Il contratto di spedizione è un accordo attraverso il quale una parte, detta spedizioniere, si impegna, dietro compenso, a concludere in nome proprio ma per conto del cliente (il mandante) un contratto di trasporto di merci e a compiere le operazioni accessorie necessarie. Questo contratto è disciplinato principalmente dal Codice Civile italiano negli articoli 1737-1741 e rappresenta una figura intermedia tra il contratto di mandato e il contratto di trasporto.

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI SPEDIZIONE

L’articolo 1737 del Codice Civile definisce il contratto di spedizione come il mandato conferito allo spedizioniere per organizzare il trasporto delle merci e svolgere le attività accessorie, senza che questi assuma direttamente l’obbligo del trasporto. Gli elementi distintivi del contratto sono:

  1. Mandato a organizzare il trasporto: Lo spedizioniere non effettua il trasporto ma si occupa di stipulare contratti con vettori.
  2. Compenso: Lo spedizioniere riceve un corrispettivo per la sua attività.
  3. Autonomia operativa: Lo spedizioniere agisce in nome proprio, ma per conto del mandante.

PARTI COINVOLTE NEL CONTRATTO DI SPEDIZIONE

  • Spedizioniere: Il professionista o l’impresa che si occupa dell’organizzazione del trasporto.
  • Mandante: Il cliente che conferisce il mandato per la spedizione delle merci.
  • Vettore: Il soggetto o l’impresa incaricata di eseguire materialmente il trasporto, scelto dallo spedizioniere.

OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE

Lo spedizioniere ha una serie di obblighi specifici derivanti dalla sua funzione di intermediario:

  1. Stipulare il contratto di trasporto: Deve scegliere il vettore e concludere con esso un contratto in nome proprio.
  2. Svolgere le operazioni accessorie: Può includere attività come l’imballaggio, l’etichettatura, l’espletamento delle formalità doganali o l’assicurazione delle merci.
  3. Diligenza professionale: Deve agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, scegliendo vettori affidabili e modalità di trasporto adeguate.
  4. Comunicare informazioni al mandante: Deve tenere il mandante informato sulle operazioni compiute e fornire documentazione relativa alla spedizione.

DIRITTI DELLO SPEDIZIONIERE

  • Compenso: Lo spedizioniere ha diritto a un compenso per il servizio prestato, concordato con il mandante.
  • Rimborso spese: Può chiedere il rimborso delle spese sostenute per conto del mandante, come i costi di trasporto o assicurazione.

RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE

Lo spedizioniere risponde:

  1. Per negligenza o inadempimento:
    • Se non sceglie un vettore adeguato o non adempie correttamente le formalità connesse al trasporto.
  2. In caso di errori contrattuali:
    • È responsabile se stipula un contratto di trasporto con condizioni non conformi agli interessi del mandante.
  3. Limitazioni di responsabilità:
    • Non risponde per danni o perdite derivanti dal trasporto, salvo che agisca come vettore di fatto.

SPEDIZIONIERE-VETTORE

Lo spedizioniere può assumere direttamente l’esecuzione del trasporto, diventando così un spedizioniere-vettore. In questo caso, oltre a organizzare la spedizione, si impegna anche a effettuare materialmente il trasporto e assume la responsabilità diretta per i danni o le perdite delle merci.

DOCUMENTI UTILIZZATI

Il contratto di spedizione è spesso accompagnato da una serie di documenti essenziali:

  1. Lettera di incarico: Documento che specifica i termini e le condizioni dell’incarico conferito allo spedizioniere.
  2. Lettera di vettura: Documento emesso dal vettore che attesta l’accettazione delle merci per il trasporto.
  3. Polizza di carico: Utilizzata nel trasporto marittimo, rappresenta il contratto di trasporto e il titolo rappresentativo delle merci.
  4. Documenti doganali: Necessari per l’importazione o l’esportazione di merci.

DISTINZIONE TRA CONTRATTO DI SPEDIZIONE E CONTRATTO DI TRASPORTO

  • Contratto di Spedizione:
    • Lo spedizioniere organizza il trasporto, ma non esegue direttamente il trasferimento delle merci.
    • Opera come intermediario tra il mandante e il vettore.
    • La responsabilità dello spedizioniere è limitata alle attività di organizzazione.
  • Contratto di Trasporto:
    • Il vettore si obbliga a trasferire direttamente le merci o le persone.
    • Assume la responsabilità diretta per eventuali danni o perdite durante il trasporto.

VANTAGGI DEL CONTRATTO DI SPEDIZIONE

  1. Efficienza organizzativa: Il mandante si affida a un professionista esperto per la gestione del trasporto.
  2. Riduzione dei rischi: Lo spedizioniere si occupa di scegliere il vettore e gestire eventuali imprevisti.
  3. Servizi accessori: Comprende attività collaterali, come la gestione delle pratiche doganali o l’assicurazione delle merci.

SVANTAGGI DEL CONTRATTO DI SPEDIZIONE

  1. Costi aggiuntivi: Lo spedizioniere richiede un compenso che aumenta il costo totale della spedizione.
  2. Responsabilità limitata: Non risponde per i danni durante il trasporto, salvo che assuma il ruolo di vettore di fatto.

NORMATIVA APPLICABILE AL CONTRATTO DI SPEDIZIONE

Il contratto di spedizione, oltre a essere regolato dal Codice Civile, è soggetto a normative specifiche e convenzioni internazionali, tra cui:

  • Convenzione di Ginevra (CMR) per il trasporto stradale internazionale.
  • Codice della Navigazione per i trasporti marittimi e aerei.
  • Regolamento doganale comunitario per le operazioni transfrontaliere.

CONTRATTO DI SPEDIZIONE

Il contratto di spedizione è uno strumento flessibile e indispensabile per la gestione efficiente del trasporto di merci, soprattutto in contesti complessi come il commercio internazionale. La figura dello spedizioniere rappresenta un punto di riferimento per i mandanti, garantendo competenza e professionalità nella scelta dei vettori e nella gestione delle operazioni accessorie. Tuttavia, è fondamentale definire chiaramente i termini contrattuali per evitare controversie e ottimizzare i vantaggi del servizio.

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Foto Agenzia Liverani