Il contratto di società è uno degli strumenti fondamentali nel diritto commerciale, che consente a due o più soggetti di collaborare per realizzare un’attività economica comune, con l’obiettivo di ottenere un profitto. La sua disciplina principale si trova nel Codice Civile italiano, agli articoli 2247-2510, che ne regolano la formazione, la gestione e le diverse forme giuridiche.
Indice
DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ
L’articolo 2247 del Codice Civile definisce il contratto di società come l’accordo attraverso il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili.
Gli elementi essenziali di questa definizione sono:
- Conferimento: I soci apportano beni, denaro o lavoro come contributo per la costituzione del capitale sociale.
- Attività economica: La società deve esercitare un’attività produttiva o commerciale.
- Divisione degli utili: Lo scopo del contratto è la spartizione dei profitti derivanti dall’attività sociale.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ
- Pluralità di soggetti: Sono necessari almeno due soci per la costituzione di una società (salvo eccezioni come la società unipersonale a responsabilità limitata).
- Patrimonio autonomo: La società dispone di un patrimonio separato rispetto a quello dei soci, che viene utilizzato per il conseguimento degli scopi sociali.
- Forma: La forma del contratto dipende dal tipo di società. Per alcune società (es. S.p.A., S.r.l.), è richiesta la forma dell’atto pubblico.
- Onerosità: Ogni socio è obbligato a contribuire alla società con beni, denaro o servizi.
- Finalità lucrativa: L’obiettivo principale è la produzione e divisione di utili, a differenza di altre forme organizzative come le associazioni o le fondazioni.
TIPOLOGIE DI SOCIETÀ
Le società possono essere classificate in base alla responsabilità dei soci e alla forma giuridica:
SOCIETÀ DI PERSONE
- Società semplice (S.s.):
- Ideale per attività non commerciali.
- I soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.
- Società in nome collettivo (S.n.c.):
- Adatta per attività commerciali.
- Responsabilità illimitata e solidale dei soci, salvo diverso accordo.
- Società in accomandita semplice (S.a.s.):
- Due categorie di soci: accomandatari (responsabili illimitatamente) e accomandanti (responsabili limitatamente al conferimento).
SOCIETÀ DI CAPITALI
- Società per azioni (S.p.A.):
- Capitale suddiviso in azioni.
- Responsabilità limitata al capitale conferito.
- Adatta per grandi imprese.
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.):
- Capitale suddiviso in quote.
- Responsabilità limitata.
- Flessibilità nella gestione.
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.):
- Simile alla S.a.s., ma con capitale diviso in azioni.
ALTRE TIPOLOGIE D SOCIETÀ
- Società cooperative: Finalità mutualistica, con scopo di soddisfare i bisogni dei soci.
- Start-up innovative: Disciplinate da normative specifiche, con incentivi per attività innovative.
ELEMENTI DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ
- Conferimenti: Possono consistere in denaro, beni materiali o immateriali, o prestazioni di lavoro. Formano il capitale sociale, base patrimoniale per l’attività della società.
- Oggetto sociale: Definisce l’attività economica che la società si propone di svolgere.
- Scopo lucrativo: Gli utili devono essere ripartiti tra i soci secondo le proporzioni stabilite nel contratto.
- Regole di amministrazione: Possono essere gestite direttamente dai soci (società di persone) o da organi specifici (consiglio di amministrazione, amministratori unici nelle società di capitali).
OBBLIGHI DEI SOCI
- Esecuzione dei conferimenti: Ogni socio deve rispettare gli impegni presi in sede di contratto.
- Partecipazione alle perdite: I soci condividono le perdite in proporzione ai conferimenti, salvo diversa pattuizione.
DIRITTI DEI SOCI
- Partecipazione agli utili: I soci hanno diritto alla loro quota di profitto.
- Diritto di controllo: Soprattutto nelle società di persone, i soci possono esercitare un controllo diretto sull’amministrazione.
ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ
La società può sciogliersi per diverse ragioni:
- Scadenza del termine: Se previsto dal contratto sociale.
- Conseguimento o impossibilità dello scopo sociale.
- Decisione unanime dei soci.
- Fallimento: Nel caso di società soggette a procedure concorsuali.
- Altre cause legali: Ad esempio, la riduzione del capitale sotto il minimo legale nelle società di capitali.
APPLICAZIONI PRATICHE DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ
Il contratto di società è utilizzato per:
- Avviare imprese familiari o professionali (es. S.n.c., S.s.).
- Costituire start-up e aziende tecnologiche (es. S.r.l., S.p.A.).
- Creare cooperative per la gestione di servizi condivisi.
- Operazioni immobiliari e finanziarie.
DIFFERENZE TRA CONTRATTO DI SOCIETÀ E CONTRATTI AFFINI
- Contratto di associazione: Non ha scopo di lucro.
- Contratto di consorzio: Finalizzato a coordinare le attività economiche di più imprese.
- Joint venture: Spesso costituita come società, ma può essere un accordo contrattuale temporaneo.
CONTRATTO DI SOCIETÀ
Il contratto di società rappresenta uno strumento essenziale per lo sviluppo economico e la collaborazione imprenditoriale. La sua flessibilità consente di scegliere la forma più adatta alle esigenze specifiche, bilanciando responsabilità, autonomia e vantaggi fiscali. Tuttavia, la scelta della forma societaria richiede una valutazione attenta, spesso con l’ausilio di professionisti legali e fiscali, per garantire il successo dell’iniziativa imprenditoriale.
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Foto Agenzia Liverani