Nel contratto di appalto privato, l’appaltatore assume un ruolo centrale: egli è il soggetto che, in cambio di un corrispettivo, si obbliga a realizzare un’opera o un servizio secondo le modalità pattuite con il committente. La disciplina degli obblighi dell’appaltatore trova il suo fondamento nel Codice Civile (artt. 1655 ss.) e viene ulteriormente dettagliata dalla giurisprudenza e dalla prassi operativa.
Indice
NATURA DEL CONTRATTO DI APPALTO
L’art. 1655 c.c. definisce l’appalto come: “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.” Questa definizione evidenzia tre elementi essenziali:
- L’autonomia organizzativa dell’appaltatore;
- Il rischio d’impresa, che grava su quest’ultimo;
- La natura sinallagmatica del contratto, cioè il nesso tra prestazione (l’opera) e controprestazione (il corrispettivo).
L’appaltatore è quindi il vero esecutore dell’opera, ma è anche un imprenditore, che agisce secondo logiche di rischio e autonomia.
OBBLIGHI PRINCIPALI DELL’APPALTATORE
OBBLIGO DI ESEGUIRE L’OPERA SECONDO LE MODALITÀ PATTUITE
È l’obbligo fondamentale e più evidente. L’appaltatore deve realizzare l’opera:
- Conformemente al progetto, se esistente;
- Nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dal committente;
- Nel rispetto delle regole dell’arte e della normativa vigente;
- Entro il termine contrattualmente stabilito.
Se l’opera risulta difforme o viziata, il committente potrà agire ai sensi dell’art. 1667 c.c. (vizi e difformità) o, nei casi più gravi, anche chiedere la risoluzione per inadempimento.
OBBLIGO DI MEZZI E NON SOLO DI RISULTATO
Tradizionalmente si è ritenuto che l’obbligazione dell’appaltatore sia di risultato, ossia che egli debba garantire un’opera finita e conforme. Tuttavia, in alcuni casi, specie quando l’appaltatore fornisce anche la progettazione o svolge attività altamente specialistiche, si riconosce anche un obbligo di mezzi, ossia un dovere di diligenza, perizia e correttezza nello svolgimento dell’opera.
OBBLIGO DI CUSTODIA DEL CANTIERE E DEI MATERIALI
Ai sensi dell’art. 1662 c.c., l’appaltatore è responsabile della custodia dei materiali e delle opere fino alla consegna dell’opera finita. Tale obbligo implica:
- La protezione del cantiere da danni, furti o eventi atmosferici;
- La corretta gestione dei rifiuti;
- L’adozione di misure di sicurezza anche a tutela dei terzi.
Il mancato adempimento può comportare responsabilità anche extracontrattuale.
OBBLIGO DI GARANTIRE LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Anche nei lavori privati, l’appaltatore è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza). In particolare, è tenuto a:
- Adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla legge e dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
- Coordinarsi con eventuali altri operatori presenti in cantiere;
- Garantire l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Formare e informare il personale.
L’inadempimento espone l’appaltatore a sanzioni amministrative e penali.
OBBLIGO DI AVVISARE IL COMMITTENTE IN CASO DI VIZIO DEL PROGETTO O DEI MATERIALI (ART. 1662 C.C.)
L’appaltatore ha l’obbligo di verificare la fattibilità del progetto fornito dal committente e la qualità dei materiali. Se rileva errori, carenze o inadeguatezze, ha il dovere di avvisare tempestivamente il committente. La mancata segnalazione può comportare responsabilità per eventuali danni causati dall’esecuzione dell’opera su basi erronee.
OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE
COORDINAMENTO E DIREZIONE DEI LAVORI
Anche se il committente nomina un direttore dei lavori, l’appaltatore mantiene l’obbligo di organizzare e coordinare le maestranze, pianificare le attività e rispettare le tempistiche.
OBBLIGO DI DILIGENZA E PERIZIA
L’appaltatore deve agire con la diligenza professionale richiesta, conformemente al tipo di opera da realizzare. In caso contrario, risponde ex art. 1176, comma 2, c.c., come professionista.
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE
È dovere dell’appaltatore comunicare tempestivamente al committente:
- Eventuali varianti necessarie;
- Impossibilità sopravvenute;
- Richieste di proroga per cause di forza maggiore.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE POST-ESECUZIONE
OBBLIGO DI GARANZIA PER VIZI (ART. 1667 C.C.)
L’appaltatore è tenuto a garantire che l’opera:
- Sia esente da vizi strutturali o funzionali;
- Non presenti difformità rispetto al contratto o al progetto.
Il termine per la denuncia dei vizi è di 60 giorni dalla scoperta, con decadenza del diritto. L’azione si prescrive entro 2 anni dalla consegna dell’opera.
RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA O GRAVI DIFETTI (ART. 1669 C.C.)
Per opere edilizie o strutturali, l’appaltatore risponde per 10 anni nei confronti del committente o dei terzi in caso di:
- Rovina totale o parziale dell’opera;
- Gravi difetti strutturali.
Tale responsabilità è di natura extracontrattuale e impone un onere di denuncia entro 1 anno dalla scoperta.
OBBLIGO DI CONSEGNA E COLLAUDO
Alla conclusione dei lavori, l’appaltatore deve:
- Consegnare formalmente l’opera al committente;
- Partecipare all’eventuale collaudo tecnico-amministrativo;
- Fornire la documentazione tecnica, certificazioni, e manuali d’uso, ove previsti.
SUBAPPALTO E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE CONSEGUENTI
L’appaltatore può avvalersi di subappaltatori, salvo diversa previsione contrattuale. Tuttavia:
- Risponde in solido nei confronti del committente per vizi, danni e inadempimenti del subappaltatore;
- Deve comunicare e far approvare i subappalti se previsto dal contratto;
- È tenuto al rispetto della disciplina fiscale e previdenziale, inclusa la responsabilità solidale per i pagamenti verso i lavoratori.
RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
OBBLIGO DI LEALTÀ E BUONA FEDE
L’appaltatore è tenuto a rispettare il principio di buona fede, sia nell’esecuzione del contratto sia nelle comunicazioni con il committente.
OBBLIGO DI NON INTERROMEPERE L’OPERA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
L’interruzione ingiustificata dei lavori configura un grave inadempimento, che può comportare la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E TUTELA DEL COMMITTENTE
La violazione degli obblighi sopra descritti può determinare:
- Inadempimento contrattuale (con azioni ex art. 1453 ss. c.c.);
- Responsabilità per danni (ex art. 1218 c.c.);
- Responsabilità extracontrattuale, anche verso terzi;
- Azioni di risarcimento e risoluzione giudiziale o stragiudiziale.
Il committente può inoltre:
- Richiedere il recesso unilaterale ex art. 1671 c.c., pagando quanto dovuto per il lavoro svolto;
- Agire per riparazione, riduzione del prezzo o rifacimento.
DIFFERENZE RISPETTO ALL’APPALTO PUBBLICO
Sebbene i principi generali dell’appalto si applichino in entrambi i contesti, l’appalto pubblico è regolato in modo molto più rigoroso (D.Lgs. 36/2023). L’appaltatore privato:
- Ha maggiore libertà contrattuale;
- Non è soggetto a vincoli di gara o requisiti amministrativi specifici;
- Tuttavia, deve rispettare comunque norme tecniche, edilizie e di sicurezza, oltre al codice civile.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore nei lavori privati riveste una posizione di assoluta responsabilità. I suoi obblighi vanno ben oltre la semplice esecuzione materiale dell’opera: includono doveri di diligenza, verifica, informazione, custodia e garanzia, sia in fase esecutiva che post-esecutiva. Conoscere a fondo tali obblighi è fondamentale per evitare contenziosi e tutelare i diritti delle parti. Il contratto di appalto privato, se ben redatto e gestito, può garantire un equilibrio tra libertà contrattuale e certezza giuridica, nell’interesse sia dell’appaltatore che del committente.
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Foto Agenzia Liverani