Il contratto di pegno rappresenta uno degli istituti più antichi e rilevanti nel panorama delle garanzie reali mobiliari. Nato con lo scopo di rafforzare la posizione del creditore, il pegno offre una tutela privilegiata attraverso il vincolo su un bene mobile o su un diritto del debitore o di un terzo. Sebbene nella prassi sia spesso accostato all’ipoteca, il pegno ha peculiarità proprie che ne delineano un ambito operativo distinto e talora più agile, soprattutto nei rapporti tra privati o nell’ambito delle garanzie commerciali.
Indice
NOZIONE E NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI PEGNO
Il pegno è definito dall’art. 2784 del Codice Civile come il contratto col quale un debitore o un terzo costituisce un diritto reale su un bene mobile o su un credito a garanzia di un’obbligazione. Si tratta, dunque, di un contratto costitutivo di una garanzia reale, volto a rafforzare la posizione del creditore mediante il conferimento di un diritto di prelazione su un bene del debitore (o di un terzo) in caso di inadempimento. Il pegno può avere a oggetto:
- beni mobili (ad esempio, gioielli, opere d’arte, veicoli);
- universalità di mobili (ad esempio, un magazzino merci);
- diritti (ad esempio, crediti, azioni, quote societarie).
La sua funzione principale è quella di garanzia patrimoniale rafforzata, consentendo al creditore una soddisfazione preferenziale sul bene vincolato rispetto agli altri creditori, con prelazione e diritto di sequela.
REQUISITI DI VALIDITÀ E COSTITUZIONE DEL PEGNO
ACCORDO DELLE PARTI
Il pegno è un contratto consensuale quando si tratta di pegno su crediti (art. 2800 c.c.) o su beni già in possesso del creditore, ma reale quando si tratta di pegno su beni mobili, richiedendo il trasferimento del possesso della cosa al creditore o a un terzo custode (art. 2786 c.c.).
FORMA
In linea di principio, il contratto di pegno non richiede una forma scritta ad substantiam, salvo nei casi in cui ha a oggetto crediti o titoli: in tal caso è necessario un atto scritto (art. 2800 c.c.) e, per i titoli nominativi, l’annotazione nei registri societari.
OGGETTO
L’oggetto del pegno deve essere un bene mobile determinato o determinabile, nella disponibilità giuridica del costituente. Non può essere oggetto del pegno un bene futuro o un bene immobile, per i quali è previsto l’istituto dell’ipoteca.
SPOGLIO E CUSTODIA
Elemento fondamentale è lo spoglio del bene e la sua consegna al creditore o a un terzo custode (pegno regolare), salvo i casi di pegno irregolare, in cui la disponibilità del bene resta in capo al debitore (art. 1851 c.c. per il pegno di titoli o denaro).
EFFETTI DEL CONTRATTO DI PEGNO
EFFETTI TRA LE PARTI
Il creditore ha diritto:
- a detenere il bene;
- a essere soddisfatto con precedenza sugli altri creditori in caso di inadempimento;
- a opporsi alla restituzione del bene finché non è estinto il debito (diritto di ritenzione).
Il debitore, dal canto suo, conserva la proprietà del bene, ma ne perde la disponibilità materiale.
EFFETTO VERSO I TERZI
Il pegno attribuisce al creditore un diritto di prelazione e un diritto di sequela, consentendogli di far valere il vincolo anche contro terzi acquirenti del bene.
INADEMPIMENTO E REALIZZAZIONE DEL PEGNO
In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di espropriare il bene dato in pegno, secondo le modalità dell’art. 2797 c.c., che prevede:
- vendita pubblica del bene;
- assegnazione giudiziale;
- possibilità di concordare una vendita privata.
Il patto commissorio è vietato (art. 2744 c.c.), pertanto il creditore non può acquisire automaticamente la proprietà del bene in caso di inadempimento. Tuttavia, è ammessa la pattuizione del patto marciano, in cui le parti stabiliscono che il creditore possa trattenere il bene, previa stima equa e restituzione dell’eccedenza al debitore.
ESTINZIONE DEL PEGNO
Il pegno si estingue:
- per pagamento del debito garantito;
- per rinuncia del creditore;
- per prescrizione del diritto;
- per perimento del bene (salvo che sussista un’assicurazione);
- per confusione tra qualità di debitore e creditore.
PEGNO IRREGOLARE
Accanto al pegno ordinario, il Codice Civile prevede il pegno irregolare (art. 1851 c.c.), tipico delle operazioni bancarie. In tal caso, il creditore acquista la proprietà dei beni dati in pegno (solitamente denaro o titoli fungibili), con l’obbligo di restituire beni della stessa specie e quantità. Il pegno irregolare, per la sua struttura, si avvicina al deposito irregolare e produce effetti sostanzialmente diversi dal pegno ordinario, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di utilizzo del bene da parte del creditore.
PEGNO NON POSSESSORIO (D.LSG 29 DICEMBRE 2016, N. 219)
Un’importante innovazione normativa è rappresentata dall’introduzione del pegno non possessorio, destinato principalmente alle imprese. Esso consente di costituire una garanzia reale senza spossessamento, su beni mobili destinati all’attività d’impresa, anche se non identificati singolarmente. Il vincolo viene pubblicizzato mediante iscrizione in un apposito Registro dei pegni non possessori, consentendo un equilibrio tra esigenza di garanzia del creditore e necessità del debitore di disporre dei beni per la propria attività.
PROFILI CRITICI E GIURISPRUDENZA RELATIVA AL CONTRATTO DI PEGNO
PATTO COMMISSORIO E PATTO MARCIANO
Il divieto del patto commissorio, previsto a tutela del debitore, è spesso oggetto di interpretazioni giurisprudenziali. La Cassazione ha più volte chiarito che è lecito il patto marciano, purché vi sia una stima oggettiva del bene e la restituzione dell’eventuale eccedenza.
OPPONIBILITÀ AI TERZI
La giurisprudenza ha ribadito che la consegna materiale del bene (o la sua pubblicità registrale, in caso di pegno non possessorio) è requisito essenziale per l’opponibilità del pegno ai terzi, a garanzia della trasparenza dei rapporti giuridici.
CONFLITTO CON ALTRI CREDITI
Il pegno prevale su altri crediti non assistiti da garanzie reali. In presenza di più creditori pignoratizi, vale il criterio della priorità temporale del pegno (prior in tempore potior in iure), salvo diverso accordo tra le parti.
CONTRATTO DI PEGNO
Il contratto di pegno, pur essendo un istituto classico del diritto civile, si mostra estremamente attuale per la sua funzione di tutela del credito, in un contesto economico sempre più dinamico e bisognoso di garanzie flessibili ma efficaci. L’evoluzione normativa recente, in particolare con l’introduzione del pegno non possessorio, ne amplia la portata operativa, rendendolo uno strumento prezioso anche in ambito imprenditoriale. Tuttavia, resta cruciale la corretta strutturazione del rapporto contrattuale, in particolare nei profili formali, di pubblicità e di equilibrio tra le parti, per evitare nullità o contenziosi futuri. In questo senso, l’assistenza di un legale esperto può fare la differenza nella redazione e gestione di un contratto di pegno conforme, efficace e sicuro.
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Foto Agenzia Liverani