo le direttive del datore di lavoro, che ha il potere di organizzare, dirigere e controllare l’attività lavorativa.
  2. Retribuzione: il lavoratore ha diritto a una retribuzione concordata con il datore di lavoro, che deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. La Costituzione italiana, all’articolo 36, stabilisce che la retribuzione debba essere “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
  3. Stabilità del rapporto: salvo i contratti a termine, il contratto di lavoro subordinato ha generalmente una durata indeterminata. Questo implica la continuità della prestazione lavorativa fino a quando non interviene una risoluzione del contratto, che può avvenire per licenziamento, dimissioni o altre cause previste dalla legge.
  4. Luogo e tempo di lavoro: il datore di lavoro ha la facoltà di stabilire l’orario di lavoro e il luogo in cui deve essere svolta l’attività lavorativa. Tuttavia, la normativa impone dei limiti (ad esempio, per quanto riguarda il massimo di ore lavorative settimanali e i giorni di riposo).

TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il contratto di lavoro subordinato può assumere diverse forme, a seconda della durata del rapporto o delle modalità di esecuzione della prestazione:

  1. A tempo indeterminato: è la forma più comune e garantisce al lavoratore una stabilità maggiore, poiché non ha una data di scadenza. Può essere risolto solo per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo, o per dimissioni volontarie del lavoratore.
  2. A tempo determinato: si caratterizza per avere una durata prestabilita, che non può eccedere 24 mesi, salvo alcune eccezioni. Dopo la scadenza, il contratto può essere rinnovato, ma sono previsti limiti al numero di rinnovi.
  3. Part-time: il lavoratore presta la propria attività per un numero ridotto di ore rispetto al tempo pieno. Il contratto part-time può essere di tipo orizzontale (riduzione delle ore giornaliere), verticale (giorni pieni di lavoro alternati a giorni di riposo) o misto.
  4. Apprendistato: è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. L’apprendista riceve una formazione sia sul luogo di lavoro sia, eventualmente, in enti esterni, con l’obiettivo di acquisire una qualifica professionale.
  5. Contratto di lavoro intermittente (o a chiamata): il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere la propria attività solo quando viene chiamato. Può essere a tempo determinato o indeterminato, ma è utilizzabile solo in casi specifici previsti dalla legge o dai contratti collettivi.

DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI NEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il contratto di lavoro subordinato impone una serie di obblighi sia al lavoratore sia al datore di lavoro:

  • Obblighi del lavoratore: il dipendente è tenuto a rispettare le direttive impartite dal datore di lavoro, ad adempiere ai propri doveri con diligenza e lealtà, a rispettare le norme aziendali e a tutelare i beni dell’impresa.
  • Obblighi del datore di lavoro: il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione, a garantire la sicurezza e la salute del lavoratore durante lo svolgimento della prestazione e a rispettare le normative in tema di orario di lavoro, ferie, maternità e altre tutele.

LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il licenziamento di un lavoratore subordinato è soggetto a regole precise e può avvenire solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Le differenze principali sono:

  • Giusta causa: si tratta di una situazione talmente grave che impedisce la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro. Un esempio è il furto in azienda o un comportamento gravemente scorretto del lavoratore.
  • Giustificato motivo soggettivo: è una colpa meno grave rispetto alla giusta causa, ma comunque tale da compromettere il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore (ad esempio, ripetute assenze ingiustificate).
  • Giustificato motivo oggettivo: riguarda esigenze organizzative o economiche dell’impresa che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Un esempio tipico è il licenziamento dovuto alla riduzione del personale per crisi aziendale.

In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore può ricorrere al giudice del lavoro, che potrà ordinare la reintegrazione o il risarcimento dei danni, a seconda delle circostanze.

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il contratto di lavoro subordinato è una delle forme più comuni di regolazione del rapporto lavorativo in Italia. Garantisce una serie di tutele ai lavoratori, come il diritto alla retribuzione, alle ferie, al riposo settimanale e alla sicurezza sul luogo di lavoro. Al tempo stesso, richiede l’adempimento di doveri e responsabilità da entrambe le parti, al fine di mantenere un equilibrio tra le esigenze del datore di lavoro e i diritti dei lavoratori. Conoscere le caratteristiche e le regole del contratto di lavoro subordinato è fondamentale sia per chi intende assumere dipendenti, sia per chi è alla ricerca di un impiego.

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