L’interpretazione del contratto rappresenta uno dei momenti centrali nell’applicazione del diritto privato, in quanto consente di determinare il reale contenuto degli accordi negoziali stipulati tra le parti. Spesso, infatti, le controversie giudiziarie non sorgono per l’inadempimento in sé, ma per la diversa comprensione del significato e della portata delle clausole contrattuali. Il codice civile italiano dedica all’interpretazione del contratto gli articoli da 1362 a 1371 c.c., che stabiliscono una serie di criteri — letterali, logici, sistematici e teleologici — destinati a guidare il giudice (e prima ancora l’interprete) nella ricostruzione della comune volontà delle parti. L’interpretazione non si esaurisce, dunque, in una mera analisi linguistica del testo, ma implica un’operazione ermeneutica complessa, che coniuga l’esame letterale con la valutazione del contesto complessivo, dell’intento perseguito e delle circostanze in cui l’accordo è stato concluso.

FINALITÀ DELL’INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE

L’obiettivo primario dell’interpretazione è ricercare la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.), evitando di fermarsi al senso letterale delle parole. Questo principio di fondo risponde a una concezione sostanzialistica del contratto: non è la forma esteriore dell’accordo a prevalere, ma la volontà effettivamente condivisa. L’interpretazione costituisce quindi un’operazione volontaristica e funzionale, diretta a far emergere la volontà negoziale reale, anche quando questa non sia perfettamente aderente al tenore letterale del documento.

CRITERI LEGALI DI INTERPRETAZIONE

INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA (ART. 1362-1365 C.C.)

La prima sezione delle norme codicistiche disciplina i criteri soggettivi, volti a ricostruire la comune volontà delle parti.

INTERPRETAZIONE LETTERALE E INTENZIONALE (ART. 1362 C.C.)

L’articolo 1362 c.c. impone di considerare non solo il senso letterale delle parole, ma anche la comune intenzione delle parti. L’interprete deve, pertanto, leggere il contratto non in modo isolato, ma alla luce del contesto e del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula, che può costituire un indice rivelatore della volontà originaria.

Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892: “L’interpretazione del contratto deve privilegiare la ricerca della comune intenzione delle parti, anche quando questa risulti da elementi extratestuali, quali la condotta tenuta successivamente alla conclusione dell’accordo”.

INTERPRETAZIONE SISTEMATICA (ART. 1363 C.C.)

Ogni clausola deve essere interpretata in relazione alle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto. Questo criterio evita interpretazioni frammentarie e valorizza la coerenza interna del documento contrattuale.

INTERPRETAZIONE SECONDO BUONA FEDE (ART. 1366 C.C.)

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, principio cardine dell’ordinamento contrattuale, che impone di attribuire alle clausole un significato conforme ai canoni di lealtà e correttezza. La buona fede, dunque, non opera solo nella fase esecutiva, ma già nella fase interpretativa, come parametro di razionalità e giustizia del risultato ermeneutico.

INTERPRETAZIONE OGGETTIVA (ART. 1367-1371 C.C)

Quando la ricerca della comune volontà risulti incerta o impossibile, subentrano i criteri oggettivi, volti ad attribuire al contratto un significato conforme alla sua funzione economico-sociale e alla tutela dell’equilibrio tra le parti.

CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO (ART. 1367 C.C.)

In caso di dubbio, il contratto deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto, piuttosto che in quello in cui non ne avrebbe alcuno. Tale principio, noto come favor contractus, mira a salvaguardare la validità e l’efficacia dell’accordo.

INTERPRETAZIONE CONTRO IL PREDISPONENTE (ART. 1370 C.C.)

Nei contratti per adesione o con clausole predisposte da una sola parte, le clausole ambigue si interpretano contro colui che le ha predisposte. Questo principio, di derivazione equitativa, bilancia l’asimmetria tra le parti e tutela l’aderente, spesso privo di potere negoziale.

INTERPRETAZIONE SECONDO L’USO (ART. 1368 C.C.)

Le espressioni e le clausole si interpretano secondo l’uso locale e le consuetudini di settore, qualora ciò consenta di chiarire la volontà delle parti.

CRITERIO FINALE O RESIDUALE (ART. 1371 C.C.)

In caso di dubbio insanabile, il contratto si interpreta a favore dell’obbligato, criterio che funge da extrema ratio per dirimere le incertezze non risolvibili con altri mezzi.

INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE PARTICOLARI

CLAUSOLE GENERALI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Quando un contratto contiene condizioni generali predisposte da una parte, l’interprete deve adottare un approccio particolarmente rigoroso. L’art. 1341 c.c. e l’art. 1370 c.c. impongono una lettura restrittiva delle clausole vessatorie e sfavorevole al predisponente, a tutela dell’equilibrio contrattuale.

CLAUSOLE AMBIGUE O CONTRADDITTORIE

Le clausole contraddittorie vanno coordinate tra loro cercando la coerenza logica dell’atto. Se ciò non è possibile, prevale la clausola che meglio risponde alla funzione economica del contratto o alla volontà complessiva delle parti.

CLAUSOLE STANDARD NEI CONTRATTI COMMERCIALI

Nei contratti d’impresa (ad es. leasing, franchising, appalto, somministrazione), la giurisprudenza tende a valorizzare l’uso negoziale e la prassi commerciale come strumenti interpretativi, riconoscendo il ruolo dell’autonomia privata nel definire regole consuetudinarie di settore.

GIURISPRUDENZA RECENTE IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che:

  • l’interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente (Cass. civ., Sez. Un., n. 11892/2016);
  • l’interprete deve ricostruire la volontà effettiva delle parti, anche attraverso elementi extratestuali (Cass. civ., Sez. II, n. 20825/2020);
  • in caso di ambiguità, prevale l’interpretazione conservativa e conforme a buona fede (Cass. civ., Sez. III, n. 20399/2018).

Questi orientamenti sottolineano come l’attività interpretativa sia un processo complesso e unitario, che coniuga il rispetto delle regole codicistiche con la valutazione concreta del caso.

DIFFERENZE TRA INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

Mentre l’interpretazione della legge mira a determinare il significato normativo di una disposizione generale e astratta, l’interpretazione del contratto tende a individuare la volontà specifica dei contraenti. Ciò comporta che i metodi ermeneutici, pur condividendo alcuni principi logici, si muovono su piani distinti: la prima è un’operazione giuridica oggettiva, la seconda una ricerca soggettiva della volontà.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

L’interpretazione del contratto non è un atto meramente linguistico, ma un’operazione giuridica complessa, volta a ricostruire la reale volontà delle parti e a garantire l’equilibrio del rapporto obbligatorio. Il sistema codicistico offre all’interprete una gerarchia di criteri che devono essere applicati congiuntamente e in modo coordinato, evitando automatismi e privilegiando soluzioni che preservino la validità e l’efficacia del contratto. In definitiva, l’ermeneutica contrattuale è uno strumento di giustizia sostanziale, poiché consente di rendere effettivi i principi di autonomia privata, buona fede e correttezza, che costituiscono le fondamenta dell’intero diritto civile.

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