Il contratto di spedizione è un accordo attraverso il quale una parte, detta spedizioniere, si impegna, dietro compenso, a concludere in nome proprio ma per conto del cliente (il mandante) un contratto di trasporto di merci e a compiere le operazioni accessorie necessarie. Questo contratto è disciplinato principalmente dal Codice Civile italiano negli articoli 1737-1741 e rappresenta una figura intermedia tra il contratto di mandato e il contratto di trasporto.
Indice
DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI SPEDIZIONE
L’articolo 1737 del Codice Civile definisce il contratto di spedizione come il mandato conferito allo spedizioniere per organizzare il trasporto delle merci e svolgere le attività accessorie, senza che questi assuma direttamente l’obbligo del trasporto. Gli elementi distintivi del contratto sono:
- Mandato a organizzare il trasporto: Lo spedizioniere non effettua il trasporto ma si occupa di stipulare contratti con vettori.
- Compenso: Lo spedizioniere riceve un corrispettivo per la sua attività.
- Autonomia operativa: Lo spedizioniere agisce in nome proprio, ma per conto del mandante.
PARTI COINVOLTE NEL CONTRATTO DI SPEDIZIONE
- Spedizioniere: Il professionista o l’impresa che si occupa dell’organizzazione del trasporto.
- Mandante: Il cliente che conferisce il mandato per la spedizione delle merci.
- Vettore: Il soggetto o l’impresa incaricata di eseguire materialmente il trasporto, scelto dallo spedizioniere.
OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE
Lo spedizioniere ha una serie di obblighi specifici derivanti dalla sua funzione di intermediario:
- Stipulare il contratto di trasporto: Deve scegliere il vettore e concludere con esso un contratto in nome proprio.
- Svolgere le operazioni accessorie: Può includere attività come l’imballaggio, l’etichettatura, l’espletamento delle formalità doganali o l’assicurazione delle merci.
- Diligenza professionale: Deve agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, scegliendo vettori affidabili e modalità di trasporto adeguate.
- Comunicare informazioni al mandante: Deve tenere il mandante informato sulle operazioni compiute e fornire documentazione relativa alla spedizione.
DIRITTI DELLO SPEDIZIONIERE
- Compenso: Lo spedizioniere ha diritto a un compenso per il servizio prestato, concordato con il mandante.
- Rimborso spese: Può chiedere il rimborso delle spese sostenute per conto del mandante, come i costi di trasporto o assicurazione.
RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE
Lo spedizioniere risponde:
- Per negligenza o inadempimento:
- Se non sceglie un vettore adeguato o non adempie correttamente le formalità connesse al trasporto.
- In caso di errori contrattuali:
- È responsabile se stipula un contratto di trasporto con condizioni non conformi agli interessi del mandante.
- Limitazioni di responsabilità:
- Non risponde per danni o perdite derivanti dal trasporto, salvo che agisca come vettore di fatto.
SPEDIZIONIERE-VETTORE
Lo spedizioniere può assumere direttamente l’esecuzione del trasporto, diventando così un spedizioniere-vettore. In questo caso, oltre a organizzare la spedizione, si impegna anche a effettuare materialmente il trasporto e assume la responsabilità diretta per i danni o le perdite delle merci.
DOCUMENTI UTILIZZATI
Il contratto di spedizione è spesso accompagnato da una serie di documenti essenziali:
- Lettera di incarico: Documento che specifica i termini e le condizioni dell’incarico conferito allo spedizioniere.
- Lettera di vettura: Documento emesso dal vettore che attesta l’accettazione delle merci per il trasporto.
- Polizza di carico: Utilizzata nel trasporto marittimo, rappresenta il contratto di trasporto e il titolo rappresentativo delle merci.
- Documenti doganali: Necessari per l’importazione o l’esportazione di merci.
DISTINZIONE TRA CONTRATTO DI SPEDIZIONE E CONTRATTO DI TRASPORTO
- Contratto di Spedizione:
- Lo spedizioniere organizza il trasporto, ma non esegue direttamente il trasferimento delle merci.
- Opera come intermediario tra il mandante e il vettore.
- La responsabilità dello spedizioniere è limitata alle attività di organizzazione.
- Contratto di Trasporto:
- Il vettore si obbliga a trasferire direttamente le merci o le persone.
- Assume la responsabilità diretta per eventuali danni o perdite durante il trasporto.
VANTAGGI DEL CONTRATTO DI SPEDIZIONE
- Efficienza organizzativa: Il mandante si affida a un professionista esperto per la gestione del trasporto.
- Riduzione dei rischi: Lo spedizioniere si occupa di scegliere il vettore e gestire eventuali imprevisti.
- Servizi accessori: Comprende attività collaterali, come la gestione delle pratiche doganali o l’assicurazione delle merci.
SVANTAGGI DEL CONTRATTO DI SPEDIZIONE
- Costi aggiuntivi: Lo spedizioniere richiede un compenso che aumenta il costo totale della spedizione.
- Responsabilità limitata: Non risponde per i danni durante il trasporto, salvo che assuma il ruolo di vettore di fatto.
NORMATIVA APPLICABILE AL CONTRATTO DI SPEDIZIONE
Il contratto di spedizione, oltre a essere regolato dal Codice Civile, è soggetto a normative specifiche e convenzioni internazionali, tra cui:
- Convenzione di Ginevra (CMR) per il trasporto stradale internazionale.
- Codice della Navigazione per i trasporti marittimi e aerei.
- Regolamento doganale comunitario per le operazioni transfrontaliere.
CONTRATTO DI SPEDIZIONE
Il contratto di spedizione è uno strumento flessibile e indispensabile per la gestione efficiente del trasporto di merci, soprattutto in contesti complessi come il commercio internazionale. La figura dello spedizioniere rappresenta un punto di riferimento per i mandanti, garantendo competenza e professionalità nella scelta dei vettori e nella gestione delle operazioni accessorie. Tuttavia, è fondamentale definire chiaramente i termini contrattuali per evitare controversie e ottimizzare i vantaggi del servizio.
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Foto Agenzia Liverani