Nel diritto civile italiano, la mora è una condizione giuridica che si verifica quando una delle parti di un rapporto obbligatorio (creditore o debitore) è in ritardo nell’adempimento o impedisce la corretta esecuzione della prestazione. Essa è disciplinata dal Codice Civile, che distingue tra mora del debitore (art. 1219 c.c. e seguenti) e mora del creditore (art. 1206 c.c. e seguenti).
Indice
MORA DEL DEBITORE
La mora del debitore si configura quando quest’ultimo, pur essendo obbligato a una prestazione possibile e dovuta, non la esegue nei tempi o nei modi stabiliti. Secondo l’articolo 1219 del Codice Civile, il debitore è costituito in mora mediante una richiesta formale, detta costituzione in mora, salvo i casi in cui questa non sia necessaria.
CONDIZIONI PER LA MORA DEL DEBITORE
Perché si configuri la mora del debitore, devono verificarsi i seguenti elementi:
- Obbligazione esigibile: La prestazione deve essere dovuta e non soggetta a termini futuri o condizioni sospensive.
- Ritardo imputabile al debitore: Il ritardo deve derivare da colpa o dolo del debitore, salvo le eccezioni previste dalla legge.
- Costituzione in mora: È necessaria una diffida formale (tramite atto scritto) in cui il creditore chiede al debitore di adempiere. Tuttavia, questa non è necessaria nei seguenti casi:
- Quando il termine per adempiere è scaduto e l’obbligazione deriva da un contratto.
- Quando il debitore ha dichiarato che non intende adempiere.
EFFETTI DELLA MORA DEL DEBITORE
- Responsabilità per il ritardo: Il debitore è responsabile dei danni causati dal ritardo, salvo che dimostri che il ritardo non gli è imputabile.
- Impossibilità sopravvenuta: Se la prestazione diventa impossibile durante la mora, il debitore non è liberato dall’obbligo e deve risarcire il danno, a meno che dimostri che l’impossibilità non è a lui imputabile.
- Interessi moratori: In caso di obbligazioni pecuniarie, il debitore deve corrispondere gli interessi moratori calcolati dal giorno della mora.
MORA DEL CREDITORE
La mora del creditore si verifica quando quest’ultimo rifiuta senza motivo legittimo di ricevere la prestazione offerta dal debitore, impedendo così l’adempimento dell’obbligazione. È disciplinata dagli articoli 1206-1208 del Codice Civile.
CONDIZIONI PER LA MORA DEL CREDITORE
Per configurare la mora del creditore devono verificarsi:
- Obbligazione esigibile: La prestazione deve essere dovuta e il termine per l’adempimento deve essere arrivato.
- Offerta della prestazione: Il debitore deve offrire la prestazione in modo conforme (offerta reale o simbolica).
- Rifiuto ingiustificato: Il creditore rifiuta di accettare la prestazione o non coopera per il suo espletamento senza un motivo legittimo.
EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE
- Liberazione del debitore: Il debitore può liberarsi dall’obbligazione depositando la cosa dovuta presso un giudice o un soggetto autorizzato.
- Esclusione della responsabilità del debitore: Durante la mora del creditore, il debitore non è responsabile per la mancata esecuzione o per il deterioramento della cosa dovuta, a meno che il danno sia dovuto a dolo o colpa grave.
- Sospensione degli interessi: Se l’obbligazione è pecuniaria, il debitore non è tenuto a corrispondere interessi durante il periodo di mora del creditore.
- Diritto al risarcimento: Il debitore può chiedere al creditore il risarcimento dei danni causati dal rifiuto della prestazione.
CONFRONTO TRA MORA DEL DEBITORE E MORA DEL CREDITORE
| Aspetto | Mora del Debitore | Mora del Creditore |
|---|---|---|
| Soggetto inadempiente | Debitore | Creditore |
| Condizione | Ritardo nell’esecuzione della prestazione | Rifiuto ingiustificato della prestazione |
| Effetti principali | Responsabilità per il ritardo e danni | Liberazione del debitore e sospensione interessi |
| Necessità di diffida | Generalmente richiesta | Non richiesta |
ESEMPI
- Mora del Debitore:
- Un acquirente non paga il prezzo di un bene entro la scadenza pattuita, nonostante sia stato sollecitato dal venditore con una diffida formale.
- Un’impresa non consegna i lavori commissionati entro il termine previsto dal contratto.
- Mora del Creditore:
- Un locatore rifiuta di accettare il pagamento del canone da parte dell’inquilino, senza fornire una motivazione valida.
- Un cliente non ritira la merce ordinata, pur essendo stata notificata la disponibilità del prodotto.
MORA DEL CREDITORE E DEL DEBITORE
La mora, sia del debitore che del creditore, regola situazioni di ritardo o rifiuto nell’ambito di un’obbligazione contrattuale, garantendo equilibrio nei rapporti tra le parti. È fondamentale che le parti coinvolte rispettino i propri obblighi contrattuali e sappiano come agire in caso di mora per evitare conseguenze legali o economiche sfavorevoli. Una corretta gestione del rapporto obbligatorio può prevenire situazioni di conflitto e ridurre il rischio di danni per entrambe le parti.
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Foto Agenzia Liverani