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Il contratto di mandato è uno degli strumenti più versatili del diritto civile, regolato dagli articoli 1703-1730 del Codice Civile italiano. Esso consente di delegare la gestione di affari o compiti a un soggetto terzo, il mandatario, agendo nell’interesse e per conto del mandante. Grazie alla sua flessibilità, il contratto di mandato trova ampio utilizzo sia nell’ambito personale che professionale.

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI MANDATO

L’articolo 1703 del Codice Civile definisce il mandato come il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante). Questo strumento giuridico permette al mandante di delegare la gestione di affari che possono includere operazioni commerciali, finanziarie o di altro tipo.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI MANDATO

  1. Consensualità: Il contratto si perfeziona con l’accordo tra le parti, senza necessità di ulteriori formalità.
  2. Bilateralità: Prevede obblighi per entrambe le parti; il mandatario esegue il compito assegnato, mentre il mandante fornisce i mezzi o il compenso necessario.
  3. Gratuità o onerosità: Di norma, il mandato è gratuito, ma può essere previsto un compenso per il mandatario.
  4. Fiduciarietà: Il contratto si basa sulla fiducia tra mandante e mandatario, essendo il secondo incaricato di agire nell’interesse del primo.
  5. Finalità giuridica: Il mandato è diretto alla realizzazione di atti giuridici; se il mandatario si limita a compiere attività materiali, si rientra in altre figure contrattuali.

TIPLOGIE DI MANDATO

Il contratto di mandato può essere classificato in base a diversi criteri:

  1. Mandato con o senza rappresentanza:
    • Con rappresentanza: Il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, vincolandolo direttamente verso i terzi.
    • Senza rappresentanza: Il mandatario agisce in proprio nome, ma per conto del mandante; i rapporti con i terzi saranno regolati successivamente tra mandatario e mandante.
  2. Mandato generale o speciale:
    • Generale: Comprende una serie di affari o operazioni.
    • Speciale: È limitato a uno o più atti specifici.
  3. Mandato oneroso o gratuito:
    • Oneroso: Prevede un compenso per il mandatario.
    • Gratuito: Non prevede alcuna remunerazione.

OBBLIGHI DEL MANDATARIO

  1. Diligenza: Deve eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, salvo diverso accordo.
  2. Rendiconto: È tenuto a fornire un rendiconto dettagliato delle attività svolte.
  3. Obbligo di seguire le istruzioni: Deve rispettare le direttive del mandante, salvo necessità di discostarsene per tutelare gli interessi del mandante stesso.
  4. Restituzione dei beni ricevuti: Alla conclusione del mandato, deve restituire quanto ricevuto per l’esecuzione dell’incarico.

OBBLIGHI DEL MANDANTE

  1. Fornitura dei mezzi necessari: Deve mettere a disposizione del mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato.
  2. Pagamento del compenso: Se previsto, deve corrispondere il compenso pattuito.
  3. Rimborso delle spese: Deve rimborsare le spese sostenute dal mandatario nell’interesse del mandante.

CAUSE DI ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI MANDATO

Il mandato può estinguersi per diverse ragioni:

  1. Esecuzione dell’incarico: Quando il mandatario ha completato l’attività affidatagli.
  2. Revoca del mandato: Il mandante può revocare il mandato in qualsiasi momento, salvo diverso accordo.
  3. Rinuncia del mandatario: Il mandatario può rinunciare all’incarico, purché non lo faccia in un momento tale da causare danni al mandante.
  4. Morte, interdizione o inabilitazione: Del mandante o del mandatario.
  5. Scadenza del termine: Se il mandato è stato stipulato con un termine specifico.

APPLICAZIONI PRATICHE DEL MANDATO

Il contratto di mandato trova applicazione in numerosi ambiti della vita economica e sociale, tra cui:

  • Gestione patrimoniale: Delegare a un professionista la gestione degli investimenti finanziari.
  • Mandato legale: Conferimento di incarichi a un avvocato per la rappresentanza legale.
  • Mandato commerciale: Delegare la conclusione di contratti o la gestione di affari a un agente o rappresentante.
  • Mandato assicurativo: Affidare a un professionista la stipula o la gestione di contratti assicurativi.

DIFFERENZE CON CONTRATTI AFFINI AL MANDATO

  1. Procura: La procura è un atto unilaterale che conferisce il potere di rappresentanza, mentre il mandato è un contratto bilaterale.
  2. Contratto di appalto: Nell’appalto il prestatore d’opera realizza un’opera materiale o intellettuale, mentre nel mandato compie atti giuridici.
  3. Rapporto di agenzia: L’agente opera stabilmente per il mandante, mentre il mandatario agisce in relazione a uno specifico incarico.

CONTRATTO DI MANDATO

Il contratto di mandato è uno strumento essenziale per la delega di attività giuridiche, consentendo di affidare la gestione di affari a un soggetto qualificato. La sua versatilità e ampia applicazione lo rendono fondamentale sia per individui che per imprese. Tuttavia, il rapporto fiduciario su cui si basa richiede chiarezza nelle condizioni e una stretta osservanza degli obblighi reciproci per garantire un esito positivo.

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