Il fenomeno del contratto simulato rappresenta uno degli istituti più rilevanti e controversi nel diritto dei contratti. La simulazione consiste nella stipulazione di un negozio giuridico solo apparente, che non rispecchia la reale volontà delle parti. Il contratto simulato è, dunque, un negozio in cui le parti dichiarano formalmente una volontà contrattuale diversa (o inesistente) rispetto a quella effettivamente voluta. L’istituto è disciplinato dagli articoli 1414-1417 del Codice Civile, ma ha radici profonde nella prassi commerciale e patrimoniale, ed è stato oggetto di vasta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Indice
DEFINIZIONE DI CONTRATTO SIMULATO
L’articolo 1414 c.c. definisce la simulazione come una divergenza tra la dichiarazione negoziale esteriore e la reale volontà delle parti, di comune accordo. In particolare, un contratto è simulato quando:
- le parti stipulano un contratto solo in apparenza;
- intendono invece dissimulare un diverso contratto o nessun contratto reale;
- vi è un accordo simulatorio tra le parti.
L’essenza della simulazione risiede quindi nell’esistenza di due piani di volontà:
- La volontà dichiarata (quella resa nota ai terzi);
- La volontà reale (quella effettivamente perseguita dalle parti).
TIPOLOGIE DI SIMULAZIONE
SIMULAZIONE ASSOLUTA
Le parti pongono in essere un contratto che nessuna delle due intende realmente concludere. Il negozio è completamente fittizio e privo di effetti tra le parti.
Esempio: due soggetti stipulano un atto di compravendita di un immobile senza alcuna intenzione di trasferire la proprietà.
SIMULAZIONE RELATIVA
Le parti dichiarano un contratto diverso da quello effettivamente voluto, dissimulando un altro negozio giuridico.
Esempio: si stipula formalmente una vendita, ma nella realtà si vuole effettuare una donazione.
SIMULAZIONE PARZIALE
Le parti dissimulano solo alcune clausole del contratto, lasciando il resto del negozio reale ed efficace.
Esempio: in una vendita si indica un prezzo diverso da quello effettivamente pattuito.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SIMULAZIONE
Perché si configuri una simulazione contrattuale è necessario che sussistano congiuntamente:
- Accordo simulatorio tra le parti;
- Divergenza tra dichiarazione formale e volontà effettiva;
- Intesa tra le parti di rendere nota ai terzi la volontà apparente e di nascondere la reale.
EFFETTI DEL CONTRATTO SIMULATO TRA LE PARTI
Ai sensi dell’art. 1414 c.c.:
- Se la simulazione è assoluta, il contratto è nullo tra le parti.
- Se la simulazione è relativa, ha effetto tra le parti il negozio dissimulato, se lecito e valido.
VALIDITÀ DEL NEGOZIO DISSIMULATO
Il negozio dissimulato produce effetti se possiede tutti i requisiti di validità (accordo, causa, oggetto, forma ove richiesta). Esempio: la simulazione relativa di una vendita che in realtà dissimula una donazione sarà efficace se rispettati i requisiti della donazione (es. forma dell’atto pubblico).
EFFETTI DEL CONTRATTO SIMULATO VERSO I TERZI
L’articolo 1415 c.c. disciplina gli effetti de contratto simulato nei confronti dei terzi:
- Terzi di buona fede: possono far valere la simulazione solo se pregiudicati dall’atto simulato.
- Creditori delle parti: possono agire per far dichiarare la simulazione assoluta per rimuovere atti che danneggiano le loro ragioni.
- Terzi in mala fede: non possono avvalersi della simulazione per ottenere vantaggi illeciti.
PROVA DEL CONTRATTO SIMULATO
TRA LE PARTI
Ai sensi dell’art. 1417 c.c., la simulazione può essere provata tra le parti solo mediante atto scritto (controdichiarazione). Non è ammessa prova testimoniale o presunzioni, salvo casi di dolo, violenza o errore essenziale.
TERZI
I terzi possono provare la simulazione con qualsiasi mezzo, incluse presunzioni e testimoni, senza le limitazioni previste per le parti.
CONTRATTO SIMULATO E FISCO
Uno degli ambiti dove la simulazione ha maggiore rilevanza è quello fiscale:
- L’Agenzia delle Entrate può agire per disconoscere la forma apparente e far valere la natura reale del negozio;
- In caso di simulazione relativa con dissimulazione di donazione, possono essere applicate imposte di donazione invece di quelle di vendita.
La Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 26165/2014) ha affermato che l’amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni semplici per dimostrare la simulazione.
SIMULAZIONE E REVOCATORIA DEI CREDITORI
La simulazione assoluta può essere fatta valere dai creditori per dimostrare l’inesistenza reale dell’atto dispositivo, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). Nel caso di simulazione relativa, il negozio dissimulato può essere impugnato se pregiudizievole per le ragioni creditorie.
CONTRATTO SIMULATO E TERZI ACQUIRENTI
Se il bene oggetto del contratto simulato è trasferito a un terzo di buona fede, questi è tutelato (art. 1415, comma 1, c.c.), salvo che la simulazione sia stata dichiarata o trascritta prima dell’acquisto.
NULLITÀ DERIVANTE DA SIMULAZIONE ILLECITA
Se il contratto simulato o l’accordo simulatorio ha causa o oggetto illecito (art. 1343 c.c.), il negozio è nullo:
- Vendita simulata per coprire una donazione non formale;
- Simulazione per frodare creditori o sottrarre beni ad azioni esecutive.
DIFFERENZE TRA SIMULAZIONE E INTERPOSIZIONE FITTIZIA
La simulazione soggettiva (interposizione fittizia di persona) si ha quando un soggetto figura come parte contrattuale solo apparentemente, mentre un altro soggetto ne è il reale destinatario. Tale ipotesi è diversa dall’interposizione reale di persona, in cui il soggetto interposto agisce consapevolmente per conto altrui con effetti reali.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CONTRATTO SIMULATO
- Cass. Civ., Sez. Unite, n. 6545/1994: ha chiarito i limiti probatori nella simulazione tra le parti.
- Cass. Civ., n. 6854/2011: conferma la possibilità per il fisco di utilizzare presunzioni semplici per la prova della simulazione.
- Cass. Civ., n. 9095/2000: la controdichiarazione deve risultare da atto scritto coevo o successivo all’atto simulato.
CONTRATTO SIMULATO NEI RAPPORTI FAMILIARI E SUCCESSIONI
L’istituto della simulazione trova applicazione anche nei rapporti familiari e successori:
- Simulazione di donazioni o vendite tra coniugi per sottrarre beni all’altro coniuge;
- Simulazione nelle divisioni ereditarie per eludere le quote di legittima.
In tali casi, gli eredi legittimari possono far valere la simulazione per ottenere la reintegrazione della quota di riserva (artt. 554 e ss. c.c.).
CONTRATTO SIMULATO
La simulazione contrattuale rappresenta un istituto di grande rilevanza pratica, poiché consente di distinguere tra l’apparenza giuridica e la sostanza economica di un contratto. Tuttavia, il ricorso alla simulazione è spesso veicolo di frodi o illeciti fiscali, e può comportare gravi rischi giuridici se non gestito con attenzione. La disciplina della simulazione è fortemente improntata alla tutela dei terzi e dei creditori, nonché alla trasparenza dei traffici giuridici, e richiede una rigorosa osservanza delle regole probatorie. Per questo motivo è essenziale, sia nella fase di predisposizione che in quella di impugnazione di contratti sospettati di simulazione, l’assistenza di un professionista esperto in diritto civile e commerciale, in grado di valutare l’effettiva volontà negoziale e le conseguenze giuridiche della simulazione.
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Foto Agenzia Liverani