La responsabilità solidale tra committente e appaltatore rappresenta uno dei temi più delicati e dibattuti nell’ambito del diritto del lavoro e del diritto dei contratti d’appalto. La ratio di tale istituto è chiara: garantire una tutela effettiva ai lavoratori impiegati negli appalti, prevenendo fenomeni elusivi e assicurando la corretta corresponsione delle retribuzioni e degli oneri contributivi. Negli ultimi anni la normativa si è evoluta attraverso numerosi interventi legislativi, modifiche strutturali e significative interpretazioni giurisprudenziali, che hanno avuto l’obiettivo di bilanciare la tutela dei lavoratori con l’esigenza delle imprese di operare in un quadro di certezza giuridica.
Indice
DEFINIZIONE DI APPALTO E CONTESTO DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE
Per comprendere la responsabilità solidale è necessario partire dalla definizione di contratto di appalto contenuta nell’art. 1655 c.c.:
“L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
Tre sono gli elementi essenziali:
- organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore,
- autonomia gestionale e assunzione del rischio,
- corrispettivo per l’opera o il servizio.
La responsabilità solidale nasce proprio dalla possibilità che l’appaltatore, pur essendo imprenditore autonomo, non adempia correttamente agli obblighi retributivi e contributivi verso i lavoratori impiegati nell’appalto. Per evitare che il lavoratore rimanga privo di tutela, il legislatore ha introdotto un meccanismo di garanzia che coinvolge anche il committente, ossia il soggetto che beneficia dell’opera o del servizio.
QUADRO NORMATIVO: ART. 29 DEL D.LGS. 276/2003
Il fulcro della disciplina è rappresentato dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”), più volte oggetto di revisioni.
CONTENUTO DELL’ART. 29 COMMA 2
La norma stabilisce che:
- committente, appaltatore e subappaltatori sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori:
- retribuzioni,
- indennità,
- trattamento di fine rapporto (TFR),
- contributi previdenziali,
- premi assicurativi.
La responsabilità riguarda tutti i crediti maturati durante il periodo di esecuzione dell’appalto, indipendentemente dalla consapevolezza del committente circa eventuali inadempimenti dell’appaltatore.
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI
La responsabilità comprende anche:
- INPS,
- INAIL,
- eventuali enti bilaterali o casse edili (nel settore edile vi sono discipline più stringenti).
NATURA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE: RESPONSABILITÀ SOLIDALE “ESTERNA”
La responsabilità solidale è definita “esterna” perché tutela un soggetto esterno al contratto — il lavoratore — attribuendogli un ulteriore debitore. Essa si applica anche se il committente non è datore di lavoro e non ha rapporti diretti con i dipendenti dell’appaltatore. Il lavoratore può quindi agire indifferentemente contro:
- appaltatore (datore di lavoro),
- subappaltatore,
- committente.
Il pagamento da parte del committente libera tutti gli altri coobbligati, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore.
AMBITO SOGGETTIVO: SI APPLICA A TUTTI I COMMITTENTI?
Non tutti i committenti sono soggetti alla responsabilità solidale.
COMMITTENTE IMPRENDITORE O PROFESSIONISTA
La disciplina si applica quando il committente è:
- un imprenditore, oppure
- un professionista (avvocato, commercialista, consulente, ecc.).
COMMITTENTE PRIVATO “CONSUMATORE”
La responsabilità non si applica se il committente è un privato non imprenditore, che commissiona un’opera per scopi estranei alla propria attività economica o professionale (es. lavori in casa).
COMMITTENTE PUBBLICO
Gli enti pubblici sono soggetti a una disciplina ad hoc, con forme di responsabilità meno ampie. La giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato ha affermato una tendenziale esclusione della responsabilità piena, privilegiando strumenti alternativi come la vigilanza documentale.
OGGETTO DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE: QUALI CREDITI SONO COPERTI
La responsabilità solidale copre:
- retribuzioni e differenze retributive, incluse mensilità aggiuntive,
- TFR,
- indennità previste da CCNL,
- contributi e premi assicurativi,
- sanzioni civili su omessi versamenti contributivi (orientamento consolidato INPS e Cassazione).
Non copre invece:
- sanzioni disciplinari,
- debiti risarcitori derivanti da fatti illeciti,
- multe o sanzioni amministrative inflitte al datore.
TERMINI DI DECADENZA PER L’AZIONE DEL LAVORATORE
Il lavoratore può far valere la responsabilità solidale entro due anni dalla cessazione dell’appalto. Si tratta di un termine di decadenza, non di prescrizione, e riguarda l’azione nei confronti del committente, non quella verso l’appaltatore.
RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA: ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha più volte precisato i confini dell’istituto.
NECESSITÀ DI UN VERO APPALTO
L’appalto deve essere autentico. Se emergono indici di:
- mancanza di autonomia organizzativa,
- assenza di rischio d’impresa,
- ingerenza eccessiva del committente,
si configura una somministrazione illecita di manodopera, con conseguenze più gravi e non solo retributive.
INAMMISSIBILITÀ DELLE CLAUSOLE DI ESONERO
Sono nulle le clausole contrattuali che prevedono l’esonero del committente dalla responsabilità solidale. Tale nullità è espressamente prevista dal legislatore per evitare elusioni.
SUBAPPALTO E RESPONSABILITÀ A “CATENA”
La responsabilità solidale segue l’intera “filiera”:
- appaltatore,
- subappaltatore,
- subappaltatori di secondo o terzo livello.
Il committente risponde anche delle inadempienze nei subappalti, se autorizzati.
STRUMENTI DI PREVENZIONE E TUTELA PER IL COMMITTENTE
Sebbene non possa esonerarsi, il committente può ridurre il rischio adottando misure di due diligence:
VERIFICA DELL’AFFIDABILITÀ DELL’APPALTATORE
- bilanci,
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
- certificazioni,
- dimensione aziendale e solidità.
CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE
- richiesta periodica dei DURC,
- verifica dei pagamenti delle retribuzioni,
- controlli sui contratti di lavoro.
GARANZIE CONTRATTUALI
Pur non potendo limitare la responsabilità, il committente può inserire:
- clausole di manleva,
- obbligo di esibire documentazione periodica,
- diritto di sospendere i pagamenti in caso di irregolarità.
Queste clausole hanno effetto solo interno tra committente e appaltatore, non verso i lavoratori.
INTERPRETAZIONI DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito diversi punti controversi:
- il lavoratore non è tenuto a escutere prima l’appaltatore: può agire direttamente contro il committente;
- la responsabilità è sostanziale, non accessoria;
- le omissioni contributive sono integralmente garantite dal vincolo solidale.
DIFFERENZE CON ALTRI ISTITUTI: SOMMINISTRAZIONE E DISTACCO
È molto importante distinguere la responsabilità solidale negli appalti da:
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Regolata dal D.Lgs. 81/2015, prevede una responsabilità solidale del somministratore e dell’utilizzatore, ma con regole diverse.
DISTACCO DI PERSONALE
Il distacco è lecito se:
- vi è un interesse proprio del datore distaccante,
- vi è temporaneità,
- il lavoratore è impiegato nell’interesse del distaccante.
Anche nel distacco si applicano forme di responsabilità solidale.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE NEGLI APPALTI PUBBLICI
Nel settore pubblico esistono norme speciali:
- verifica del DURC obbligatoria,
- pagamento diretto ai lavoratori nei casi di inadempienza,
- poteri sostitutivi della stazione appaltante.
La responsabilità solidale è più attenuata rispetto al settore privato, ma la tutela non è meno incisiva.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE: SISTEMA IN CONTINUA EVOLUZIONE
La responsabilità solidale tra committente e appaltatore è uno strumento di protezione dei lavoratori considerato indispensabile dal legislatore. La sua applicazione pratica richiede:
- attenzione nella fase di selezione dell’appaltatore,
- monitoraggio costante dell’appalto,
- redazione di contratti chiari e completi,
- conoscenza degli obblighi e dei rischi connessi.
Per imprese e professionisti il ricorso agli appalti rimane fondamentale, ma la complessità della disciplina rende indispensabile una consulenza legale specializzata per prevenire contenziosi e responsabilità inattese.
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Foto Agenzia Liverani