Il contratto fiduciario rappresenta una delle figure contrattuali più complesse e affascinanti del panorama giuridico italiano ed europeo. Pur non essendo espressamente disciplinato dal Codice Civile, è ampiamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla base del principio dell’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. La fiducia, elemento essenziale di questo tipo di accordo, è ciò che conferisce unicità al contratto fiduciario, permettendo ai soggetti coinvolti di modulare assetti patrimoniali in modo flessibile e riservato.

FONDAMENTO GIURIDICO

RILEVANZA DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE

L’ordinamento italiano, pur non prevedendo una disciplina specifica del contratto fiduciario, ne ammette la validità in virtù dell’art. 1322 del Codice Civile, il quale consente alle parti di stipulare contratti “atipici”, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. L’accordo fiduciario si configura quindi come un contratto atipico che deriva da una intesa negoziale tra due o più soggetti finalizzata a trasferire o gestire beni o diritti in funzione di un obiettivo specifico, con la previsione di una separazione tra la titolarità formale e il potere effettivo di gestione o disposizione.

DIFFERENZA CON IL TRUST

È importante distinguere il contratto fiduciario dal trust, figura di derivazione anglosassone introdotta anche in Italia a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985, entrata in vigore nel nostro ordinamento nel 1992.
Mentre il trust presuppone una segregazione patrimoniale con riconoscimento giuridico specifico, il contratto fiduciario è basato esclusivamente su rapporti obbligatori e non comporta la creazione di un patrimonio separato, almeno secondo l’interpretazione dominante della giurisprudenza italiana.

NATURA E STRUTTURA DEL CONTRATTO FIDUCIARIO

ELEMENTI ESSENZIALI

Il contratto fiduciario si basa su due elementi fondamentali:

  • L’accordo tra fiduciante e fiduciario: il primo trasferisce un diritto o affida un incarico al secondo con obbligo di gestirlo secondo le modalità pattuite.
  • Lo scopo fiduciario: che può essere espresso o tacito, ma sempre determinato e lecito.

UNILATERALITÀ VS BILATERALITÀ

Il contratto può essere:

  • Unilaterale (fiducia unilaterale), quando una sola parte assume obbligazioni;
  • Bilaterale, se entrambe le parti si vincolano reciprocamente.

CLASSIFICAZIONE

FIDUCIA CUMULATIVA (O FIDUCIARIO INTERNO)

Il fiduciario riceve il bene ma il fiduciante mantiene la titolarità formale e sostanziale. Il fiduciario agisce in nome del fiduciante. Esempio: un avvocato incaricato di gestire un immobile intestato al cliente, ma privo di poteri dispositivi propri.

FIDUCIA TRASLATIVA (O FIDUCIARIO ESTERNO)

Il fiduciante trasferisce la titolarità del bene al fiduciario, che lo gestisce in base agli accordi, con obbligo di retrocessione a certe condizioni. Esempio: intestazione fiduciaria di azioni per proteggere la riservatezza dell’effettivo titolare.

FUNZIONI E UTILIZZI DEL CONTRATTO FIDUCIARIO

Il contratto fiduciario trova applicazione in diversi contesti, sia nel diritto civile che commerciale.

AMBITO PATRIMONIALE E SUCCESSORIO

  • Gestione di patrimoni familiari
  • Tutela di minori o incapaci
  • Attribuzioni in vita con vincolo fiduciario (es. intestazione di beni per motivi di riservatezza)
  • Patti di famiglia

AMBITO SOCIETARIO

  • Intestazione fiduciaria di partecipazioni: tipico nelle società a responsabilità limitata e nelle S.p.A.
  • Patti parasociali fiduciari
  • Strumenti di protezione del socio occulto

OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE

  • Gestione fiduciaria di strumenti finanziari
  • Mandati fiduciari di investimento
  • Amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari

ALTRE FUNZIONI

  • Garanzie personali o reali costituite fiduciariamente
  • Atti di liberalità indiretta
  • Accordi di riservatezza patrimoniale

ASPETTI CRITICI E PROFILI DI RISCHIO

OPPONIBILITÀ AI TERZI

Uno dei principali limiti del contratto fiduciario risiede nella non opponibilità ai terzi delle pattuizioni tra fiduciante e fiduciario. Il fiduciario è il titolare formale del bene o diritto anche nei confronti dei terzi, e ciò può generare conflitti o abusi.

ABUSO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO

In caso di inadempimento o abuso da parte del fiduciario (es. vendita del bene senza consenso), il fiduciante può agire in giudizio, ma non sempre è agevole ottenere tutela immediata. L’onere della prova è spesso complesso e richiede una documentazione scrupolosa.

QUESTIONI FISCALI

L’intestazione fiduciaria può essere sottoposta a verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto nei casi in cui venga utilizzata per eludere obblighi fiscali o patrimoniali. È quindi necessario mantenere tracciabilità e trasparenza delle finalità e dei flussi patrimoniali.

PROVA DEL RAPPORTO FIDUCIARIO

La prova del contratto fiduciario può avvenire per iscritto o per testimoni, ma in ambito civile è sempre consigliabile una forma scritta, con indicazione precisa:

  • Delle parti coinvolte;
  • Del bene o diritto oggetto dell’accordo;
  • Degli obblighi del fiduciario;
  • Delle condizioni per la retrocessione o cessazione dell’incarico.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO FIDUCIARIO

Le cause di cessazione del contratto fiduciario includono:

  • Adempimento dello scopo fiduciario;
  • Decorrenza di un termine o condizione risolutiva;
  • Revoca consensuale;
  • Inadempimento del fiduciario;
  • Morte o incapacità delle parti (salvo patti diversi).

La restituzione del bene al fiduciante (o a terzi beneficiari) deve avvenire secondo le modalità pattuite, con atto formale ove richiesto.

CONTRATTO FIDUCIARIO

Il contratto fiduciario, pur nella sua natura atipica, è uno strumento di grande utilità giuridica e operativa, capace di rispondere a esigenze di riservatezza, protezione patrimoniale e flessibilità negoziale. Tuttavia, la sua efficacia è strettamente legata alla correttezza formale e sostanziale della documentazione, alla chiarezza degli obblighi assunti e alla piena consapevolezza delle parti coinvolte. Nella prassi professionale è fondamentale ricorrere a consulenze legali qualificate per la redazione di un contratto fiduciario, in modo da garantire la validità dell’accordo, prevenire abusi e assicurare la piena tutela dei diritti coinvolti.

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

1. Il contratto fiduciario deve essere registrato?
Non esiste un obbligo generale, ma è consigliabile procedere alla registrazione per conferire data certa all’accordo.

2. È possibile revocare un contratto fiduciario?
Sì, se previsto nel contratto o se viene meno la causa fiduciaria. Occorre atto scritto.

3. Che differenza c’è tra trust e contratto fiduciario?
Il trust crea un patrimonio separato e ha riconoscimento giuridico proprio; il contratto fiduciario è un accordo obbligatorio tra privati.

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Foto Agenzia Liverani