La rescissione del contratto è un istituto giuridico disciplinato dal Codice Civile italiano, che consente a una delle parti di sciogliere un contratto valido ma stipulato in condizioni di squilibrio o pregiudizio. È una forma di tutela prevista per situazioni di lesione economica o costrizione indebita, con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio tra le prestazioni.
Indice
DEFINIZIONE E FONDAMENTO GIURIDICO DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
La rescissione è disciplinata dagli articoli 1447-1452 del Codice Civile e si applica a contratti che, pur essendo validi nella loro formazione, presentano un vizio economico o morale tale da giustificare il loro scioglimento. Non riguarda vizi originari, come la nullità o l’annullabilità, ma circostanze sopravvenute o concomitanti alla stipulazione del contratto.
PRESUPPOSTI DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
La rescissione si applica in due casi specifici:
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO (ART. 1447 C.C.)
Un contratto può essere rescisso quando:
- Una parte ha stipulato l’accordo in una situazione di pericolo grave, imminente e attuale per sé o per un terzo.
- L’altra parte ha approfittato di tale situazione, ottenendo vantaggi sproporzionati rispetto alla controprestazione.
Esempio: Una persona accetta di vendere un bene a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato per ottenere urgentemente denaro necessario a pagare cure mediche.
CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO (ART. 1448 C.C.)
La rescissione è ammessa anche quando:
- Una parte si trova in una condizione di bisogno economico, nota all’altra parte.
- Questa situazione è sfruttata per ottenere una prestazione sproporzionata rispetto alla controprestazione.
La sproporzione deve essere:
- Evidente al momento della stipulazione.
- Superiore a un limite ragionevole, tale da ledere l’equità contrattuale.
Esempio: Una persona vende un bene di valore per un prezzo irrisorio a causa di un’improvvisa difficoltà economica, e la controparte era consapevole di questa situazione.
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
- Squilibrio tra le prestazioni: La sproporzione deve essere obiettiva e facilmente rilevabile.
- Conoscenza del bisogno o pericolo: L’altra parte deve essere consapevole della condizione di difficoltà in cui si trovava la parte lesiva.
- Assenza di altre cause di nullità o annullabilità: La rescissione presuppone che il contratto sia valido sotto il profilo formale e sostanziale.
EFFETTI DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Se la rescissione è accolta, il contratto è sciolto, e le parti devono restituire quanto eventualmente ricevuto in esecuzione dello stesso.
RESTITUZIONI E RISARCIMENTO
- La parte che ha subito il pregiudizio può richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione del contratto.
- La parte avvantaggiata deve restituire eventuali somme o beni ricevuti, ripristinando lo status quo ante.
FACOLTÀ DI RISANARE IL CONTRATTO
La controparte può evitare la rescissione offrendo una modifica equa delle condizioni contrattuali. Questo consente di riequilibrare il rapporto senza annullarlo completamente.
PROCEDURA PER OTTENERE LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
La rescissione deve essere richiesta tramite azione giudiziaria. È necessario dimostrare:
- Lo stato di bisogno o pericolo in cui si trovava la parte danneggiata.
- La consapevolezza e il comportamento opportunistico della controparte.
- La sproporzione evidente tra le prestazioni.
Il termine per agire è di un anno dalla stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1449 c.c. Trascorso tale termine, l’azione di rescissione non è più proponibile.
DIFFERENZE TRA RESCISSIONE DEL CONTRATTO E ALTRI ISTITUTI
Istituto | Base Giuridica | Momento del Vizio | Finalità |
---|---|---|---|
Nullità | Violazione di norme di legge | Origine del contratto | Rimuovere un contratto invalido |
Annullabilità | Vizi del consenso (es. errore, dolo) | Origine del contratto | Proteggere la parte vittima di un vizio |
Risoluzione | Inadempimento o cause sopravvenute | Dopo la stipulazione | Sciogliere il contratto per eventi successivi |
Rescissione | Squilibrio economico o morale | Concomitante alla stipulazione | Ripristinare l’equità del contratto |
ESEMPI DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO
- Stato di pericolo: Un individuo, minacciato da un creditore, vende un prezioso immobile a un prezzo simbolico per ottenere liquidità immediata.
- Stato di bisogno: Un imprenditore in difficoltà economiche accetta condizioni sfavorevoli per un prestito, con tassi d’interesse sproporzionati.
LIMITI DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
La rescissione non può essere richiesta nei seguenti casi:
- Contratti aleatori: Quando il rischio è parte integrante del contratto (es. assicurazioni, scommesse).
- Transazioni: Accordi stipulati per prevenire o risolvere una controversia.
- Scadenza del termine annuale: La rescissione è un’azione soggetta a decadenza.
RESCISSIONE DEL CONTRATTO
La rescissione del contratto è uno strumento prezioso per tutelare chi si trova in condizioni di bisogno o pericolo al momento della stipulazione di un accordo. Tuttavia, la sua applicazione è limitata a casi specifici e richiede una rigorosa dimostrazione dei presupposti richiesti dalla legge. Questo istituto, se ben compreso e utilizzato, contribuisce a garantire l’equità nei rapporti contrattuali e a prevenire abusi economici o morali.
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