Il contratto aleatorio costituisce una tipologia negoziale peculiare del diritto civile e commerciale, caratterizzata dall’incertezza circa l’entità o l’esistenza della prestazione o del vantaggio economico futuro derivante dal contratto. Tale elemento di rischio, accettato consapevolmente dalle parti, distingue questi contratti da quelli commutativi, nei quali le prestazioni sono predeterminate o determinabili al momento della conclusione.

FONDAMENTO GIURIDICO

Il Codice Civile disciplina espressamente alcuni contratti aleatori agli artt. 1469–1472 c.c., in particolare il contratto di rendita vitalizia e il contratto di mantenimento. Inoltre, prevede disposizioni di carattere generale che escludono l’applicabilità di istituti quali la rescissione o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta a questi contratti, in quanto l’alea è elemento naturale e accettato nel momento stesso della stipula.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL CONTRATTO ALEATORIO

PRESENZA DELL’ALEA

L’elemento distintivo essenziale è costituito dall’alea, ovvero la dipendenza della prestazione di una o entrambe le parti da un evento futuro e incerto, che può determinare un guadagno o una perdita economica.

ACCETTAZIONE DEL RISCHIO

Le parti accettano consapevolmente il rischio dell’incertezza; l’alea costituisce quindi la causa giustificativa del contratto.

SBILANCIAMENTO ORIGINARIO

L’eventuale sproporzione tra le prestazioni non costituisce vizio del contratto, ma è giustificata dalla stessa natura aleatoria del rapporto.

ESEMPI DI CONTRATTI ALEATORI TIPICI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Nel contratto di assicurazione l’assicurato paga un premio per ottenere una prestazione economica solo al verificarsi di un evento incerto e futuro (sinistro, infortunio, malattia, decesso).

CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA

Una parte si obbliga a corrispondere una somma periodica di denaro o altre prestazioni vita natural durante del beneficiario, con l’incognita sulla durata della vita dello stesso.

CONTRATTO DI MANTENIMENTO

Una parte si impegna a mantenere l’altra vita natural durante, in cambio di un corrispettivo che non può essere predeterminato esattamente al momento della stipula.

GIOCO E SCOMMESSA

Anche se generalmente privi di tutela giudiziaria, questi contratti hanno natura aleatoria in quanto fondati sull’incertezza di un evento futuro.

DISCIPLINA GIURIDICA SPECIFICA DEL CONTRATTO ALEATORIO

INAPPLICABILITÀ DI ALCUNI ISTITUTI TIPICI DEI CONTRATTI COMMUTATIVI

  • Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1469 c.c.): inapplicabile ai contratti aleatori poiché l’onerosità è parte stessa dell’accordo iniziale.
  • Rescissione per lesione ultra dimidium (art. 1448 c.c.): non ammessa, in quanto l’accettazione del rischio esclude la tutela contro l’eccessiva sproporzione delle prestazioni.

FORMA E REQUISITI DI VALIDITÀ

Non vi sono particolari requisiti di forma, se non quelli previsti per specifiche tipologie (es. atto pubblico per la rendita vitalizia con trasferimento immobiliare).

BUONA FEDE E CORRETTEZZA

Anche nei contratti aleatori, i principi generali di buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.) e di correttezza devono essere rispettati, pena la possibile nullità o l’invalidità del contratto in caso di abuso.

CONTRATTI COMMUTATIVI CON CLAUSOLE ALEATORIE

Esistono contratti a prestazioni corrispettive commutative che possono contenere clausole aleatorie, ad esempio:

  • Clausole “take or pay” nei contratti di fornitura;
  • Opzioni finanziarie incorporate in contratti di compravendita;
  • Clausole di prezzo variabile legate a indici economici (es. tassi di interesse, cambio valuta).

In questi casi l’alea riguarda solo una specifica parte del contratto e non ne snatura la natura commutativa complessiva.

LIMITI DI LICEITÀ

Non è ammessa l’alea:

  • Su eventi contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
  • In contratti con scopo illecito;
  • Quando l’incertezza sia simulata o fittizia per frodare la legge o terzi.

GIURISPRUDENZA IN TEMA DI CONTRATTO ALEATORIO

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l’autonomia della figura del contratto aleatorio rispetto ai contratti commutativi:

  • Cass. Civ., Sez. III, 30 gennaio 2018, n. 2256: la sproporzione fra le prestazioni non rileva nei contratti aleatori, essendo connaturata all’accettazione del rischio.
  • Cass. Civ., Sez. II, 20 maggio 2003, n. 6934: confermata l’inapplicabilità dell’art. 1467 c.c. sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
  • Cass. Civ., Sez. I, 23 novembre 2007, n. 24486: nell’assicurazione la casualità dell’evento assicurato rappresenta elemento essenziale e imprescindibile del contratto.

CONTRATTO ALEATORIO NEI SETTORI SPECIALI

DIRITTO ASSICURATIVO

È il settore per eccellenza dei contratti aleatori, con disciplina specifica nel Codice Civile (artt. 1882 ss. c.c.) e nelle normative europee (IV Direttiva).

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

I contratti derivati (swap, futures) sono contratti aleatori atipici largamente diffusi, la cui validità è ammessa solo se l’alea è consapevolmente accettata dalle parti e se non sussistono violazioni dei doveri informativi dell’intermediario.

SETTORE IMMOBILIARE

Rendita vitalizia e contratto di mantenimento trovano applicazione nella prassi negoziale immobiliare, soprattutto nei trasferimenti patrimoniali tra privati e nelle successioni.

DIFFERENZA CON ALTRI CONTRATTI SIMILI

Contratto AleatorioContratto Commutativo
Prestazione incerta e legata a evento futuroPrestazioni determinate o determinabili ex ante
Rischio accettato volontariamenteEquilibrio sinallagmatico richiesto
Esclusa risoluzione per eccessiva onerositàAmmessa risoluzione per onerosità sopravvenuta
Sproporzione giustificata dall’aleaSproporzione può dar luogo a rescissione

CONTRATTO ALEATORIO

Il contratto aleatorio rappresenta un istituto giuridico di grande rilevanza pratica in molteplici settori economici, dal diritto assicurativo a quello immobiliare e finanziario. La consapevole assunzione del rischio, l’accettazione dell’alea e l’inapplicabilità di istituti protettivi propri dei contratti commutativi ne fanno un modello negoziale che esige elevata diligenza e attenzione, sia in fase di redazione che di esecuzione.

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