Il contratto di prestazione d’opera è una delle forme contrattuali più diffuse nelle relazioni tra privati e tra professionisti e committenti. Disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, si applica ogniqualvolta una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio prevalentemente con lavoro proprio, senza vincolo di subordinazione rispetto al committente. Si tratta di una figura flessibile e adattabile, utilizzata per prestazioni manuali (come quelle artigianali) e intellettuali (quali le attività professionali di avvocati, ingegneri, architetti, medici, ecc.).

NOZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA

Ai sensi dell’art. 2222 c.c., si ha contratto di prestazione d’opera quando: “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.”

Questa definizione sottolinea due elementi fondamentali:

  • L’autonomia del prestatore, che opera in modo indipendente e con organizzazione propria;
  • L’assenza di subordinazione, che lo distingue dal lavoratore dipendente.

Il contratto può essere stipulato sia in forma scritta che verbale, salvo casi specifici (ad esempio, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è richiesta la forma scritta ad substantiam).

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

AUTONOMIA E ASSUNZIONE DEL RISCHIO

Nel contratto d’opera il prestatore agisce autonomamente e si assume il rischio dell’esecuzione: ciò significa che è responsabile del risultato, salvo casi di forza maggiore [Tribunale di Perugia, Sentenza n. 77/2024].

PRESTAZIONE PERSONALISSIMA (INTUITUS PERSONAE)

Il contratto è generalmente fondato su un legame fiduciario tra le parti (intuitus personae), soprattutto nei casi di prestazioni intellettuali. Questo implica che, salvo diversa pattuizione o usi, il prestatore deve eseguire personalmente la prestazione [art. 2232 c.c.].

TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA

CONTRATTO D’OPERA MANUALE

Include attività materiali o artigianali, come lavori edili, riparazioni, manutenzioni. Il risultato è spesso tangibile.

CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE

Regolato dagli artt. 2230 e ss. c.c., comprende attività in cui prevalgono capacità e conoscenze tecnico-scientifiche. Vi rientrano:

  • Avvocati
  • Commercialisti
  • Ingegneri
  • Medici

[Tribunale di Perugia, Sent. n. 77/2024]

ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il prestatore d’opera deve:

  • Eseguire l’opera a regola d’arte, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’attività (art. 1176 c.c.);
  • Rispettare i termini e le modalità concordate;
  • Non sostituirsi con terzi, se non autorizzato espressamente (art. 2232 c.c.).

COMPENSO

Il corrispettivo è elemento essenziale del contratto. Può essere:

  • Concordato liberamente;
  • Determinato secondo tariffe professionali o valutato dal giudice in base all’importanza dell’opera (art. 2233 c.c.).

In mancanza di accordo esplicito, il giudice può fissarlo equitativamente.

RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE

INADEMPIMENTO

Se l’opera non è eseguita correttamente, il committente può:

  • Richiedere la rimozione dei difetti;
  • Fissare un termine per l’adempimento;
  • Recedere dal contratto se l’opera resta difettosa (art. 2224 c.c.).

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

In caso di impossibilità non imputabile al prestatore, questi ha diritto a un compenso proporzionato all’opera utile già compiuta (art. 2228 c.c.).

RECESSO DEL COMMITTENTE

Il committente può recedere unilateralmente dal contratto, ma è tenuto a:

  • Pagare le spese sostenute;
  • Riconoscere un’indennità per il lavoro già eseguito [Cass. Civ., Sez. L, n. 19213/2023].

Le parti possono escludere il recesso anticipato con apposita clausola.

PRESTAZIONE D’OPERA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

FORMA SCRITTA OBBLIGATORIA

Quando il contratto d’opera è stipulato con una Pubblica Amministrazione, è richiesta la forma scritta ad substantiam [Tribunale di Cassino, Sent. n. 804/2024; Cass. Civ., Sez. 2, n. 8865/2025].

La scrittura deve indicare:

  • Oggetto della prestazione;
  • Compenso;
  • Sottoscrizione del professionista e dell’ente.

In mancanza, il contratto è nullo e il prestatore non ha diritto al compenso [Cass. Civ., Sez. 2, n. 37529/2022; Tribunale Di Salerno, Sent. n. 550/2025].

DIFFERENZE TRA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA E CONTRATTI AFFINI

ContrattoVincolo di SubordinazioneOggettoDisciplina
Contratto d’operaNoServizio/operaArtt. 2222-2238 c.c.
Contratto di lavoro dipendentePrestazione lavorativaArtt. 2094 e ss. c.c.
Contratto d’appaltoNoOpera complessa, organizzataArtt. 1655 e ss. c.c.

1GIURISPRUDENZA RILEVANTE

  • Tribunale di Perugia, Sent. n. 77/2024: distinzione tra opera manuale e intellettuale.
  • Cass. Civ., Sez. 2, n. 8865/2025: forma scritta obbligatoria nei rapporti con la P.A.
  • Cass. Civ., Sez. L, n. 19213/2023: limiti e condizioni del recesso del committente.
  • Tribunale di Catanzaro, Sent. n. 2110/2024: elementi essenziali della scrittura con la P.A.
  • Tribunale Ordinario Perugia, Sent. n. 429/2019: natura fiduciaria e intuitus personae.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA

Il contratto di prestazione d’opera rappresenta uno strumento centrale nella gestione delle relazioni professionali e operative nel diritto civile. La sua flessibilità consente di adattarlo a contesti molto diversi, dalla consulenza tecnica all’intervento materiale, dalla libera professione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tuttavia, proprio per la sua ampiezza applicativa, è fondamentale che le parti disciplinino in modo chiaro gli obblighi, i termini, il compenso e le responsabilità, anche avvalendosi del supporto di un legale. Una buona regolamentazione contrattuale è la miglior garanzia per prevenire contenziosi e tutelare gli interessi di entrambe le parti.

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