Le modifiche contrattuali rappresentano un tema di grande rilevanza operativa e teorica: spesso sottovalutate in fase di redazione dei contratti, le modifiche — consensuali o, in alcuni casi, unilaterali — richiedono un approfondito inquadramento normativo, giurisprudenziale e pratico per evitare rischi, inefficacia o contenziosi.

Indice

DEFINIZIONE E NATURA GIURIDICA

CHE COSA SI INTENDE PER “MODIFICA CONTRATTUALE”

Una modifica contrattuale è un negozio che viene a incidere su un contratto già esistente, variandone, sostituendone o integrandone elementi. Può riguardare:

  • elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, durata, modalità fondamentali)
  • elementi accessori o interni (modalità di pagamento, termini, garanzie, diritti accessori)
  • clausole previste come variabili (ad esempio clausole di indicizzazione, revisione, variazione del prezzo).
    In tal senso, la modifica non coincide sempre con la risoluzione o la sostituzione del contratto: può trattarsi di un atto negoziale parziale, diretta ad adeguare il rapporto alle mutate condizioni.

FONDAMENTO NORMATIVO GENERALE

Dal punto di vista del diritto civile italiano:

  • Il contratto crea obbligazioni che vincolano le parti «non solo a quanto è dal medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità».
  • L’autonomia negoziale consente alle parti di disciplinare i mutamenti del contratto, ma entro i limiti imposti dalla legge (es. dai principi generali quali buona fede e divieti di clausole vessatorie) e dalla forma richiesta per il contratto originario.
  • In alcuni casi vi sono norme specifiche che disciplinano modifiche contrattuali (per es., nel settore bancario-finanziario l’art. 118 Art. 118 TUB del Testo Unico Bancario, nel diritto del consumo l’art. 91).

PERCHÈ È IMPORTANTE CONSIDERARE ATTENTAMENTE LE MODIFICHE CONTRATTUALI

  • Le modifiche implicano nuovi obblighi o modificati obblighi e quindi rischi giuridici maggiori (es. nullità, inefficacia, contenzioso).
  • Un’adeguata disciplina della modifica consente al contratto di adattarsi a circostanze mutate, preservando la continuità del rapporto.
  • In assenza di adeguata formalizzazione, la modifica può essere inefficace, oppure può essere contestata da una parte come carente di consenso, forma o motivo legittimo.

TIPOLOGIE DI MODIFICHE CONTRATTUALI

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA MODALITÀ

  • Modifica consensuale: le parti, d’accordo, decidono di modificare il contratto originario. Si tratta del caso ordinario. È richiesta l’assenso di tutte le parti obbligate.
  • Modifica unilaterale: una delle parti dispone di una facoltà di modifica già prevista nel contratto o dalla legge. Questo è un’eccezione al principio che le obbligazioni si modificano solo per accordo. Ad esempio, nel settore bancario l’art. 118 TUB prevede la possibilità di modifiche unilaterali di condizioni contrattuali, sotto certe condizioni.
  • Automatica o anticipata: clausole che prevedono variazioni in ragione di eventi predeterminati (es. indicizzazione, revisione automatica basata su un indice oggettivo) oppure rinnovi taciti con condizioni variabili.

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’OGGETTO DELLA MODIFICA

  • Modifiche di contenuto essenziale: prezzo, oggetto, durata, prestazioni principali. Queste modifiche possono incidere profondamente sul rapporto contrattuale e sulla volontà originaria delle parti. In certi casi, se la modifica altera l’“equilibrio” originario del contratto, può configurare una nuova obbligazione o richiedere una nuova stipula.
  • Modifiche di contenuto accessorio: modalità di adempimento, termini, garanzie, clausole minori. Pur essendo meno “rischiose”, richiedono comunque attenzione.
  • Modifiche di modalità operative: esecuzione, consegna, forma, amministrazione del contratto.

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL MOMENTO

  • In fase di conclusione: ricontratto, negoziazione ex post prima che l’obbligazione sia eseguita.
  • In fase di esecuzione: adattamenti al rapporto in corso, mutamenti delle condizioni per effetto di circostanze mutate (es. clausole di hardship, forza maggiore).
  • Successive alla conclusione: rinegoziazioni, revisioni, rinnovi.

CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

  • Contratti tra imprese (B2B): margine di autonomia maggiore, clausole di revisione negoziabili, minore protezione legale.
  • Contratti con consumatori (B2C): presenza di norme speciali che limitano modifiche unilaterali, maggior tutela (es. diritto di recesso, trasparenza) (vedi art. 91 C.d.C.).
  • Contratti bancari/finanziari: disciplina molto articolata (art. 118 TUB) per le modifiche unilaterali e comunicazione al cliente.
  • Contratti pubblici/appalti: disciplina specifica per varianti e modifiche contrattuali (vedi ANAC, art. 106 D.Lgs. 50/2016).

REQUISITI DI VALIDITÀ DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI

CONSENSO

Il primo requisito è il consenso della o delle parti obbligate a modificare l’obbligazione o il contratto. Salvo che il contratto o la legge ammettano modifica unilaterale, tutte le parti devono dare atto della modifica. In mancanza di consenso, la modifica potrà essere viziata per difetto di volontà.
In tal senso, ad esempio, per un consorzio l’art. 2607 c.c. stabilisce che il contratto “non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati” e che “le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità”. Questo mostra che per alcune fattispecie la legge richiede unanimità e forma scritta.

FORMA

Quando il contratto originario o la legge impongono una forma particolare (scritta, autenticata, atto pubblico), la modifica – qualora incida su elementi essenziali – deve rispettare la stessa forma. Ad esempio, se un contratto era sottoscritto in forma scritta “ad substantiam”, anche la modifica richiede forma scritta per essere valida.
Anche l’art. 2607 c.c. per i consorzi prevede che la modifica sia per iscritto “sotto pena di nullità”. In assenza di forma, la modifica può essere inefficace o annullabile.

OGGETTO LECITO, CAUSA VALIDA E CONTENUTO DETERMINATO

Come per ogni contratto, anche la modifica non può avere oggetto illecito o impossibile. Inoltre, se la modifica incide su obblighi, la causa della modifica deve essere legittima e la modifica deve essere determinata o determinabile.
Il principio resta quello che il contratto non può derogare a norme inderogabili dell’ordinamento.

BUONA FEDE, CORRETTEZZA E TRASPARENZA

Anche nel momento della modifica sono applicabili i principi della buona fede e della correttezza contrattuale. In particolare, la modifica unilaterale (ove ammessa) non può essere utilizzata in modo arbitrario o ingiusto.
In dottrina e giurisprudenza si fa riferimento all’istituto del ius  variandi, ossia la facoltà di modificare il contenuto del contratto da parte di una parte (o entrambe) entro i limiti della correttezza e delle condizioni pattuite.

MOTIVO LEGITTIMO (PER MODIFICHE UNILATERALI)

Quando la modifica è unilaterale, di norma è richiesto un giustificato motivo, in quanto si tratta di una deroga al principio dell’accordo tra le parti. Ad esempio, l’art. 118 TUB richiede che la modifica unilaterale sia prevista da clausola espressa approvata dal cliente e sia giustificata da un “giustificato motivo”. In altri settori (consumo, appalti) è prevista una speciale disciplina di tutela.

COMUNICAZIONE E FORME SPECIFICHE (PER MODIFICHE UNILATERALI)

In presenza di clausola che consente la modifica unilaterale, è indispensabile che la proposta di modifica venga comunicata esplicitamente al contraente, con linguaggio chiaro (“Proposta di modifica unilaterale del contratto”), con preavviso (es. minimo due mesi per i contratti bancari) e modalità scritte o supporto durevole. In mancanza di tali adempimenti, la modifica può essere dichiarata inefficace.

MODIFICHE CONSENSUALI: MODALITÀ OPERATIVE E PUNTI CRITICI

PREDISPOSIZIONE DI UN ADDENDUM CONTRATTUALE

Quando le parti decidono di modificare consensualmente un contratto, è prassi corretta redigere un atto di modifica (spesso denominato addendum, scrittura di modifica, appendice contrattuale) che richiami:

  • le parti del contratto originario (nomi, qualifiche, dati)
  • la data del contratto originario e i riferimenti (numero, oggetto)
  • le clausole/modifiche oggetto di revisione (indicare testualmente la clausola originaria, la nuova versione o le nuove condizioni)
  • la data di entrata in vigore della modifica
  • la forma della modifica (scritta, firme, eventualmente autenticazione)
  • eventuali condizioni suspensive o risolutive relative all’efficacia della modifica.

ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE

È importante definire chiaramente quando la modifica diventa operativa: dalla firma delle parti, da una data successiva, al verificarsi di un evento. Se non è precisato, possono sorgere contestazioni sulla decorrenza.

REVISIONE DEL CONTRATTO ORIGINARIO

Occorre verificare se, a seguito della modifica, continua ad applicarsi l’intero testo del contratto originario oppure se alcune clausole sono abrogate o sostituite. È buona pratica prevedere espressamente che le clausole non modificate rimangano in vigore, salvo quanto espressamente variato.

VERIFICA DI CONFORMITÀ NORMATIVA

Prima di dare efficacia alla modifica, occorre verificare:

  • se la modifica incide su disposizioni inderogabili (es. norme a tutela del consumatore, lavoro)
  • se comporta un peggioramento per una parte che richiede – in forza della legge – un’informativa, un diritto di recesso o una validazione speciale (es. clausole vessatorie)
  • se è richiesto depositare o registrare la modifica (es. nei contratti immobiliari).
    Nel caso di modifica di durata o prezzo in ambito consumer, occorre valutare se ricorre un trattamento particolare.

CONSIGLI E RISCHI

  • Verificare che tutte le parti obbligate abbiano sottoscritto la modifica.
  • Conservare la modifica in forma scritta e su supporto durevole (anche solo per ragioni probatorie).
  • Prevedere, se opportuno, una clausola che indichi che tutte le altre clausole restano ferme salvo modifiche espresse.
  • Attenzione al rischio che la modifica cambi in modo sostanziale l’equilibrio del contratto al punto da richiedere una nuova negoziazione o che possa essere impugnata come abusiva (es. nei contratti con consumatori).
  • Nel caso in cui la modifica implichi un peggioramento per una parte, prevedere opportunamente tempistiche, transizione, informativa, facoltà di recesso.
  • Conservare evidenza del processo decisionale e della volontà di modificare il contratto (accordo, meeting, scambi di pec o email) per eventuali contestazioni.

MODIFICHE UNILATERALI: DISCIPLINA, LIMITI E APPLICAZIONI

CONCETTO DI IUS VARIANDI

In dottrina si definisce ius variandi la facoltà che una parte può avere, per contratto o per legge, di modificare unilateralmente il contenuto del contratto. Tale facoltà è ammessa solo in casi particolari e sotto rigidi limiti: in generale, il contratto non può essere modificato da una sola parte senza il consenso dell’altra, a meno che ciò sia espressamente previsto.

DISCIPLINA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

SETTORE BANCARIO/FINANZIARIO

L’art. 118 TUB disciplina le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali nei rapporti bancari e finanziari. Le principali previsioni:

  • Nei contratti a tempo indeterminato è possibile prevedere, con clausola specificamente approvata dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente tassi, prezzi e altre condizioni se sussiste un giustificato motivo.
  • Nei contratti di durata, la facoltà può essere convenuta solo per clausole che non abbiano per oggetto i tassi di interesse (se cliente è consumatore o micro‑impresa).
  • Qualunque proposta di modifica deve essere comunicata al cliente con preavviso minimo due mesi, tramite forma scritta o altro supporto durevole, e contenente la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
  • In mancanza dell’osservanza delle prescrizioni, la modifica è inefficace nei confronti del cliente.

SETTORE CONSUMO

L’art. 91 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) reca la disciplina delle modifiche delle condizioni contrattuali nei contratti con consumatori:

  • In caso di modifica significativa di uno o più elementi del contratto prima della prestazione, il venditore/iniziatore deve darne immediato avviso al consumatore in forma scritta, specificando la variazione di prezzo.
  • Il consumatore che non accetta la modifica può recedere senza penali entro due giorni lavorativi dalla comunicazione.
  • Dopo la partenza (nel caso di viaggi), se una parte essenziale dei servizi non può essere fornita, l’organizzatore deve offrire soluzioni alternative o rimborso.

CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICO

In ambito pubblico, la disciplina delle modifiche contrattuali nel corso dell’esecuzione è particolarmente stringente: ad esempio, l’art. 106 D.Lgs. 50/2016 consente varianti, ma solo entro limiti quantitativi (es. fino ad un quinto dell’importo originario in alcuni casi) e solo se sussistono particolari condizioni.

LIMITI SOSTANZIALI E FORMALI DELLE MODIFICHE UNILATERALI

LIMITI SOSTANZIALI

  • Deve esistere una clausola che attribuisce la facoltà di modifica, approvata dalla controparte ove richiesto (es. “clausola di variabilità”).
  • Deve esistere un giustificato motivo, non una modifica arbitraria. Ad esempio, l’aumento del costo per l’impresa può essere un motivo, ma deve essere proporzionato e trasparente.
  • Non possono essere modificate le condizioni che la legge ritiene inderogabili (es. tassi nei contratti di durata con consumatori, salvo eccezioni).

LIMITI FORMALI

  • Comunicazione in forma scritta o su supporto durevole al cliente/parte contrattuale.
  • Preavviso minimo (es. due mesi nei contratti bancari) prima che la modifica entri in vigore.
  • Facoltà di recesso per la controparte (spesso prevista) se non accetta la modifica. In assenza, la modifica non potrà ritenersi assentita se non si esercita tale recesso nei termini.
  • L’applicazione della modifica non è retroattiva rispetto agli obblighi già definiti e non ancora eseguiti, salvo che la legge o il contratto prevedano diversamente.
    Effetti del mancato rispetto: la clausola o la modifica possono essere inefficaci e continuano ad applicarsi le condizioni originarie.

ESEMPI

  • Un contratto bancario a tempo indeterminato in cui la banca inserisce clausola che prevede revisione del canone: la banca, avendo la clausola approvata, può proporre la modifica al cliente con preavviso due mesi, altrimenti la modifica è inefficace.
  • Un abbonamento a servizio con consumatore: clausola che consente all’operatore di modificare il prezzo annuo; l’operatore invia comunicazione di modifica e offre al consumatore la possibilità di recedere gratuitamente. In assenza di tale possibilità di recesso, la modifica può essere considerata vessatoria. (cfr. AGCM)
  • Nel settore degli appalti pubblici, una stazione appaltante vuole variare il contratto aumentando l’importo oltre il 20% (1/5) rispetto all’originario: la modifica eccede il limite e quindi richiede nuova procedura o giustificazione eccezionale.

PROBLEMATICHE E CRITICITÀ

CLAUSOLE GENERALI DI MODIFICA/VARIAZIONE

Molte imprese inseriscono nei contratti clausole generali che attribuiscono loro poteri di modifica unilaterale (es. “ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni… in qualunque momento”). Tali clausole devono essere valutate con attenzione:

  • Se rivolte a consumatori, possono risultare vessatorie e pertanto nulle o inefficaci.
  • Devono rispettare il principio di trasparenza e dare facoltà di recesso alla controparte.
  • Devono indicare criteri oggettivi di variazione (es. aumento costi di produzione, inflazione) per evitare arbitrarietà.

VARIAZIONI SOSTANZIALI: RISCHIO DI NUOVO CONTRATTO

Quando una modifica consensuale o unilaterale altera in modo tale l’equilibrio del contratto da rendere diversa la prestazione o l’oggetto rispetto a quanto inizialmente pattuito, la dottrina e la giurisprudenza possono qualificare l’operazione come una nuova stipula o una sostituzione contrattuale, con conseguenze (es. imposta di registro, nuova valutazione fiscale, regole di concorrenza). Ad esempio, in ambito amministrativo si sostenne che modifiche che alterano essenzialmente le condizioni originarie possono rendere necessaria una nuova gara.

RINNOVI TACITI E MODIFICHE DURANTE L’ESECUZIONE

  • Il rinnovo tacito di un contratto può comportare che le condizioni vengano “rinnovate” con possibilità di modifica delle clausole. È importante verificare se il contratto originario preveda revisioni o rinnovi, e se la comunicazione di modifiche avvenga nei termini.
  • Durante l’esecuzione del contratto, possono intervenire circostanze mutate (es. pandemia, crisi economica) che rendono opportuno ridefinire le prestazioni. Le clausole di hardship, revisione prezzi o force majeure assumono rilievo. Il professionista deve valutare se la modifica va intesa come vero e proprio negozio modificativo o come richiesta di integrazione contrattuale, o se resta applicabile la disciplina ex art. 1664 c.c. (revisione del prezzo nell’appalto) o analoghe.
  • Maggiore complessità nei contratti di durata: la modifica deve essere attentamente valutata per evitare abusi o violazioni delle previsioni di trasparenza.

CONTENZIOSO E RIMEDI

  • Una modifica invalida o non comunicata correttamente può dar luogo a rimedi: la controparte potrà rifiutare l’applicazione delle nuove condizioni e richiedere il mantenimento delle condizioni originarie. Ad esempio, in ambito bancario, si richiede che le condizioni previgenti siano applicate fino a quando la modifica non sia legittimamente comunicata ed accettata.
  • In caso di consumatori, può configurarsi un comportamento scorretto, con conseguente intervento dell’autorità di vigilanza (es. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
  • Nel contesto dei contratti pubblici, la modifica che eccede i limiti può determinare l’obbligo di risoluzione o la riapertura a una nuova procedura.

DOCUMENTAZIONE E PROVA

Molte controversie derivano da assenza di documentazione chiara: la scrittura della modifica, la comunicazione, la firma delle parti, la decorrenza. Il professionista deve consigliare di conservare tutta la documentazione, incluse le comunicazioni elettroniche e gli allegati che costituiscono il negozio modificativo. Inoltre, è opportuno verificare l’assetto societario (qualora si tratti di imprese) e la legittimazione a modificare (presenza firme, poteri di rappresentanza, etc.).

SPECIFICITÀ PER SETTORI E CONTRATTI PARTICOLARI

CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI

Già illustrata la disciplina dell’art. 118 TUB: particolarmente rilevante per banche, intermediari finanziari e consumatori. Alcuni spunti:

  • La clausola che consente la modifica unilaterale deve essere approvata “specificamente” dal cliente (ad esempio con firma separata o evidenziata).
  • Il giustificato motivo deve essere indicato nella comunicazione e l’effetto non deve essere retroattivo.
  • La banca non può modificare i tassi di interesse in contratti di durata, con consumatori o micro‑imprese, salvo che vi sia clausola adeguatamente negoziata e approvata.

CONTRATTI CON CONSUMATORI (B2C)

  • L’art. 91 C.d.C. disciplina le modifiche delle condizioni contrattuali nei contratti in cui il consumatore è contraente.
  • Le clausole che prevedono modifiche unilaterali devono consentire al consumatore di recedere senza spese, quando la modificazione è significativa.
  • Nel settore delle comunicazioni elettroniche, esiste giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“modifica delle tariffe”) che chiarisce che clausole che prevedono adeguamento automatico basato su indice oggettivo non sono considerate “modifica delle condizioni contrattuali” ai fini del diritto di recesso, a condizione che siano chiare e trasparenti.

CONTRATTI DI APPALTO E PUBBLICI

  • Le modifiche contrattuali nei contratti pubblici (varianti) sono disciplinate in modo restrittivo: ad esempio, l’art. 106 D.Lgs. 50/2016 prevede che le modifiche sono ammissibili solo nelle ipotesi fissate e, se eccedono certi limiti (es. oltre un quinto dell’importo originario), può essere necessario una nuova procedura.
  • Il professionista che assiste l’appaltatore o la stazione appaltante deve verificare che la modifica: sia prevista dal contratto originario o da legge, sia formalizzata, sia comunicata, e che non si alterino in modo sostanziale le condizioni poste a base della gara (altrimenti rischio di infrazione del principio di concorrenza).

CONTRATTI COMMERCIALI, ABBONAMENTI, SERVIZI DIGITALI

  • I contratti relativi a servizi in abbonamento (es. digitale, telecomunicazioni) contengono spesso clausole di modifica delle condizioni. È essenziale che tali clausole siano chiare, che consentano la facoltà di recesso del cliente e che la comunicazione sia effettuata nel rispetto di trasparenza e preavviso. (vedi orientamento AGCM).
  • Nel B2B, maggiore libertà contrattuale: tuttavia non si può prescindere dal rispetto dei principi generali (buona fede, correttezza) e da limiti specifici (es. settore regolamentato).

BUONE PRASSI PER LA REDAZIONE E GESTIONE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI

PREVISIONE CONTRATTUALE DI CLAUSOLE DI REVISIONE/MODIFICA

Fin dalla stipula del contratto, è opportuno prevedere:

  • una clausola di revisione che stabilisca le modalità, i criteri, i limiti della modifica (es. adeguamento inflazione, costi mutati, eventi imprevisti)
  • eventualmente una clausola di modifica unilaterale, se il rapporto lo giustifica (es. servizio in abbonamento), che specifichi: criteri di modifica, preavviso, facoltà di recesso, modalità di comunicazione.
  • moduli di comunicazione standard per eventuali modifiche (template “Proposta di modifica”, “Comunicazione variazione condizioni”).
  • definire la forma (ad esempio scrittura privata, firma digitale) della modifica.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA MODIFICA

Prima di adottare una modifica (consensuale o unilaterale) è utile:

  • svolgere un check‑list normativo: verificare presenza di norme inderogabili; verificare se si tratta di consumatore o professionista; se ci sono potenziali clausole vessatorie.
  • valutare l’impatto della modifica sull’equilibrio del contratto: se la modifica è tale da rendere il rapporto profondamente diverso, valutare se sia opportuno stipulare un nuovo contratto o almeno procedere a una rinegoziazione completa.
  • stimare gli effetti operativi (durata, decorrenza, modalità, transizione).
  • predisporre la documentazione: contestualizzare la modifica (circostanze mutate, giustificato motivo, vantaggi per le parti) e conservarne traccia.

COMUNICAZIONE E FIRMA

  • In caso di modifica unilaterale (o clausola di modifica) seguire il procedimento: comunicazione al contraente; preavviso; soddisfacimento eventuale diritto di recesso; applicazione delle nuove condizioni solo dopo scadenza del preavviso e assenza di recesso.
  • In caso di modifica consensuale: far sottoscrivere l’addendum da tutte le parti; indicare chiaramente la decorrenza; garantire che le firme siano raccolte in modo legittimo (rappresentanza, poteri)
  • Prevedere la registrazione, se necessario, e la conservazione in archivi digitali o cartacei.

MONITORAGGIO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA

  • Stabilire workflow interno per modifiche contrattuali: revisione legale, approvazione, comunicazione.
  • Verificare che le modifiche unilaterali siano effettivamente motivate e documentate, che la comunicazione sia stata effettuata e che la controparte abbia avuto la possibilità di recedere.
  • In caso di modifiche applicate senza rispetto dei requisiti, predisporre strategia di gestione del contenzioso: restituzione condizioni originarie, rivalsa, eventuale risarcimento.
  • Tenere traccia delle contestazioni e delle decisioni di vigilanza (es. AGCM, ABF) per aggiornare le clausole di modifica future.

REDAZIONE CHIARA E TRASPARENTE

  • Evitare formule generiche che attribuiscono poteri di modifica “a discrezione” dell’impresa senza limiti; preferire criteri oggettivi e trasparenti.
  • Prevedere facoltà di recesso per la controparte in caso di modifica significativa.
  • Esplicitare chiaramente l’oggetto della modifica, la decorrenza, il meccanismo di variazione.
  • Per i contratti con consumatori, assicurarsi che la clausola di variazione sia evidenziata in modo separato (es. casella da barrare, firma separata), per evitare che sia considerata vessatoria.

ESEMPI DI CLAUSOLE UTILI

  • Addendum di modifica consensuale «Le Parti ___ in riferimento al Contratto stipulato in data ___ fra le stesse, convengono di modificare la clausola n. … come segue: «…». Il presente addendum entra in vigore dal ___ e le restanti clausole del Contratto restano invariate salvo quanto espressamente modificato. »
  • Clausola di modifica unilaterale (servizio in abbonamento) «Il Fornitore si riserva il diritto di modificare, mediante comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, i termini, le condizioni e/o i prezzi del presente Contratto, in presenza di ragioni oggettive quali: (a) variazione della normativa vigente; (b) aumenti dei costi di fornitura; (c) innovazioni tecnologiche e di mercato. In caso di modifica significativa, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza penalità, entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della comunicazione. »
  • Clausola di revisione in un contratto tra imprese «Le Parti convengono che, in caso di variazione significativa del costo delle materie prime o di modifiche normative rilevanti che incidano sull’equilibrio economico del presente Contratto, sarà facoltà di ciascuna Parte richiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Qualora le Parti non pervengano ad accordo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, potranno adire le vie indicati all’art. …»

MODIFICHE CONTRATTUALI

La disciplina delle modifiche contrattuali si colloca al crocevia tra autonomia privata e tutela delle parti: un equilibrio che richiede rigore, flessibilità e trasparenza. Sul piano pratico, risulta fondamentale — tanto in fase di stipula quanto durante l’esecuzione del contratto — prevedere meccanismi chiari per le modifiche, rispettare i requisiti legali, garantire la documentazione e mantenere la capacità di adattamento a circostanze mutate. In particolare:

  • Per le modifiche consensuali, assicurare forma, decorrenza, documentazione e chiarezza.
  • Per le modifiche unilaterali, verificare l’effettiva previsione contrattuale, il giustificato motivo, la comunicazione, il diritto di recesso della controparte e la conformità normativa.
  • Nei settori regolamentati (consumo, bancario, pubblico) prestare particolare attenzione alle norme speciali che impongono limiti, soglie, forme e tutele supplementari.
  • In ogni caso, monitorare la corretta attuazione e le eventuali contestazioni affinché la modifica diventi efficacemente vincolante.

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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse.

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Foto Agenzia Liverani