Il contratto è uno strumento giuridico essenziale nella regolazione dei rapporti tra privati e imprese. In diritto civile, esso rappresenta l’accordo tra due o più parti volto a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. I principi generali del contratto che ne regolano la formazione, l’interpretazione e l’esecuzione. Questi principi sono fondamentali per garantire certezza e affidabilità nelle relazioni giuridiche ed economiche.

DEFINIZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

COS’È UN CONTRATTO?

L’articolo 1321 del Codice Civile italiano definisce il contratto come:

“L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”

Questa definizione evidenzia tre elementi fondamentali:

  • Accordo tra le parti: espressione della volontà comune.
  • Rapporto giuridico: deve avere rilevanza legale.
  • Carattere patrimoniale: deve riguardare diritti e obblighi di tipo economico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il diritto dei contratti è regolato principalmente dal Codice Civile, in particolare dagli articoli 1321-1469. Inoltre, norme speciali regolano settori specifici, come il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) per la tutela dei consumatori.

PRINCIPI GENERALI DEL CONTRATTO

I principi generali del contratto servono a garantire equità e certezza giuridica. Essi si applicano a tutti i contratti, indipendentemente dalla loro tipologia.

PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ CONTRATTUALE

L’articolo 1322 del Codice Civile stabilisce che:

“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.”

Questo principio comporta due conseguenze:

  • Libertà di stipulare o meno un contratto: nessuno può essere obbligato a concludere un contratto, salvo eccezioni di legge.
  • Libertà di determinare il contenuto: le parti possono stabilire liberamente diritti e obblighi, a condizione che siano leciti.

Eccezioni alla libertà contrattuale sono previste in determinati settori (es. contratti obbligatori per legge come il contratto di assicurazione RCA per i veicoli).

PRINCIPIO DEL CONSENSO

Nel sistema giuridico italiano, il contratto si considera perfezionato con il semplice accordo delle parti (principio del consenso), salvo eccezioni in cui è richiesta una forma specifica (es. atto scritto per la vendita di immobili). Questo principio trova applicazione nell’articolo 1376, che stabilisce che nei contratti con effetti reali il trasferimento della proprietà avviene automaticamente con il consenso, senza bisogno di ulteriori formalità.

PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE

La buona fede è un principio cardine del diritto contrattuale e si applica a tutte le fasi del rapporto contrattuale:

  • Buona fede nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.): le parti devono comportarsi con lealtà durante le trattative.
  • Buona fede nell’interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.): il contratto deve essere interpretato secondo criteri di correttezza e lealtà.
  • Buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.): le parti devono adempiere le obbligazioni contrattuali secondo correttezza.

L’inosservanza di questo principio può portare alla responsabilità precontrattuale o contrattuale.

PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE

L’autonomia contrattuale consente alle parti di creare contratti tipici (previsti dalla legge) o atipici (non previsti dalla legge, ma leciti e con funzione economica-sociale valida). Esempi di contratti atipici sono:

  • Leasing (noleggio con opzione d’acquisto).
  • Factoring (cessione crediti a un intermediario finanziario).
  • Franchising (concessione del marchio e del modello di business).

PRINCIPIO DI IMMUTABILITÀ E OBBLIGATORIETÀ

L’articolo 1372 del Codice Civile stabilisce che:

“Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.”

Ciò significa che:

  • Una volta stipulato, il contratto vincola le parti.
  • Le parti possono modificarlo o risolverlo solo d’accordo o nei casi previsti dalla legge (es. recesso, risoluzione per inadempimento).

PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO CONTRATTUALE

Questo principio è volto a evitare che una delle parti subisca un eccessivo squilibrio contrattuale. Strumenti per garantire equità:

  • Norme sulla rescissione (art. 1448 c.c.) per contratti conclusi in stato di bisogno con prestazioni squilibrate.
  • Clausole vessatorie e tutela del consumatore (art. 1341-1342 c.c.): le clausole che impongono oneri eccessivi al consumatore devono essere specificamente approvate per iscritto.

PRINCIPIO DELLA CAUSA E DELLA LICEITÀ

Per essere valido, un contratto deve avere:

  • Una causa lecita (art. 1343 c.c.): il motivo giuridico deve essere conforme all’ordinamento.
  • Un oggetto determinato e lecito (art. 1346 c.c.): il contenuto deve essere chiaro e non contrario a norme imperative.

Se manca una di queste condizioni, il contratto è nullo.

APPLICAZIONI DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONTRATTO

Questi principi trovano applicazione concreta in diversi settori:

  • Contratti commerciali: garantiscono stabilità nei rapporti tra imprese.
  • Contratti di lavoro: assicurano equità nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente.
  • Contratti di consumo: proteggono i consumatori da abusi e clausole vessatorie.
  • Contratti bancari e finanziari: evitano squilibri contrattuali a danno del cliente.

I principi generali del contratto sono fondamentali per garantire equità, trasparenza e sicurezza nei rapporti giuridici. Comprendere questi principi consente di tutelarsi meglio nella stipula e nell’esecuzione di contratti, evitando contenziosi e invalidità contrattuali.

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Foto Agenzia Liverani