Nel panorama del diritto civile italiano, il contratto indiretto rappresenta una figura di grande interesse sia per la dottrina che per la prassi. Pur non essendo espressamente disciplinato dal codice civile, esso trova ampio riconoscimento nella giurisprudenza e nella teoria generale del contratto. Il contratto indiretto si colloca tra quelle figure che, pur utilizzando una forma contrattuale tipica, vengono impiegate per raggiungere uno scopo diverso da quello immediatamente perseguito dal tipo contrattuale utilizzato. In altre parole, con un contratto indiretto le parti adoperano un contratto tipico come mezzo per ottenere un risultato diverso da quello che normalmente gli è proprio. È una tecnica giuridica che consente di perseguire finalità economiche o giuridiche complesse, senza violare l’ordinamento.

DEFINIZIONE DI CONTRATTO INDIRETTO

Secondo la definizione più diffusa in dottrina, il contratto indiretto è quel contratto in cui le parti utilizzano un tipo contrattuale tipico (come la vendita, la locazione, il mandato, ecc.) al fine di conseguire un risultato ulteriore o diverso da quello normalmente proprio del tipo utilizzato. Esempio classico: la vendita utilizzata per costituire una garanzia reale (c.d. vendita in garanzia). Le parti formalmente stipulano un contratto di compravendita, ma lo scopo reale non è trasferire la proprietà in via definitiva, bensì garantire un credito. Il tipo contrattuale usato (vendita) è quindi lo “strumento” per realizzare un fine diverso (garanzia).

CONTRATTO INDIRETTO E CONTRATTO SIMULATO: DIFFERENZE FONDAMENTALI

Un errore comune è confondere il contratto indiretto con il contratto simulato. In realtà, si tratta di figure profondamente diverse:

AspettoContratto indirettoContratto simulato
Volontà delle partiLe parti vogliono realmente gli effetti del contratto tipico, anche se diretti a un fine ulteriore.Le parti fingono di stipulare un contratto, ma in realtà non vogliono produrre gli effetti dichiarati.
Effetti giuridiciIl contratto è valido e produce effetti.Il contratto apparente è nullo per difetto di causa.
ScopoRealizzare un fine lecito attraverso uno schema tipico.Ingannare o nascondere la vera volontà contrattuale.
LiceitàÈ lecito se non contrasta con norme imperative.È nullo se diretto a fini illeciti o fraudolenti.

Pertanto, il contratto indiretto non è simulato, bensì reale e valido, salvo che persegua scopi contrari all’ordine pubblico o a norme imperative.

FONDAMENTO NORMATIVO

Il contratto indiretto non è disciplinato espressamente dal codice civile, ma trova fondamento nei principi generali sulla libertà contrattuale (art. 1322 c.c.) e sulla causa del contratto (art. 1325 e 1343 c.c.). L’art. 1322, comma 2, c.c., consente infatti alle parti di “determinare liberamente il contenuto del contratto” e di “concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare”, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Il contratto indiretto, pur utilizzando una forma tipica, è in sostanza un uso atipico di un contratto tipico. La sua validità dipende dunque dalla meritevolezza dello scopo perseguito e dalla non contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.

TIPOLOGIE E CASI PRATICI DI CONTRATTO INIRETTO

La casistica è ampia e varia a seconda dell’interesse economico perseguito. Tra i principali esempi di contratti indiretti si possono ricordare:

  1. Vendita in garanzia
    Utilizzo del contratto di vendita per garantire un credito, con patto di retrovendita al debitore in caso di adempimento.
  2. Locazione per dissimulare una concessione d’uso gratuita
    Le parti stipulano un contratto di locazione ma, di fatto, non si prevede alcun canone: lo scopo reale è consentire l’uso gratuito del bene senza configurare una comodato.
  3. Mandato ad acquistare per conto altrui
    Il mandatario acquista un bene in nome proprio ma per conto del mandante: formalmente è una vendita, sostanzialmente una figura di interposizione.
  4. Contratto di assicurazione utilizzato per finalità di investimento
    Le polizze vita con componente finanziaria possono essere viste come contratti indiretti quando lo scopo prevalente è l’investimento, non la copertura del rischio.
  5. Leasing traslativo e leasing di godimento
    Anche il leasing può assumere una funzione indiretta rispetto allo schema di vendita o locazione, a seconda dell’interesse economico perseguito.

CAUSA NEL CONTRATTO INDIRETTO

Elemento centrale del contratto indiretto è la causa, che nel diritto civile non coincide con lo scopo soggettivo delle parti, ma con la funzione economico-sociale dell’operazione. Nel contratto indiretto la causa rimane quella propria del tipo contrattuale (ad esempio, la causa di scambio nella vendita), ma ad essa si aggiunge una finalità ulteriore (causa mediata o indiretta) che qualifica il contratto nel suo complesso. La giurisprudenza ha chiarito che la causa indiretta non invalida il contratto finché è lecita e coerente con l’assetto di interessi perseguito.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

La Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto la validità del contratto indiretto, purché non persegua fini contrari a norme imperative.

  • Cass. Civ., Sez. III, 23 giugno 2009, n. 14617:
    “Il contratto indiretto è lecito quando le parti, pur utilizzando un tipo contrattuale tipico, mirano a uno scopo ulteriore non vietato dall’ordinamento e meritevole di tutela.”
  • Cass. Civ., Sez. I, 19 aprile 2016, n. 7761:
    “La causa del contratto indiretto va individuata tenendo conto dell’interesse concretamente perseguito dalle parti, purché questo non sia in contrasto con norme imperative o principi di ordine pubblico.”
  • Cass. Civ., Sez. II, 15 gennaio 2020, n. 590:
    “È valida la vendita in garanzia se risponde a un interesse patrimoniale meritevole di tutela e non maschera un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c.”

CONTRATTO INDIRETTO E NEGOZIO FIDUCIARIO: CONFRONTO

Un’altra figura affine è il negozio fiduciario, ma anche qui le differenze sono rilevanti:

AspettoContratto indirettoNegozio fiduciario
StrutturaContratto tipico con scopo ulteriore.Due rapporti: uno esterno (effettivo) e uno interno (fiduciario).
Effetti verso i terziGli effetti sono reali e diretti.Gli effetti del patto fiduciario restano inter partes.
FinalitàRealizzare un risultato economico-giuridico diverso.Attribuire formalmente un diritto con obbligo di ritrasferimento o gestione.

LIMITI DI VALIDITÀ NEL CONTRATTO INDIRETTO

Il contratto indiretto è lecito e valido finché:

  1. lo scopo indiretto perseguito è meritevole di tutela;
  2. non si traduce in elusione di norme imperative (es. divieti fiscali o di patto commissorio);
  3. la forma utilizzata rispetta le prescrizioni di legge del tipo contrattuale impiegato;
  4. non sussiste simulazione o causa illecita.

Un uso distorto del contratto indiretto può comportare nullità per illiceità della causa (art. 1343 c.c.) o per frodi alla legge (art. 1344 c.c.).

UTILITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

Il contratto indiretto è uno strumento di flessibilità contrattuale molto utile nella prassi, soprattutto in ambito:

  • bancario e finanziario, per operazioni di garanzia o investimento;
  • societario, per accordi di controllo indiretto o partecipazioni incrociate;
  • immobiliare, per operazioni di vendita con patto di riscatto o leasing traslativo;
  • successorio e familiare, per la pianificazione patrimoniale indiretta.

La sua utilità sta nella possibilità di realizzare interessi complessi attraverso strumenti giuridici riconosciuti, evitando la creazione di contratti atipici potenzialmente più rischiosi.

CONTRATTO INDIRETTO

Il contratto indiretto è una figura di grande rilevanza nel diritto civile italiano: un uso intelligente e legittimo della libertà contrattuale, che consente di perseguire finalità ulteriori rispetto a quelle proprie del contratto tipico. La sua validità si fonda sul principio di autonomia privata (art. 1322 c.c.) e sulla meritevolezza degli interessi perseguiti. Tuttavia, occorre cautela: un contratto indiretto può diventare illecito se utilizzato per eludere divieti normativi o per mascherare operazioni simulate o fraudolente. Per questo motivo, la redazione di un contratto con finalità indiretta dovrebbe sempre essere assistita da un professionista legale esperto, capace di bilanciare gli interessi delle parti nel rispetto dell’ordinamento.

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Foto Agenzia Liverani